'Pensiona-menti' DS: giallo sul carteggio tra USR Calabria e MIUR. Nel dubbio? Doppio!
Data: Domenica, 05 maggio 2013 ore 07:45:00 CEST Argomento: Opinioni
Melius abundare quam deficere, si
diceva e si dice, per evidenziare (sapientemente) che quando si
teme di non potere garantire il giusto è meglio eccedere
piuttosto che difettare. Melius
abundare quam deficere è dunque la “summa sapienziale” di una
generosità vigile e attiva.
Il dramma beckettiano di cui oggi dobbiamo parlare è, diversamente, una
variante più pragmatica, talmente pragmatica da rischiare di sviare dal
solco della sapienza popolare, per approdare ad una doppiezza che non
rimanda più alla generosità, bensì alla dicotomia delle
intenzioni e delle azioni.
Il “dobbiamo” è d’obbligo, considerato che una nota di chiarimento sui
pensionamenti d’ufficio, a firma del Dott. Luciano Chiappetta,
pubblicata sul sito dell’USR Calabria, rischia di aggiungere, in
mancanza di una fedele e necessaria contestualizzazione, confusione a
confusione.
Tutto ruota attorno ad una lettera (più correttamente dovremmo dire ad
una di due distinte lettere con pari protocollo e pari data) con la
quale, a firma del Dott. L. Chiappetta, il MIUR risponde con un
eloquente a parere dello scrivente ad un quesito (più correttamente
dovremmo dire ad uno dei due quesiti, sempre di pari protocollo e pari
data) inviato dall’USR Calabria.
Nello specifico l’ufficio calabrese chiede chiarimenti sulle corrette
modalità di applicazione del comma 11 dell’art.72 della legge n.
133/2008 (il comma relativo
ai pensionamenti per il raggiungimento dell’anzianità contributiva ante
e post Riforma Fornero, per intenderci).
Di entrambe le richieste e le risposte si allegano le copie pervenute,
già mostrate sia all’USR calabrese che al MIUR e in attesa (ancora
oggi, a più di un mese di distanza) di chiarimenti ufficiali, pur
insistentemente sollecitati, anche attraverso una lettera pre-diffida
indirizzata, per mezzo di un legale, in data 19 aprile 2013 all’USR
calabrese e al MIUR.
Già le richieste dell’USR, a dire il vero, appaiono sovrabbondanti ad
un osservatore attento, considerato che si tratta di applicare le
stesse norme che nel precedente anno scolastico hanno portato al
pensionamento d’ufficio di circa 100 dirigenti scolastici calabresi,
con un solo accoglimento di ricorso favorevole.
A rigor di logica non si capisce dunque come mai l'USR Calabria abbia
sentito, quest’anno, e per soli 26 casi, il bisogno di chiedere al DG
Chiappetta chiarimenti per l'applicazione dell' art. 72 comma 11,
mentre per le 100 risoluzioni circa operate dal 1 settembre
2012 non ha avuto alcun dubbio. Eppure il DM 97
del 2012 (cessazioni al 1 settembre 2013) è praticamente il "taglia e
incolla" del DM 22 del 2012 (cessazioni al 1 settembre 2012). E, a
dirla tutta, anche la C.M. 98/2012 (relativa al DM 97) non è
differente dalla C.M. 23/2012 (relativa al DM 22).
La novità è invero da cercare altrove e più precisamente, da una parte,
nella lettura dei verbali delle riunioni tenute con le OO.SS.
firmatarie in materia di pensionamenti d’ufficio. I verbali, infatti,
sottintendono pressioni esercitate dai sindacati firmatari, circa
la necessità di revoca dei 26 avvisi di rescissione unilaterale che
l’ufficio calabrese ha posto in essere in ossequio alla normativa
vigente. Sull’altro fronte, l’USR deve
quest’anno fare i conti con le istanze altrettanto decise dei vincitori
del recente concorso a dirigente scolastico, che chiedono la tutela del
loro legittimo diritto soggettivo all’immissione in ruolo.
Ecco chiarite, allora, le probabili motivazioni della richiesta
dell’ufficio calabrese al MIUR.
