L'inidoneità all'insegnamento e l'iter burocratico per ottenerla
Data: Venerdì, 17 maggio 2013 ore 06:45:00 CEST Argomento: Redazione
Scriviamo questo
“vademecum” perché negli ultimi anni sono intervenuti tanti e tali
cambiamenti, anche in contraddizione fra di loro, che molto spesso il
docente costretto a lasciare l’insegnamento trova difficoltà a
districarsi fra le norme e rischia di fare scelte non ben ponderate.
Le disposizioni che attualmente regolano l’inidoneità, la dispensa e
l’utilizzazione in altri compiti sono il CCNL 2007, il CCNI 2008, il DPR171/2011, il DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (quest’ultima non ancora operativa
perché manca, ad oggi, il decreto attuativo, ma da tener presente per
alcune importanti considerazioni).
A cura di
Maria Teresa De
Nardis
Rosa Maria Lombardo
L’inidoneità
E' una brutta parola, che nega una funzione, ma è così che viene
riportata nelle norme ed è conosciuta, per cui, sebbene a malincuore,
la utilizzeremo.
Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti delegati
del 1974 (artt.112-113): una norma di civiltà -non a caso si
colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia
l'utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è stata
ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel primo Contratto
Decentrato del 1997 e nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - artt. 4,
comma 2, e 17, comma 5, del contratto collettivo nazionale del
personale della scuola 29 novembre 2007 (CCNI - 25 giugno 2008).
A questi contratti si è sovrapposto il DPR 171/2011 che disciplina
l’inidoneità permanente nel pubblico impiego, senza tener conto della
specificità della Scuola.
Infatti i Contratti-scuola prevedevano solo due tipologie di inidoneità
all’insegnamento:
-
Permanente, con cui si poteva scegliere tra dispensa e utilizzazione in
altri compiti
- Temporanea, con
cui si poteva restare in malattia o scegliere l’utilizzazione in altri
compiti.
Il DPR 171 ha introdotto una nuova terminologia :
- Inidoneità
assoluta, cioè a qualsiasi compito
- Inidoneità
relativa, cioè al solo insegnamento e di conseguenza idoneità ad altri
compiti.
A queste diciture le Commissioni mediche associano i concetti
“temporaneo” e “permanente”, dando origine a una varietà di referti che
a volte assumono connotazioni … fantasiose. Pertanto nei verbali si può
leggere:
1. “non idoneo permanentemente in modo
assoluto al servizio"
>>> significa che sicuramente si
ottiene la dispensa
2. “non idoneo permanentemente in modo
relativo all’insegnamento"
>>> significa che si viene utilizzati
in altri compiti
3. “non idoneo temporaneamente in modo
assoluto al servizio fino al ………. (con l’indicazione della
data)” >>> significa
che si va in malattia d’ufficio (tale periodo rientra nel computo dei
18 mesi).
4. “non idoneo temporaneamente per ………….
(mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo di inquadramento"
>>> significa che si può scegliere o
collocamento in malattia o possibilità di essere utilizzato in altri
compiti.
Ma a questo repertorio a volte sono state associate anche particolari
limitazioni, per esempio:
- “inidoneita’
allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo di
appartenenza (.......) : utilizzare il docente nelle residue mansioni
del settore o profilo di appartenenza.” (Non si capisce bene cosa
significhi)
- “non idoneo
permanentemente in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni
proprie o equivalenti del profilo (controindicata ogni mansione che
……………………….)”
- “non idoneo
temporaneamente per ……………. (mesi/anni) in modo relativo allo
svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale
di appartenenza …………………………………………,”
>>> Teoricamente il docente può
continuare ad esercitare le restanti mansioni che costituiscono
l’insieme della funzione docente. Non si capisce come si possa
realizzare.
