La nuova denuncia per gli infortuni sul lavoro
Data: Mercoledì, 19 giugno 2013 ore 11:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
Per gli infortuni
occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati,
prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello
dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la
denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione
del certificato medico, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. A decorrere
dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere
trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica (vai al Manuale utente
Denuncia/Comunicazione di infortunio telematica). Da questa data,
il datore di lavoro sarà sollevato dall’invio contestuale del
certificato medico. È bene però ricordare che per il momento il
servizio non è ancora disponibile per dipendenti della Pubblica
Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e gli
studenti delle scuole pubbliche. Se la prognosi si prolunga oltre il
terzo giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve
inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione
del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con
pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con
qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando
comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini
e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico
1124/1965). Altro obbligo per i datori di lavoro, per gli infortuni
prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello
dell'evento, è l’invio di una copia della denuncia/comunicazione di
infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. A tale proposito
si ricorda che:
i datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di
due giorni e nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del
comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in
viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data
all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso
il primo luogo di fermata in territorio italiano;
le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono
esercitate dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Nei
capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di P.S.
Negli altri comuni sono autorità locale di P.S. i Funzionari preposti
ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali
commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza
sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.
È importante ricordare che il datore di lavoro deve indicare il codice
fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione,
è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16,
legge 251/1982).
Inoltre, in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure
incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa
(articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e
integrazioni).
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