PARTECIPAZIONE DEI SUPPLENTI AGLI SCRUTINI ED AGLI ESAMI DI STATO
Data: Venerdì, 24 maggio 2013 ore 06:36:33 CEST Argomento: Rassegna stampa
Con l’approssimarsi del
periodo del termine delle lezioni si rende di attualità il problema
della partecipazione del personale docente con contratto di lavoro a
tempo determinato agli scrutini finali ed agli esami di Stato. Tutte le
indicazioni utili nell’approfondimento a cura di Raffaele Manzoni.
La problematica riguarda:
i supplenti annuali che coprono posti in organico di diritto con
contratto di lavoro che termina il 31 agosto 2013;
i supplenti sino al termine delle attività didattiche i cui contratti
terminano il 30 giugno 2013;
i supplenti con contratti di lavoro sino al termine delle lezioni;
i supplenti con contratti a tempo determinato per brevi periodi.
Si ricorda che, in riferimento all’art. 4 della legge 3.5.1999 n. 124:
i supplenti annuali sono nominati per la copertura delle cattedre e dei
posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre 2012 e che rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali
per l'assunzione di personale docente di ruolo;
I supplenti sino al termine delle attività didattiche sono nominati per
la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che
si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre 2012 e
fino al termine dell'anno scolastico. Fanno parte di questa categoria
le supplenze sulle ore in classi collaterali sino a 6, non assegnate a
personale di ruolo in servizio nella scuola e non utilizzate dagli
uffici scolastici per la costituzione di cattedre orario esterne;
I supplenti sino al termine delle lezioni sono quelli individuati dai
dirigenti scolastici attraverso lo scorrimento delle graduatorie
d’istituto per la copertura dei posti che si sono resi disponibili dopo
il 31.12.2012 a qualsiasi titolo (sia se il titolare ha lasciato
definitivamente il posto, sia se lo stesso abbia chiesto un’assenza
sino al termine dell’anno scolastico;
I contratti di lavoro per supplenze brevi, sono stipulati per la
sostituzione del personale titolare del posto.
I contratti di lavoro di cui alla precedente lettera d) sono, molto
spesso, caratterizzati da continue proroghe e/o conferme nel caso in
cui il titolare si assenti senza soluzione di continuità. In tal modo è
possibile che il contratto di lavoro possa giungere sino al termine
delle lezioni. L’art. 37 del CCNL/2007 del personale scolastico prevede
che, allo scopo di garantire la continuità didattica, il supplente che
sostituisce il titolare assente per un periodo non inferiore a
centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i
periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio
dopo il 30 aprile, resta in servizio, per proroga d’ufficio, sino al
termine delle lezioni con diritto ad effettuare gli scrutini e le
valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è
ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Il
titolare è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri
compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. La
condizione affinché si renda operativa questa disposizione contrattuale
risiede, essenzialmente, nella circostanza che l’assenza del titolare
deve essere stata ininterrotta, senza cioè che lo stesso abbia ripreso
servizio nemmeno per un giorno. Il calcolo dei 150 giorni (o dei
novanta giorni) si effettua a ritroso partendo dall’ultima assenza
comunicata dal docente titolare che abbia compreso il giorno 30 aprile.
Quindi, a titolo esemplificativo, un’assenza sia pure superiore a 150
giorni ma che termini il 29 aprile, non sarebbe condizione sufficiente
a consentire la proroga del supplente. È possibile che l’assenza
cumulativa comprenda causali diverse (malattia, congedi, ecc.) purché
tra una richiesta e la successiva non vi sia ripresa del servizio. Una
delle criticità rappresentate dalla disposizione de qua, è quella
riferita all’inclusione dei periodi di sospensioni delle lezioni
nell’assenza continuativa del titolare per il calcolo del periodo
complessivo di assenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, se
l’interessato si assenta sino al giorno prima dell’inizio della
sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, per poi riprendere
l’assenza non dal giorno immediatamente successivo l’inizio di
sospensione, ma, per esempio, dal primo giorno di ripresa delle
lezioni, va ad interrompersi la continuità dell’assenza ai fini del
calcolo per il rientro dopo il 30 aprile. Nella fattispecie
rappresentata ,infatti, il titolare , anche se non in servizio attivo,
durante il periodo di sospensione delle lezioni risulta essere in
servizio ed a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali
attività extradidattiche; il supplente avrà, quindi, diritto alla
conferma sul posto alla ripresa delle lezioni ma, per il periodo
natalizio, non verrà remunerato, ed il computo dei 150 giorni riprende
dall’inizio. Come detto in precedenza l’assenza continuativa nelle
ultime classi dei corsi di studio deve essere di 90 giorni. Nel caso in
cui un supplente sostituisce il titolare di una classe terminale e di
una intermedia ed in presenza di un’assenza continuativa inferiore a
150 giorni, ma superiore a 90, la sua conferma avverrà solo nella
classe terminale del corso di studi, mentre il titolare rientrato dopo
il 30 aprile, sarà a disposizione nelle ore di servizio prevista per la
classe terminale, ed in servizio attiva nelle classi non
terminali.
Partecipazione dei supplenti agli esami
Per la partecipazione agli scrutini ed esami finali non vi sono
criticità per quanto attiene i supplenti annuali ed i supplenti sino al
termine delle attività didattiche, in quanto tali attività sono
ricadenti nel periodo contrattuale.
Per quanto attiene la partecipazione dei supplenti agli esami di Stato,
occorre premettere che i supplenti annuali con contratto sino al 31
agosto 2013, in caso di designazione nelle commissioni di esami di
Stato, hanno il dovere di prenderne parte in quanto rientra nei compiti
istituzionali e nel periodo coperto da contratto di lavoro.
In riferimento alla nota del Miur prot. n. 14187 dell’11.7.2007 a
conferma delle disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del
16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare
Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999, al personale con contratto di
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30
giugno 2013) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia
se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga
del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle
attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al
giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la
clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La
proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole
stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del
supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle
ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva
comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe
contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente
della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione
d’esame.
Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio
effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel
caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima
scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di
ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con
decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e
termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri
della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione
scolastica sede degli esami. Al di fuori delle ipotesi in precedenza
specificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale
componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno
scolastico lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente
inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da
considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo
all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i
compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di
stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo
trattamento retributivo. Per quanto riguarda la partecipazione agli
scrutini ed esami finali dei corsi di studio, la proroga del contratto
di lavoro, oltre il termine delle lezioni e sino al termine delle
attività connesse a tali adempimenti, compete solo al personale con
contratto a tempo determinato che abbia avuto titolo alla conferma in
servizio per quanto disposto dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del
personale del comparto scuola. Tale articolo, come detto in precedenza,
disciplina i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile e
dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del
titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni,
ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in
servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Con nota prot. n.
9038 del 17 giugno 2009, il Miur ha precisato che, a chiarimento e
parziale rettifica della nota prot. n. 8556 del 10 giugno 2009, le
disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente
temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano
esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione
di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle
specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall'art. 37 del vigente
C.C.N.L. del comparto scuola. Per il restante personale docente
supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al
sopraccitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni,
dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine
delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per
i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo
all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle
predette attività di scrutinio e valutazione finale. Nei casi di
operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie
di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di
recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale
supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un
apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo
all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un
numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui
ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle
dell’insegnante per cui opera in sostituzione.
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