L'iter burocratico per ottenere
l’inidoneità
Il docente che voglia chiedere l'inidoneità innanzitutto si deve munire
di certificato del proprio medico di famiglia, in cui risultino la o le
patologie di cui è affetto. Quindi farà domanda al proprio Dirigente
scolastico di essere sottoposto a visita collegiale per l'accertamento
dell'inidoneità. Se si desidera la dispensa, è bene specificare “ai fini della
dispensa dal servizio”. Il DS provvederà a richiede all'autorità
sanitaria - Commissione medica di verifica - di pronunciarsi
sull'idoneità fisica; la Commissione convocherà quindi il docente a
visita.
A questo punto è interesse del docente presentare tutta la
documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino
scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie assenze
negli ultimi 3 anni (se sono state molte) rilasciato dalla Segreteria
della scuola di servizio. L'inidoneità è cosa diversa dall'invalidità e
dall'handicap, tuttavia se si è già in possesso di verbali attestanti
l'invalidità civile o l'handicap certificato secondo la L.104/92, è
bene esibirli. Per questo motivo si consiglia a chi vuole intraprendere
questa strada, di conservare scrupolosamente tutta la documentazione,
di cui bisogna fare le fotocopie da lasciare alla Commissione.
Alla visita è consigliabile farsi accompagnare dal medico di fiducia,
che avrà diritto di parola, o, in sua mancanza, da un parente o
conoscente, che però potrà solo assistere. Non tutte le commissioni
fanno entrare il familiare ma è sempre un conforto essere accompagnati.
Generalmente la commissione non dà una risposta immediata; questa
arriverà per raccomandata a casa e a scuola, di solito dopo 2-3
settimane.
Cosa succede una volta ottenuta
l’inidoneità
Nel caso 1 saranno avviate le pratiche per la risoluzione del
rapporto di lavoro: l'assegno relativo sarà calcolato in base agli anni
maturati (che devono essere almeno 15). Il pensionando ha diritto alla
liquidazione e al pagamento delle ferie non godute e della Indennità
sostitutiva del mancato preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nei casi 2 e 4 il docente viene assegnato ad altri compiti. La L. 135
prevede, in tali casi, il passaggio definitivo o temporaneo nei ruoli
di Assistente amministrativo (AA) o tecnico (AT). Ad oggi non è stato
emanato il relativo Decreto attuativo, perciò la legge non è operante
ma attenzione! molti UST e DS ne stanno anticipando gli effetti,
destinando i nuovi inidonei esclusivamente in segreteria.
Ciò è in disaccordo col CCNI 2008, tuttora in vigore, che recita:
Art. 3
(Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)
1. L'utilizzazione del
personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello
stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di
utilizzo temporaneo).
Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed
educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico
collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e
con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si
indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad
attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
- servizio
di biblioteca e documentazione;
-
organizzazione di laboratori;
- supporti
didattici ed educativi;
- supporto
nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività
relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi
amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del
progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione del
personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria
e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre
istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate
esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del
Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche,
previe intese con i soggetti interessati.
La mancanza di direttive ministeriali ha creato complicazioni
agli UST su come procedere all’utilizzazione e in alcuni
casi ha generato veri contenziosi.
Quindi riteniamo che il docente che intende chiedere l’inidoneità debba
essere informato dei suoi diritti e dei rischi cui può andare incontro.
Probabilmente l’inidoneità relativa temporanea costituisce una
salvaguardia maggiore, per il fatto stesso di non dare adito a una
scelta definitiva. E questo si può dire sia nella confusa situazione
attuale, sia nel caso dell’emanazione del decreto attuativo della L.
135, con conseguente passaggio nel ruolo ATA.
D’altra parte sono le Commissioni mediche che decidono per l’una o per
l’altra tipologia di inidoneità, quindi non si può scegliere a priori.
Si può solo andare preparati all’eventualità.
Se poi si voglia/debba avviare un contenzioso col proprio UST,
consigliamo di contattare un avvocato esperto di legislazione
scolastica o un rappresentante sindacale veramente competente di
inidoneità e utilizzazione.
Compiti dell’UST
Ricevuto il certificato di inidoneità, la scuola dove il docente è
titolare deve emettere il decreto di dispensa (se ricorrono gli
estremi) e inviare i documenti all'UST che istruirà la pratica di
pensione.
