'Pensiona-menti' DS: giallo sul carteggio tra USR Calabria e MIUR. Nel dubbio? Doppio!
Data: Domenica, 05 maggio 2013 ore 07:45:00 CEST
Argomento: Opinioni


Melius abundare quam deficere, si diceva e si dice, per evidenziare (sapientemente)  che quando si teme di non potere garantire  il giusto è meglio eccedere piuttosto che difettare. Melius abundare quam deficere è dunque la “summa sapienziale” di una generosità vigile e attiva.
Il dramma beckettiano di cui oggi dobbiamo parlare è, diversamente, una variante più pragmatica, talmente pragmatica da rischiare di sviare dal solco della sapienza popolare, per approdare ad una doppiezza che non rimanda più alla generosità,  bensì alla dicotomia delle intenzioni e delle azioni.

Il “dobbiamo” è d’obbligo, considerato che una nota di chiarimento sui pensionamenti d’ufficio, a firma del Dott. Luciano Chiappetta, pubblicata sul sito dell’USR Calabria, rischia di aggiungere, in mancanza di una fedele e necessaria contestualizzazione, confusione a confusione. 

Tutto ruota attorno ad una lettera (più correttamente dovremmo dire ad una di due distinte lettere con pari protocollo e pari data) con la quale, a firma del Dott. L. Chiappetta, il MIUR risponde con un eloquente a parere dello scrivente ad un quesito (più correttamente dovremmo dire ad uno dei due quesiti, sempre di pari protocollo e pari data) inviato dall’USR Calabria.

Nello specifico l’ufficio calabrese chiede chiarimenti sulle corrette modalità di applicazione del comma 11 dell’art.72 della legge n. 133/2008 (il comma relativo ai pensionamenti per il raggiungimento dell’anzianità contributiva ante e post Riforma Fornero, per intenderci).

Di entrambe le richieste e le risposte si allegano le copie pervenute, già mostrate sia all’USR calabrese che al MIUR e in attesa (ancora oggi, a più di un mese di distanza) di chiarimenti ufficiali, pur insistentemente sollecitati, anche attraverso una lettera pre-diffida indirizzata, per mezzo di un legale, in data 19 aprile 2013 all’USR calabrese e al MIUR.

Già le richieste dell’USR, a dire il vero, appaiono sovrabbondanti ad un osservatore attento, considerato che si tratta di applicare le stesse norme che nel precedente anno scolastico hanno portato al pensionamento d’ufficio di circa 100 dirigenti scolastici calabresi, con un solo accoglimento di ricorso favorevole.

A rigor di logica non si capisce dunque come mai l'USR Calabria abbia sentito, quest’anno, e per soli 26 casi, il bisogno di chiedere al DG Chiappetta chiarimenti per l'applicazione dell' art. 72 comma 11, mentre per le 100 risoluzioni circa operate dal 1 settembre 2012 non ha avuto alcun dubbio. Eppure il DM 97
del 2012 (cessazioni al 1 settembre 2013) è praticamente il "taglia e incolla" del DM 22 del 2012 (cessazioni al 1 settembre 2012). E, a dirla tutta, anche la C.M. 98/2012 (relativa al DM 97) non è differente dalla C.M. 23/2012 (relativa al DM 22).

La novità è invero da cercare altrove e più precisamente, da una parte, nella lettura dei verbali delle riunioni tenute con le OO.SS. firmatarie in materia di pensionamenti d’ufficio. I verbali, infatti, sottintendono  pressioni esercitate dai sindacati firmatari, circa la necessità di revoca dei 26 avvisi di rescissione unilaterale che l’ufficio calabrese ha posto in essere in ossequio alla normativa vigente.     Sull’altro fronte, l’USR deve quest’anno fare i conti con le istanze altrettanto decise dei vincitori del recente concorso a dirigente scolastico, che chiedono la tutela del loro legittimo diritto soggettivo all’immissione in ruolo.

