Ferie non godute: diffide a tappeto in tutta la Sicilia per fermare il Far West
Data: Domenica, 19 maggio 2013 ore 06:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Tantissimi
colleghi in questi giorni ci stanno contattando e chiedendo di
intervenire in relazione ad una serie di circolari, frutto della
"creatività normativa" di tanti Dirigenti scolastici delle scuole
siciliane, con cui si invitano i docenti a tempo determinato a chiedere
le ferie a partire dal 12 Giugno oppure si annuncia che saranno
attribuite ferie d'ufficio ai docenti precari a partire 12 Giugno
oppure che si considereranno i docenti precari "automaticamente" in
ferie a partire dal 12 giugno.
Il festival delle leggi indicate è tra le più disparate, andando da
diversi articoli del CCNL citati senza cognizione di causa fino
al fantomatico art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 superato ampiamente
dalla legge di stabilità(228/2012).
Abbiamo deciso di intervenire con una serie di diffide a tappeto in
tutte le scuole della regione, per sottrare i colleghi precari
all'arbitrio di Dirigenti Scolastici più "realisti del re", che nella
migliore tradizione del Far West colpiscono i più deboli e ricattabili
in nome di fantomatici "risparmi" da garantire al Miur.
Ricordiamo ancora una volta che ai sensi dell’ art. 19, comma 2 del
CCNL di comparto: “le ferie del personale assunto a tempo
determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno
liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo
contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle
ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno
scolastico non è obbligatoria”. Si ricorda inoltre che le Sezioni unite
della Corte di cassazione hanno stabilito come: "I rapporti di lavoro
pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti
collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato" (cfr. Cass.,
Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n.
21744 del 14 ottobre 2009).Invitiamo a non confondere i concetti di
"sospensione delle attività didattiche" e di "sospensione delle
lezioni", intendendosi per "sospensione delle attività didattiche"
esclusivamente il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31
agosto(periodo in cui è interrotto il contratto dei docenti a tempo
determinato), mentre per "sospensione delle lezioni" si considerano i
giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non
ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.)
In relazione all'art. 5 comma 8 della Spending review (L.95/2012) si
ricorda che tale normativa è stata superata dalla legge di stabilità
(228/2012), che all'art.55, in riferimento all'art. 5 comma 8 della
Spending review (L.95/2012) specifica che “Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito
al personale in questione di fruire delle ferie”. Nel successivo art.
56 si CHIARISCE che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Il divieto di monetizzazione dell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non
si applica, quindi, al personale docente supplente breve e saltuario o
con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche
per l’anno scolastico 2012/2013. Solo a partire dal 1° Settembre 2013,
decadendo l'art.19 comma 2 del CCNL, qualora la norma sia applicabile
alla scuola (noi dubitiamo che lo sia), i lavoratori potrebbero vedersi
detratti dal numero complessivo dei giorni di ferie maturate da
liquidare, quelli fruibili durante un eventuale periodo di sospensione
delle lezioni compreso nell'ambito del rapporto di lavoro in atto,
fermo restando che il Dirigente Scolastico non può in nessun modo
collare d’ufficio in ferie. La disposizione di collocazione forzosa in
ferie dei lavoratori, pertanto, si configura come illegittima ed
arbitraria, in quanto non richiesta e non obbligatoria, sia alla luce
delle disposizioni di legge vigenti che degli orientamenti
giurisprudenziali, comportando inoltre violazione dell'art. 36 della
Costituzione, dove si stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi", nonché dell'art. 2113 c.c. che afferma: “le rinunzie e le
transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o
accordi collettivi non sono valide.”
La scrivente O.S. di conseguenza diffiderà tutti i dirigenti
scoalstici che assumeranno comportamenti palesemente illegittimi e anti
sindacali, che possono configurare un’ipotesi di “eccesso di potere”,
lesivo dei diritti del personale con contratto a t.d.,
Costituzionalmente garantiti.
La scrivente O.S. si riserva inoltre di procedere contemporaneamente
presso l'Ufficio Scolastico Regionale, come già avvenuto nel mese di
Novembre nei confronti di altra istituzione scolastica della provincia
(procedimento che si è concluso con la revoca del provvedimento
illegittimo da parte del Dirigente Scolastico), al fine di ottenere la
revoca delle circolari illegittime.
USB
P.I. Sicilia - Scuola
palermo.scuola@usb.it
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