Nel prospetto trasmesso dall’USR calabrese alle OO.SS. firmatarie nella
fase di informativa preliminare sul pensionamento d’ufficio (allegato)
figurano 20 pensionamenti per raggiungimento del limite d’età (ante e
post riforma Fornero) e 26 avvisi di rescissione unilaterale per
raggiungimento dell’anzianità contributiva (sempre ante e post riforma)
che sono oggetto dell’applicazione del comma 11 dell’art. 72 citato,
oltre che unico oggetto del
chiarimento dell’USR al MIUR.
Ad una richiesta dell'USR calabrese (testualmente: “si chiede di conoscere se i Dirigenti
Scolastici che al 31/12/2011 avevano la quota 96 e che raggiungono i 40
anni di anzianità contributiva al 31/08/2013 e non sono di età
inferiore a 62 anni possono essere collocati in quiescenza d’ufficio)
segue una risposta del Dott. Chiappetta. Nel primo capoverso si
sintetizza, in modo comunque non conforme, il dettato della circolare
n. 98/2012, riferendosi peraltro non ai 26 avvisi di rescissione per
“anzianità contributiva” oggetto del quesito, ma ai 20 pensionamenti
per “anzianità anagrafica” sui quali non esiste dubbio alcuno, come si
evince dal seguente confronto dei due testi:
- (stralcio dalla Circ. MIUR n 98/2012, pag 2, Requisiti
posseduti al 31 dicembre 2011, settimo capoverso)
“Il personale che alla data del 31
dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento,
vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni
indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e
anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni entro il 31
agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio”
- (stralcio dalle due risposte a firma del Dott.
Chiappetta, primo capoverso)
“ (…) la risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro al compimento dei 40
di anzianità contributiva – nei confronti del personale che ha
maturato i requisiti per il diritto a pensione, previsti dal
precedente ordinamento, entro il 31 dicembre 2011 – opera
d’ufficio nel caso in cui i dipendenti compiano i 65 anni di età entro il 31 agosto
2013.
Il primo capoverso è sicuramente ininfluente ai fini del quesito
posto dall’USR, quest’ultimo, infatti, si riferisce espressamente alle
sole modalità di applicazione del comma 11 dell’art.72 nei confronti
dei 26 avvisi di rescissione unilaterale. Per questa tipologia, cioè
per il pensionamento per anzianità contributiva, il limite d’età (ex
lege) non è quello dei 65 anni relativo al pensionamento per limiti
d’età o “vecchiaia”, ma dei 62 anni, espressamente e coerentemente
richiamati dalle diverse norme come limite dal quale in poi il
dipendente non subisce alcuna penalizzazione.
Solo nei capoversi successivi il MIUR dirime il quesito dell’USR,
chiarendo la prioritaria esigenza (ex lege) della salvaguardia delle
immissioni in ruolo nelle regioni in cui vi sia vigenza di graduatorie
di aspiranti al ruolo dirigenziale. Citando testualmente:
- “Pertanto (…) nel caso in cui
presso codesta regione, successivamente
alla assunzione dei vincitori della procedura concorsuale di cui al DDG
11 luglio 2011, non si determini una situazione di esubero che
giustifichi il ricorso alla risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro, a parere dello scrivente
non sembra possibile procedere al collocamento a riposo d’ufficio del
personale in questione.”
Fin qui tutto nella norma e di fatto l'art. 2, comma 2.2 della
Direttiva Ministeriale n. 94/2009 (a cui si rimanda) viva, vegeta e
cogente per espresso richiamo dell’art. 4 del D.M. n. 97 del 20
dicembre 2012, con elementare chiarezza lessicale individua nella
vigenza di graduatorie una condizione ostativa (oltre alla
soprannumerarietà) sia per la "mancata" rescissione unilaterale del
contratto sia per la revoca degli avvisi inoltrati (che rimangono
entrambe sempre da motivare, beninteso). Il fatto che l’art.72, come
successivamente modificato e integrato, sia inserito nella cornice
della legge n. 133/2008 ricorda inoltre l’esigenza di razionalizzazione
e risparmio e individua precise responsabilità anche erariali.