Ecco chiarite, allora, le probabili motivazioni della richiesta dell’ufficio calabrese al MIUR.

Nel prospetto trasmesso dall’USR calabrese alle OO.SS. firmatarie nella fase di informativa preliminare sul pensionamento d’ufficio (allegato) figurano 20 pensionamenti per raggiungimento del limite d’età (ante e post riforma Fornero) e 26 avvisi di rescissione unilaterale per raggiungimento dell’anzianità contributiva (sempre ante e post riforma) che sono oggetto dell’applicazione del comma 11 dell’art. 72 citato, oltre che unico oggetto del chiarimento dell’USR al MIUR.

Ad una richiesta dell'USR calabrese (testualmente: “si chiede di conoscere se i Dirigenti Scolastici che al 31/12/2011 avevano la quota 96 e che raggiungono i 40 anni di anzianità contributiva al 31/08/2013 e non sono di età inferiore a 62 anni possono essere collocati in quiescenza d’ufficio)  segue una risposta del Dott. Chiappetta.  Nel primo capoverso si sintetizza, in modo comunque non conforme, il dettato della circolare n. 98/2012, riferendosi peraltro non ai 26 avvisi di rescissione per “anzianità contributiva” oggetto del quesito, ma ai 20 pensionamenti per “anzianità anagrafica” sui quali non esiste dubbio alcuno, come si evince dal seguente confronto dei due testi:

 - (stralcio dalla Circ. MIUR n 98/2012, pag 2, Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011,  settimo capoverso)

Il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio

 - (stralcio dalle due risposte a firma del  Dott. Chiappetta, primo capoverso)

(…) la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro al compimento dei 40 di anzianità contributiva – nei confronti del personale che ha maturato i requisiti per il diritto a pensione, previsti dal precedente  ordinamento, entro il 31 dicembre 2011 – opera d’ufficio nel caso in cui i dipendenti compiano i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013.

Il primo capoverso è sicuramente  ininfluente ai fini del quesito posto dall’USR, quest’ultimo, infatti, si riferisce espressamente alle sole modalità di applicazione del comma 11 dell’art.72 nei confronti dei 26 avvisi di rescissione unilaterale. Per questa tipologia, cioè per il pensionamento per anzianità contributiva, il limite d’età (ex lege) non è quello dei 65 anni relativo al pensionamento per limiti d’età o “vecchiaia”, ma dei 62 anni, espressamente e coerentemente richiamati dalle diverse norme come limite dal quale in poi il dipendente non subisce alcuna penalizzazione.

Solo nei capoversi successivi il MIUR dirime il quesito dell’USR, chiarendo la prioritaria esigenza (ex lege) della salvaguardia delle immissioni in ruolo nelle regioni in cui vi sia vigenza di graduatorie di aspiranti al ruolo dirigenziale. Citando testualmente:
 - “Pertanto (…) nel caso in cui presso codesta regione, successivamente alla assunzione dei vincitori della procedura concorsuale di cui al DDG 11 luglio 2011, non si determini una situazione di esubero che giustifichi il ricorso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, a parere dello scrivente non sembra possibile procedere al collocamento a riposo d’ufficio del personale in questione.

Fin qui tutto nella norma e di fatto l'art. 2, comma 2.2 della Direttiva Ministeriale n. 94/2009 (a cui si rimanda) viva, vegeta e cogente per espresso richiamo dell’art. 4 del D.M. n. 97 del 20 dicembre 2012, con elementare chiarezza lessicale individua nella vigenza di graduatorie una condizione ostativa (oltre alla soprannumerarietà) sia per la "mancata" rescissione unilaterale del contratto sia per la revoca degli avvisi inoltrati (che rimangono entrambe sempre da motivare, beninteso). Il fatto che l’art.72, come successivamente modificato e integrato, sia inserito nella cornice della legge n. 133/2008 ricorda inoltre l’esigenza di razionalizzazione e risparmio e individua precise responsabilità anche erariali.

