Graduatorie ad esaurimento: per il Tar Lazio è incostituzionale la norma che ha cancellato nel 2009 i docenti di ruolo
Data: Martedì, 07 maggio 2013 ore 10:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Su due
ricorsi presentati dall’Anief nel 2010, il TAR solleva alla Consulta
questione pregiudiziale per violazione di 5 articoli della Costituzione
(3, 4, 35, 51, 97). Dopo la sentenza n. 41/11 che ha cancellato il c. 4
ter, art. 1, L. 167/09 voluto dal ministro Gelmini, ora sotto accusa il
c. 4-quinquies. Tutti i docenti di ruolo cancellati d’ufficio dalla
Gae, che dal 1.09.10 avrebbero potuto accettare un altro posto per
scorrimento di graduatoria in altra classe concorsuale o ordine di
scuola possono ancora ricorrere al GdL chiedendo le istruzioni a
riapertura.gdl@anief.net. Non si ferma l’azione del giovane sindacato
che dopo il ripristino dei posti in deroga sul sostegno, la
cancellazione delle code nelle graduatorie ad esaurimento, il
riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari, in attesa della
sentenza della Corte di giustizia europea sulla stabilizzazione dei
supplenti con 36 mesi di servizio, ora ottiene dal Tar Lazio anche il
rinvio della norma di legge sulla cancellazione dei docenti di ruolo
dalle stesse graduatorie ad esaurimento. Per il tribunale
amministrativo - si legge nell’ordinanza di remissione n. 3309 del 2 aprile 2013
- la norma “appare il frutto più di scelte politiche contrastanti con
principio meritocratico di inclusione nelle graduatorie, che non
piuttosto rivolte a eliminare discriminazioni o a promuovere il lavoro
di docente su tutto il territorio nazionale”. Gli avvocati Ganci e
Miceli, su mandato dell’Anief e dei suoi 62 iscritti ricorrenti, con i
ricorsi nn. 4716/10 e 4717/10 hanno impugnato il decreto Miur dell’11
marzo 2010 che disponeva, in ossequio a quanto introdotto dal
legislatore nella legge di conversione n. 167 del 24 novembre 2009 -
incurante delle memorie presentate dal sindacato nelle audizioni presso
le Commissioni referenti durante l’esame del decreto legge n. 134 del
25 settembre 2009 -, la cancellazione dei docenti di ruolo dalle
graduatorie ad esaurimento, in possesso di abilitazioni per altre
classi di concorso o ordini di scuola. Tale depennamento avveniva
automaticamente ad opera del gestore del sistema informativo del Miur.
Il provvedimento era stato inserito, come ben ricostruisce il Collegio,
dopo l’estenuante braccio di ferro sulla natura delle stesse
graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99 trasformate ad
esaurimento dalla legge 296/06, ovvero sul divieto del trasferimento a
pettine in alta provincia all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie
previsto nel 2009, contestato dall’Anief ma assunto dal legislatore
prima, su richiesta del ministro Gelmini dopo il suo commissariamento e
cancellato dalla Corte costituzionale, in seguito al nuovo ricorso
presentato dal sindacato al Tar Lazio. Giova ricordare, peraltro, che
all’interno dello stesso articolo di legge, veniva introdotto anche il
c. 4-quater, attualmente al vaglio dei giudici del lavoro, che
vanificava i successi ottenuti sempre dal sindacato presso il Consiglio
di Stato in merito al riconoscimento della liceità dello spostamento
dei titoli di servizio o culturali già dichiarati all’atto
dell’aggiornamento. A niente è valsa la difesa dell’amministrazione in
merito all’esistenza dei meccanismi di mobilità professionale che sono
stati introdotti dal legislatore proprio per garantire la continuità
didattica da parte del personale in servizio e non per togliere posti
ai precari. Per il Tar Lazio l’art. 1, c. 4-quinquies della L. 167/09
viola i seguenti articoli della Costituzione:
- l’art. 3, comma 1, per l’evidente disparità di
trattamento tra gli stessi insegnanti (i docenti di religione non sono
cancellati dalle Gae come non sono cancellati dalle graduatorie di
merito i docenti assunti dalle GaE) e tra cittadini dello Stato (i
dipendenti pubblici in ruolo presso altri comparti non sono cancellati
dalle GaE);
- l’art. 4, c. 2, che individua nel lavoro un
diritto-dovere, nella scelta del cittadino dell’attività lavorativa e
del modo di esercitarla come mezzo di sviluppo della personalità umana
ma per il progresso materiale e spirituale della Nazione;
- l’art. 35, in quanto sono mortificate o rese nulle
le iniziative del docente volte alla formazione e all’elevazione
professionale attraverso il conseguimento di ulteriori abilitazioni;
- l’art. 51, perché tutti i cittadini devono poter
accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e perché, in
maniera irragionevole rispetto al contesto normativo precedente, non si
tiene conto delle altre abilitazioni alla professione conseguite dal
personale di ruolo, in un contesto incerto e di fronte a una riforma
incompiuta sulle classi concorsuali che ha già comportato
sovrannumerari che rischiano il loro posto di lavoro, di essere
riconvertiti magari su posti di insegnamento che gli potevano essere
assegnati per scorrimento di graduatoria o il licenziamento perché non
possono più reinserirsi nelle stesse graduatorie;
- l’art. 97, perché è violato il principio del merito
nell’assunzione nei pubblici uffici sol perché il lavoratore ha
accettato prima una proposta di assunzione rispetto a un’altra per la
quale ha comunque una specifica qualifica, essendo l’abilitazione
requisito fondamentale per poter accedere all’insegnamento.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alla
Scuola, “è l’ennesima conferma di come la cultura giuridica guida la
nostra azione sindacale. L’ordinanza conferma la denuncia che fin
dall’inizio abbiamo espresso nei confronti di un intervento legislativo
disorganico, pasticciato e illogico, attuato contro gli interessi del
Paese e in tutta fretta soltanto per ostacolare le sentenze della
magistratura che vedevano l’amministrazione soccombente”. In attesa
della decisione della Consulta, pertanto, l’Anief invita tutto il
personale docente di ruolo cancellato d’ufficio dalle Graduatorie ad
esaurimento che ha interesse e può dimostrare ad aver diritto, per
scorrimento, a un incarico a tempo indeterminato in altra classe
concorsuale o ordine di scuola, a partire dal 1° settembre 2010, a
instaurare il contenzioso presso il giudice del lavoro e a chiedere le
istruzioni operative per ricorrere inviando un’e-mail con i propri dati
anagrafici e recapiti telefonici a riapertura.gdl@anief.net. Per info,
contattare la segreteria nazionale ANIEF o la sede territoriale più
vicina.
www.anief.org
|
|