Il Giudice non solo dichiara diritto all'immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta anche quello degli altri 17 docenti
Data: Sabato, 01 giugno 2013 ore 10:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Succede anche
questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali
dell'ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro
iscritto all'immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR
chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara
il diritto all'immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di
conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in
giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così,
verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto
moltiplicatore” del diritto all'assunzione a tempo indeterminato degli
altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti
degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011). Sembrava una
normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del
MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione
del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per
aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e
dispendioso. L'Amministrazione resistente, invece, come al suo solito
aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione
della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con
un inserimento anch'essi a pettine nella graduatoria di interesse
avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al
ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione
richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di
causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero
intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero
resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che
fosse in contrasto con quello del ricorrente”. All'atto della
costituzione di ben 17 docenti - tutti con punteggio superiore a quello
dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio
2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del
ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù
proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto
in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero
dell'Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a
pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente
in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del
contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla
situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al
mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto
diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto
“marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i
diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio. E, in effetti, i
Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso
della richiesta del MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del
Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui "l'argomento
non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte
convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e,
soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al
possibile e non attuale contegno di altri soggetti l'esercizio di un
diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato
che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire " a pettine"
abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere
così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto
stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente)
investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia
evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di
diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente
giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente
all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non
possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di
per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e,
per di più, del tutto virtuale) graduatoria”. L'avventato tentativo di
voler negare il diritto dell'iscritto ANIEF alla corretta
retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha
avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto
domino” del diritto all'immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza,
non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera)
le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri
17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha
riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda [...] così da
consentire l'apprezzamento dei diritti in maniera individuale”. Quando
sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene
anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che
qualcuno possa accontentarlo - in modo da evitare nuovamente di
trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a
dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti
solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale
sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca
memoria, che chiosa, alla fine dell'avventura, “lo ‘ngannatore rimane a
piè dello ‘ngannato”.
E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta
al MIUR: evocando le "code", infatti, i ricorrenti avrebbero comunque
mantenuto il diritto all'immissione in ruolo e, in più, tantissimi
altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei
ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l'assunzione a tempo
indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona
sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state,
finora, accolte.
Anief.org
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