Ma questo benedetto e dannato comma 2.2. dell'art.2 (vattelo a pesca! esiste ancora?) della richiamata (accidenti o per fortuna) Direttiva Ministeriale n.94/2009 suscita tutta una serie di inenarrabili reazioni sindacali allergiche. Ad alcuni fa lacrimare gli occhi fino a non vederci più nulla, in qualcun altro genera stati confusionali che sfociano in amletici dubbi interpretativi, taluni peculiarmente manifestano la nota sindrome del "miraggio-nel-deserto" e vedono nella norma esattamente quello che tanto vorrebbero, ma che proprio non c'è. E forse per questo, forse per altro ancora, ecco che l'USR calabrese – presumibilmente sotto costante pressione sindacale -  invia con pari data e pari protocollo una seconda richiesta di chiarimenti al MIUR.

E il MIUR, sempre con pari protocollo e pari data "risponde-bis". E la seconda risposta, oltre a mantenere l'evidente difformità ideologica rispetto alla circolare 98 nel primo capoverso, stravolge nei capoversi successivi la ratio delle priorità prescritta dalla vigente e richiamata normativa (il DM n. 94/2009 art. 2, comma 2.2) trasfusa nella prima risposta, anche se, con prudente consapevolezza, mantiene quel "a parere dello scrivente" che tradotto significa "a ciascuno la responsabilità delle proprie scelte!".

Le due risposte del MIUR sono inoltre distinguibili anche dai caratteri dell’intestazione e dal  formato di editing, che è “PDF” per la risposta che indica la prioritaria tutela dell’assunzione dei vincitori della procedura concorsuale  e ”Word” per la risposta che lascia agli stessi vincitori gli eventuali posti vacanti e disponibili residui, l’unica delle due al momento pubblicata sul sito dell’USR Calabria.

E’ dunque giallo, ancora senza soluzione, dove “soluzione” serve per non parlare, anticipatamente e inopinatamente, in assenza di un qualsivoglia chiarimento ufficiale, di “colpevole”.  Quale dei due quesiti è quello autentico? Quale delle due risposte è da ritenere definitiva? A parità di data e di protocollo ed in punta di diritto, neppure il fatto che l’USR pubblichi sul proprio sito una sola delle due risposte ministeriali è sufficiente a chiarire i nebulosissimi contorni dell’intricata vicenda, ricostruita sulla base dei documenti acquisiti. Resta, comunque,  fermo il dato di fatto che in entrambe le risposte del MIUR  non si distinguono le due diverse fattispecie dei  pensionamenti: quello per “vecchiaia” o età anagrafica e quello per anzianità contributiva.

Di certo, come in ogni giallo che si rispetti, in fiduciosa attesa della “soluzione” (alla quale prima o poi si giungerà, visto che siamo in uno Stato fondato sul Diritto e non sul dritto) sul tappeto ci sono già le vittime. Almeno altri 26 dirigenti in pectore che attendono già da un anno (decorso invano) l’immissione in ruolo. Ad essi, invero, si verrebbero a sommare anche i 22 + 5 = 27 dirigenti, ancora congelati sulla linea di partenza a causa  delle inerzie e delle inefficienze delle politiche calabresi che, a valle di ardimentosi proclami pre-elettorali, non salvano neppure le 33 + 5 (CPIA) autonomie/dirigenze concesse alla Calabria dalla bozza d’intesa Stato- Regioni. Ne recuperano infatti appena 11, con un poco edificante record di 57 reggenze, terzo solo dopo quelli della regione Molise, in testa, e Basilicata. Ma primo, in realtà, se si analizza che il 15% circa delle reggenze calabresi orbita solo su due province: Cosenza e Reggio Calabria. Oltre al danno, purtroppo, si deve annoverare anche la beffa, per il secondo anno consecutivo, di un dimensionamento diffusamente incostituzionale. Sommando, almeno 53 sono le potenziali vittime di questo incomprensibile e inaccettabile, onestamente e costituzionalmente, modus operandi, a cui occorre aggiungere, esponenzialmente, le evidenti e gravi penalizzazioni subite dagli studenti e delle famiglie, nonché da tutto il  personale scolastico in termini di perdite di posti di lavoro.