Ma questo benedetto e dannato comma 2.2. dell'art.2 (vattelo a pesca!
esiste ancora?) della richiamata (accidenti o per fortuna) Direttiva
Ministeriale n.94/2009 suscita tutta una serie di inenarrabili reazioni
sindacali allergiche. Ad alcuni fa lacrimare gli occhi fino a non
vederci più nulla, in qualcun altro genera stati confusionali che
sfociano in amletici dubbi interpretativi, taluni peculiarmente
manifestano la nota sindrome del "miraggio-nel-deserto" e vedono nella
norma esattamente quello che tanto vorrebbero, ma che proprio non c'è.
E forse per questo, forse per altro ancora, ecco che l'USR calabrese –
presumibilmente sotto costante pressione sindacale - invia con pari data e pari protocollo
una seconda richiesta di chiarimenti al MIUR.
E il MIUR, sempre con pari protocollo e pari data
"risponde-bis". E la seconda risposta, oltre a mantenere
l'evidente difformità ideologica rispetto alla circolare 98 nel primo
capoverso, stravolge nei capoversi successivi la ratio delle priorità
prescritta dalla vigente e richiamata normativa (il DM n. 94/2009 art.
2, comma 2.2) trasfusa nella prima risposta, anche se, con prudente
consapevolezza, mantiene quel "a
parere dello scrivente" che tradotto significa "a ciascuno la
responsabilità delle proprie scelte!".
Le due risposte del MIUR sono inoltre distinguibili anche dai caratteri
dell’intestazione e dal formato di editing, che è “PDF” per la
risposta che indica la prioritaria tutela dell’assunzione dei vincitori della procedura
concorsuale e ”Word” per la risposta che lascia agli
stessi vincitori gli eventuali posti
vacanti e disponibili residui, l’unica delle due al momento
pubblicata sul sito dell’USR Calabria.
E’ dunque giallo, ancora senza soluzione, dove “soluzione” serve per
non parlare, anticipatamente e inopinatamente, in assenza di un
qualsivoglia chiarimento ufficiale, di “colpevole”. Quale dei due
quesiti è quello autentico? Quale delle due risposte è da ritenere
definitiva? A parità di data e di protocollo ed in punta di diritto,
neppure il fatto che l’USR pubblichi sul proprio sito una sola delle
due risposte ministeriali è sufficiente a chiarire i nebulosissimi
contorni dell’intricata vicenda, ricostruita sulla base dei documenti
acquisiti. Resta, comunque, fermo il dato di fatto che in
entrambe le risposte del MIUR non si distinguono le due diverse
fattispecie dei pensionamenti: quello per “vecchiaia” o età
anagrafica e quello per anzianità contributiva.
Di certo, come in ogni giallo che si rispetti, in fiduciosa attesa
della “soluzione” (alla quale
prima o poi si giungerà, visto che siamo in uno Stato fondato sul
Diritto e non sul dritto) sul tappeto ci sono già le vittime.
Almeno altri 26 dirigenti in pectore che attendono già da un anno
(decorso invano) l’immissione in ruolo. Ad essi, invero, si verrebbero
a sommare anche i 22 + 5 = 27 dirigenti, ancora congelati sulla linea
di partenza a causa delle inerzie e delle inefficienze delle
politiche calabresi che, a valle di ardimentosi proclami
pre-elettorali, non salvano neppure le 33 + 5 (CPIA)
autonomie/dirigenze concesse alla Calabria dalla bozza d’intesa Stato-
Regioni. Ne recuperano infatti appena 11, con un poco edificante record
di 57 reggenze, terzo solo dopo quelli della regione Molise, in testa,
e Basilicata. Ma primo, in realtà, se si analizza che il 15% circa
delle reggenze calabresi orbita solo su due province: Cosenza e Reggio
Calabria. Oltre al danno, purtroppo, si deve annoverare anche la beffa,
per il secondo anno consecutivo, di un dimensionamento diffusamente
incostituzionale. Sommando, almeno 53 sono le potenziali vittime di
questo incomprensibile e inaccettabile, onestamente e
costituzionalmente, modus operandi, a cui occorre aggiungere,
esponenzialmente, le evidenti e gravi penalizzazioni subite dagli
studenti e delle famiglie, nonché da tutto il personale
scolastico in termini di perdite di posti di lavoro.