Nel caso di utilizzazione, invece , la scuola deve inoltrare il verbale
all'UST e invitare il docente a recarvisi per la scelta della forma di
utilizzazione ( segreteria, UST, biblioteca…) e la stipula del
contratto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di formalizzare entro 30
giorni.
Se il termine di 30 giorni non viene rispettato
dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è
computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza
previsto ai commi 1 e 2 dell’art.17 del CCNL 29 novembre 2007.
Nel caso di inidoneità temporanea il docente conserva il suo posto di
ruolo e la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua
guarigione. Allo scadere del periodo di inidoneità il docente può
tornare in classe o chiedere una nuova visita per un ulteriore periodo
di utilizzazione in altri compiti.
E’ possibile che il ritorno in cattedra non sia automatico, ma soggetto
ad ulteriore visita collegiale che accerti l’avvenuta guarigione.
L'utilizzazione nella pratica
attuale
Noi consigliamo, prima di arrivare alla firma del contratto di
utilizzazione, di visitare le scuole della città o del quartiere,
parlare con dirigenti e collaboratori –eventualmente esponendo
brevemente le proprie competenze- verificare la disponibilità
dell’impiego, controllare la sede di lavoro (ufficio, laboratorio,
biblioteca che sia) ma soprattutto rendersi conto del clima: se cioè si
verrebbe eventualmente accolti con benevolenza o con ostilità.
Infatti l'inserimento lavorativo non è automatico come per il lavoro in
classe; la fiducia e l'accettazione non sono scontate ma si devono
guadagnare giorno per giorno. Naturalmente è auspicabile che
l'utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le parti -docente
utilizzato e struttura ospitante- ma bisogna essere consapevoli che la
condizione di "malato" a volte genera qualche prevenzione. Per questo è
sempre meglio che l'utilizzazione avvenga nella stessa scuola dove si è
insegnato e dove si viene vissuti ancora come docenti, seppure addetti
ad altri compiti. Se per qualche motivo l'utilizzazione avviene in
un'altra sede, si deve cominciare daccapo a tessere quelle relazioni di
conoscenza reciproca e collaborazione.
Nel caso non si trovassero scuole disponibili a “ricevere”
l’utilizzando, questi dovrà insistere per essere utilizzato nell’UST o
eventualmente nell’USR.
Attraverso contatti informali può anche sondare la possibilità di
essere utilizzato in altre Amministrazioni pubbliche (“ previe intese
con i soggetti interessati”).
L'orario di lavoro sarà di 36 ore. Potrà essere articolato in 5 o 6
giorni la settimana, con entrata flessibile, rientri pomeridiani ecc.
Se si è accolti in una scuola (come più frequentemente accade) è bene
chiedere da subito che le modalità di servizio siano inserite nella
contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono tenuti a stabilire con
le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da avere una tutela in caso
di contenzioso.
Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore
gerarchico è il Dirigente scolastico, perché può capitare che le sue
veci siano svolte (in modo arbitrario) dal "Segretario" (DSGA).
Infatti poiché l'orario di lavoro è uguale a quello del personale ATA,
spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre importante aver
chiaro che –almeno per il momento e fino all’emanazione del decreto
attuativo della L.135- l'utilizzazione in altri compiti non fa
perdere lo status di docenti.
Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l'uscita dal ruolo si
perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere i rappresentanti al
Consiglio di Istituto, quindi i propri organi di
tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al
Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria
competenza: in questo modo l'inserimento lavorativo è agevolato e il
proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al
fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.
Ricorsi
Avverso il verbale della CMV è possibile fare ricorso in via
amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza (con sede a
Milano, Roma, Napoli e Bari).
Revisione della patente di guida
E' bene sapere che quando si ottiene l'inidoneità permanente assoluta,
la CMV può inviarne comunicazione al Ministero dei Trasporti che invita
l'interessato a sottoporsi a visita per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici per la guida dei veicoli.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico e al TAR.
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Aggiornamento a Maggio 2013
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