Ferie non godute, potrebbe essere indebita la tassazione IRPEF degli ultimi dieci anni vista la natura risarcitoria
Data: Domenica, 16 giugno 2013 ore 04:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Alla luce della recente pronuncia della Cassazione, dopo un’interpretazione contrastante sulla natura dell’indennità sostitutiva, Anief mette a disposizione i modelli per chiedere al Mef-Agenzia delle Entrate la restituzione, fino a 4.000 Euro, delle trattenute illegittimamente operate sulle ferie pagate per i periodi di supplenza svolti a partire dall’a.s. 2002/2003, vista la prescrizione decennale. Interrompi subito la prescrizione. In caso di rifiuto, si patrocinerà l’opportuna azione legale nella competente commissione tributaria. Chiedi il modello a tassa.ferie@anief.net. Mentre alcuni dirigenti scolastici ricevono le diffide elaborate dai quadri sindacali dell’Anief in merito a ordini di servizio che vorrebbero obbligare i precari assunti al termine delle attività didattiche (30 giugno) a prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni contro la normativa vigente, si apre un nuovo contenzioso sulle ferie non godute e pagate ai precari per gli anni trascorsi, vista la nuova sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce una dei due precedenti orientamenti sulla natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie “in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro”. Il fondamento dell’indennità è da individuarsi non già nella prestazione lavorativa resa ma nel danno subito dal lavoratore a causa del mancato godimento del periodo di riposo. La Corte di Cassazione, con sentenza 1462 dello scorso 9 luglio, ha ribadito il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie - garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. La sentenza richiama la pronuncia 10341/2011 per l'importante conseguenza derivante dalla natura risarcitoria del compenso sostitutivo per le ferie non godute: il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, cui si aggiunge anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato - essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro - ha natura squisitamente risarcitoria, precisando che la decorrenza del termine prescrizionale inizia in costanza di rapporto. A questo punto, Anief ritiene che possa essere restituita la tassazione a tutti i precari della scuola operata sulla monetizzazione delle ferie non godute. L’iniziativa riguarda tutti gli attuali precari nonché tutti i docenti che hanno ottenuto il ruolo negli ultimi anni ma hanno alle spalle (nei dieci anni precedenti) anni di precariato. Sebbene la stessa Corte di Cassazione, in passato, abbia affermato la natura retributiva delle ferie e abbia legittimato la trattenuta, infatti, esiste un altro orientamento dal tenore opposto, più consono alla direttiva e alla giurisprudenza comunitaria (n. 88/2003), alla nostra Costituzione (art. 36), sempre più ribadito negli ultimi anni anche dalle Commissioni tributarie e condiviso dal Consiglio di Stato secondo cui il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Nel caso fosse affermata definitivamente questi tesi, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe restituire al personale della scuola quanto indebitamente trattenuto negli ultimi dieci anni. Si tratta di parecchie migliaia di euro trattenute nel cedolino alla voce indennità ferie non godute - Codice Competenze 806/305, all’incirca 400 Euro all’anno che moltiplicato per dieci anni, ai sensi dell’ex art. 2946 Codice civile, supera i 4.000 Euro. Per questa ragione è importante inviare fin da subito, per interrompere la prescrizione, un’istanza di rimborso motivata all'ufficio delle entrate che il sindacato mette a disposizione. In caso di diniego, Anief patrocinerà l’iniziativa legale per l'impugnazione nella Commissione tributaria competente.

Anief.org





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