In tutto questo dubbio e doppio i poveri vincitori calabresi vanno e vengono dagli studi legali e dopo inviti di chiarimento e pre-diffida e diffida con accesso agli atti a cui nessuno sta ancora rispondendo, forse saranno costretti ad approdare anche al giudice del lavoro e a  quello amministrativo, se non peggio, in caso di gravi ed evidenti responsabilità di diversa fattispecie. E tutto, “semplicemente”, per ottenere il riconoscimento di un diritto: ricoprire, nei modi e nei tempi giusti, il ruolo che hanno legittimamente conquistato ed assicurare alle istituzioni scolastiche calabresi un dirigente scolastico pleno iure!

NOTE A MARGINE DI REPLICA ALLA LETTERINA ASASI DEL 3 MAGGIO
In un paese in cui tutto, persino  il più chiaro dei dettati normativi, viene ossessivamente, compulsivamente e opportunisticamente messo in discussione, una cosa sola non può essere travisata o negata: la cara vecchia logica matematica, detestabile, al più, ma mai opinabile.

Ed ecco allora chiarito, con elementare competenza da pallottoliere, che il requisito dei 65 anni  al 31 agosto 2013 non può mai e poi mai cumularsi con quello dei 40 anni di anzianità contributiva, per quei dirigenti che vengono pensionati d’ufficio per raggiungimento, comunque, entro il limite del 31 dicembre 2011, della cosiddetta quota 96.

Premesso che a quota 96, al 31.12.2011, arrivano, ex lege -  la norma bontà sua  lo dice espressamente,  per evitare sudorifere circonvoluzioni delle sinapsi! – i lavoratori con:

-    60 anni di età + 36 di contribuzione, ovvero,
-    61 anni di età + 35 di contribuzione,
se all’età anagrafica (espressamente indicata) di 60 ovvero 61 anni al 31.12.2011 (della qu0ta 96) e ai 40 anni di anzianità contributiva al 31.08.2013, dovessimo inopinatamente sommare anche il criterio dei 65 anni al 31.08.2013, suggeriti da interpretazioni cumulative “very maif” della norma, bene, matematicamente, facendo un balzo indietro di due anni, al 31.12.2011 avremmo dirigenti con:
-    63 anni d’età  + 38 anni di anzianità contributiva  = quota 101
con evidente superamento del limite dei 96 anni di “quota”  al 31.12.2011, cumulati tra età e contribuzione.

Ora, già aver richiesto al nostro generoso Presidente della Repubblica il sacrificio della permanenza in servizio alla veneranda età  di 87 anni ci è sembrato tanto, volgiamo anche obbligare i dirigenti scolastici ad una carriera contributiva centenaria?

E al contempo, pensiamo davvero di dover chiedere ai vincitori di un sudatissimo concorso di “pazientare” ancora un “pochino” e mettere “generosamente” da parte le norme che espressamente tutelano la salvaguardia prioritaria della loro immissione in ruolo ?

Signori, sia onestamente sia matematicamente, diciamocelo,  è davvero troppo!

Concludendo: studiamo certo il diritto, ma anche l’italiano (se proprio la matematica ci dà il prurito) e quando la norma dice con tanta generosa chiarezza  per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età , non sommiamoci, per favore,  anche il limite dei 65 anni, e non perdiamo neppure tempo in quesiti bis e risposte bis, per giunta senza cambiare data e protocollo, altrimenti rischiamo un “effetto Cocoon” imbarazzante, almeno quanto il tunnel dei neutrini.

E nessuno, credo, né i dirigenti in servizio, né gli aspiranti al ruolo, per questo miracolo chiederà la beatificazione.

Firmato: Comitato di redazione DS Calabria 98






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