In tutto questo dubbio e doppio i poveri vincitori calabresi vanno e
vengono dagli studi legali e dopo inviti di chiarimento e pre-diffida e
diffida con accesso agli atti a cui nessuno sta ancora rispondendo,
forse saranno costretti ad approdare anche al giudice del lavoro e
a quello amministrativo, se non peggio, in caso di gravi ed
evidenti responsabilità di diversa fattispecie. E tutto, “semplicemente”, per ottenere il
riconoscimento di un diritto: ricoprire, nei modi e nei tempi giusti,
il ruolo che hanno legittimamente conquistato ed assicurare alle
istituzioni scolastiche calabresi un dirigente scolastico pleno iure!
NOTE A MARGINE DI REPLICA ALLA LETTERINA ASASI DEL 3 MAGGIO
In un paese in cui tutto, persino il più chiaro dei dettati
normativi, viene ossessivamente, compulsivamente e opportunisticamente
messo in discussione, una cosa sola non può essere travisata o negata:
la cara vecchia logica matematica, detestabile, al più, ma mai
opinabile.
Ed ecco allora chiarito, con elementare competenza da pallottoliere,
che il requisito dei 65 anni al 31 agosto 2013 non può mai e poi
mai cumularsi con quello dei 40 anni di anzianità contributiva, per
quei dirigenti che vengono pensionati d’ufficio per raggiungimento,
comunque, entro il limite del 31 dicembre 2011, della cosiddetta quota
96.
Premesso che a quota 96, al 31.12.2011, arrivano, ex lege - la
norma bontà sua lo dice espressamente, per evitare
sudorifere circonvoluzioni delle sinapsi! – i lavoratori con:
- 60 anni di età + 36
di contribuzione, ovvero,
- 61 anni di età + 35 di contribuzione,
se all’età anagrafica (espressamente indicata) di 60 ovvero 61 anni al
31.12.2011 (della qu0ta 96) e ai 40 anni di anzianità contributiva al
31.08.2013, dovessimo inopinatamente sommare anche il criterio dei 65
anni al 31.08.2013, suggeriti da interpretazioni cumulative “very maif”
della norma, bene, matematicamente, facendo un balzo indietro di due
anni, al 31.12.2011 avremmo dirigenti con:
- 63 anni d’età
+ 38 anni di anzianità contributiva = quota 101
con evidente superamento del limite dei 96 anni di “quota” al
31.12.2011, cumulati tra età e contribuzione.
Ora, già aver richiesto al nostro generoso Presidente della Repubblica
il sacrificio della permanenza in servizio alla veneranda età di
87 anni ci è sembrato tanto, volgiamo anche obbligare i dirigenti
scolastici ad una carriera contributiva centenaria?
E al contempo, pensiamo davvero di dover chiedere ai vincitori di un
sudatissimo concorso di “pazientare” ancora un “pochino” e mettere
“generosamente” da parte le norme che espressamente tutelano la
salvaguardia prioritaria della loro immissione in ruolo ?
Signori, sia onestamente sia matematicamente, diciamocelo, è
davvero troppo!
Concludendo: studiamo certo il diritto, ma anche l’italiano (se proprio
la matematica ci dà il prurito) e quando la norma dice con tanta
generosa chiarezza per anzianità contributiva di 40 anni
indipendentemente dall’età , non sommiamoci, per favore, anche il
limite dei 65 anni, e non perdiamo neppure tempo in quesiti bis e
risposte bis, per giunta senza cambiare data e protocollo, altrimenti
rischiamo un “effetto Cocoon” imbarazzante, almeno quanto il tunnel dei
neutrini.
E nessuno, credo, né i dirigenti in servizio, né gli aspiranti al
ruolo, per questo miracolo chiederà la beatificazione.
Firmato: Comitato
di redazione DS Calabria 98
|
|