TRATTENUTA TFR/TFS - Anief-Confedir: Governo prova a cambiare i cedolini, ma la trattenuta del 2,5% TFR non è giusta
Data: Lunedì, 20 maggio 2013 ore 07:30:46 CEST Argomento: Sindacati
Il CCNQ 26 luglio 1999,
recepito dal DPCM 20 dicembre 1999 prevede dal maggio 2000 per i
neo-assunti statali il passaggio da regime di TFS con aliquota 9,60% e
trattenuta 2,5% a regime TFR con aliquota 6,91% totalmente a carico del
datore di lavoro (nota Inpdap 9 giugno 2000). Dopo 13 anni, a seguito
delle recenti diffide sindacali, il Mef sembra fare mea culpa e
correre, invano, ai ripari per non restituire niente. Mancano, inoltre,
ancora i 3 miliardi necessari per liquidare interamente i TFS futuri. I
più di 700.000 dirigenti e dipendenti pubblici passati al nuovo regime
di TFR regolato dall’articolo 2120 del Codice civile introdotto dalla
legge 297/1982, secondo quanto disposto dalla legge 335/1995 che
prevede l’armonizzazione del sistema previdenziale pubblico a quello
privato dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego (d.lgs. 29/1993), hanno sempre letto nei loro cedolini, in
questi tredici anni, una voce: TRATTENUTA 2,5% TFR – OPZ. PREV.
corrispondente a 35 € mensili per uno stipendio medio di 1.250 €.
Questa voce, in verità, non è dovuta visto che l’azienda privata non
opera alcuna trattenuta nella busta paga dei suoi lavoratori.
L’Anief, già dopo la pubblicazione della sentenza n. 223/12 della
Consulta che ha dichiarato incostituzionale il passaggio anche dei
lavoratori rimasti in regime TFS allo stesso regime TFR dal 1° gennaio
2011 con la trattenuta del 2,5%, ha messo a disposizione un primo
modello di diffida per interrompere la trattenuta (ottobre 2012),
superato poi dalla legge 228/12 (art. 1, cc. 98-99) che ha ripristinato
la situazione precedente. In seguito, a tale norma, il sindacato ha
elaborato un secondo modello di diffida (febbraio 2013) atto
• alla certificazione del credito figurativo del
2,69% (9,60%-6,91%) quale differenza tra le due aliquote per gli anni
2011-2012 per chi è ritornato in regime TFS;
• all’interruzione della trattenuta del 2,5% con
richiesta risarcitoria-recupero credito per gli ultimi dieci anni per
chi è stato assunto in regime TFR o ha optato per esso.
Nel cedolino di aprile 2013, dopo l’arrivo di migliaia di diffide del
personale della scuola, il Governo cambia la giustificazione della
trattenuta, perché, in verità, non voleva trattenere il 2,5% come
contributo obbligatorio per la costituzione del TFR ma come trattenuta
compensativa per garantire parità retributiva tra vecchi e nuovi
assunti, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del DPCM 1999.
Ma forse la pensione non è una retribuzione differita? Come è possibile
affermare un principio, quello corretto della parità retributiva, dopo
averlo sconfessato nei commi precedenti a sfavore delle nuove
generazioni sulle buonuscite future? E questa trattenuta, se non doveva
essere data, perché è tassata all’origine? E perché non è stata
recuperata esplicitamente a livello figurativo nella contrattazione?
Forse che il 2,5% pagato in regime di TFS non garantisce una maggiore
buonuscita rispetto alla riduzione già penalizzante dello 0,19 (7,10% -
6,91%) dell’aliquota o della liquidazione?
Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso,
pone queste domande non soltanto al Governo ma a tutte le
Confederazioni sindacali perché non si adotti più una riforma che
penalizzi i lavoratori in base all’anno di assunzione, proprio mentre
il Governo pensa di portare a 70 anni l’età anagrafica necessaria dal
2020 per andare in pensione e di erogare dal 2030 ai lavoratori in
quiescenza soltanto il 40% del loro ultimo stipendio.
Il mea culpa del Mef, se mea culpa è stato, non convince, perché non si
tratta di un mero errore formale in un Paese nel cui ordinamento
giuridico la forma è sostanza, ma di un’evidente ingiustizia. Pertanto,
Anief-Confedir continua a mettere a disposizione le diffide per i
lavoratori in regime di TFR e avvierà le opportune iniziative
giudiziarie nei tribunali della Repubblica perché possa essere
rispettato il principio della parità di trattamento tra tutti i
cittadini senza distinzione di età e perché i lavoratori del pubblico
impiego non siano penalizzati rispetto ai privati soltanto perché il
Governo ha la potestà di legiferare d’urgenza e di disapplicare i
contratti da lui firmati in contrasto con la legge da lui voluta. Nel
frattempo, a Palazzo Chigi farebbero bene a fare bene i conti perché
oltre ai soldi per cassa integrazione o proroga dei contratti bisogna
trovare la copertura anche per quei 3 miliardi (corrispondente al
2,69%, frutto della differenza tra le due aliquote TFS e TFR per gli
anni 2011-2012) necessari per onorare interamente le future buonuscite
dei 2,5 milioni di dirigenti e dipendenti pubblici che nei prossimi
anni andranno in pensione, rispetto ai 41 milioni già stanziati
nell’ultima finanziaria bastevoli a riliquidare il trattamento di fine
servizio di chi è andato illegittimamente, nel frattempo, in pensione
in regime di TFR. Anche per questa ragione, rimangono validi i modelli
di diffida per il TFS. Il link alla pagina da cui scaricare i modelli di
diffida
www.anief.org
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