Ferie coatte ai precari durante la sospensione delle attività didattiche: tutti i motivi per cui quella norma va impugnata e disapplicata
Data: Martedì, 04 giugno 2013 ore 12:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Anche ai docenti
di ruolo imposta una norma illegittima: il limite dei 6 giorni di ferie
fruibili durante l'anno scolastico è un artificio contrattuale che non
ha motivo di esistere. A pochi giorni dal termine dell'anno scolastico,
Anief ribadisce la ferma volontà nel tutelare i tanti precari della
scuola che hanno stipulato un contratto per brevi periodi o fino al 30
giugno 2013: è vero, infatti, che per motivi di spending review il
Governo Monti ha approvato, con l'art. 54 della Legge n. 228 del 24
dicembre scorso, una novità che fa decadere quanto disposto dal CCNL
sulle ferie dei precari agli artt. 13 e 19, ma sempre e comunque solo
partire dal primo settembre 1 settembre 2013. Per tutti coloro che sono
in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato deve
continuare quindi a trovare applicazione la normativa vigente, che
prevede il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite. Ancora di più
perché da una ricerca giuridica approfondita, realizzata da esperti
Anief, risulta che la Legge n. 228/12 è in contrasto con la Direttiva
Comunitaria n. 2033/88, attraverso la quale negli ultimi anni tutti i
Paesi aderenti hanno provveduto a formulare leggi che rispettassero il
diritto dei lavoratori a usufruire delle ferie esclusivamente nei
periodi di "incapacità lavorativa, di distensione e di ricreazione".
Risultano pertanto inappropriati tutti gli ordini di servizio prodotti
dai dirigenti scolastici, attraverso cui hanno determinato
l'imposizione delle ferie a tutti i supplenti temporanei o in servizio
fino al 30 giugno. Lo stesso gruppo di esperti ha inoltre ravvisato un
"vizio" contrattuale che penalizza da anni centinaia di migliaia di
docenti di ruolo: si tratta dell'art. 13, comma 9, del Ccnl in vigore,
nella parte in cui vincola i docenti a poter fruire di non oltre sei
giorni di ferie l'anno nei periodi di attività didattica. In presenza
di motivazioni particolari, infatti, tale limite non ha alcun motivo di
esistere. In entrambi i casi, le ferie coatte imposte ai precari e
quelle negate al personale di ruolo, siamo in presenza di una negazione
di una direttiva comunitaria di cui si deve necessariamente tenere
conto. Anief, alla luce di queste ulteriori conferme, ha deciso di
rompere ogni indugio e di rivolgersi ai tribunali per smontare punto su
punto la pratica tutta italiana che nega ai lavoratori della scuola un
diritto alla monetizzazione o alla fruizione delle ferie personali.
Nell'immediato, Anief è pronta in particolare ad impugnare tutti gli
ordini di servizio che alcuni poco lungimiranti dirigenti scolastici
hanno prodotto a ridosso delle sospensioni delle attività didattiche
dell'anno in corso (ponti, Natale, Pasqua). Lo stesso trattamento verrà
riservato per quei provvedimenti d'ufficio che, a quanto ci indicano le
nostre sedi, molti dirigenti sarebbero in procinto di realizzare in
vista del termine delle lezioni (ma non di certo delle tante attività
funzionali all'insegnamento). Anief annuncia, infine, che nei prossimi
giorni intende avviare le procedure legali per far restituire ai
precari della scuola, dalle commissioni tributarie, le aliquote del 23%
di tassazione applicate sulle ferie non fruite e retribuite negli
ultimi 10 anni: a tal proposito va ricordato che la Corte di Cassazione
ha stabilito che non sono da considerare periodi lavorativi d
inquadrare nella "voce" retribuzione, ma in quella risarcimento. È ciò
sia in base alle norme di legge in vigore, sia soprattutto in
riferimento a quanto contenuto nell'art. 36 della Costituzione. Per
avere supporto sindacale in caso di provvedimenti di collocamento in
ferie d’ufficio, o per avere informazioni sia se si è precari o di
ruolo, è sufficiente inviare una e-mail a ferie@anief.net.
Anief.org
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