Concorso a dirigente scolastico. Il TAR Lazio respinge i ricorsi tendenti ad annullare la procedura concorsuale
Data: Giovedì, 02 maggio 2013 ore 13:23:44 CEST
Argomento: Giurisprudenza



b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti o pretermessi, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato i quesiti per gli aspiranti dirigenti scolastici, e degli atti della predetta commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;
c) del complessivo procedimento di formulazione della batteria dei quesiti per la prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011;
d) della batteria dei 5663 quesiti a risposta multipla, pubblicata in data 01 settembre 2011 sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla quale estrapolare l'elenco dei 100 quesiti da utilizzare per la prova preselettiva del suddetto concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici;
e) degli atti e dell'avviso pubblicato sul sito web del MIUR in data 05.10.2011, mediante i quali l'amministrazione resistente ha disposto il tardivo l'annullamento di 975 quesiti affetti da errori, imprecisioni e refusi;
f) della batteria dei 100 quesiti selezionati, in data 12 ottobre 2011, per la somministrazione della prova preselettiva del citato concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nei limiti dell'interesse e, segnatamente, con riferimento ai quesiti nn. 1397, 1539, 4175, 3551, 4324, 2829, 4424, 2831, 4397, 1288, 4764, 2674, 4176, 4899, 3419, 4454, 380, 1263;
g) ove occorra e per quanto di ragione, degli elenchi degli idonei alla prova preselettiva relativo alle Regioni dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, della Toscana e del Veneto, pubblicati sui siti web dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali, nelle parti in cui non contemplano i ricorrenti nel novero dei canditati ammessi allo svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011;
per l'annullamento, con ricorso per motivi aggiunti del 6 maggio 2012:
degli elenchi degli ammessi alle prove orali per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicati:
- dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli - Venezia Giulia con nota prot. AOODRFR 2208 dell'8.03.2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise con nota prot. n. 1586 del 15 Marzo 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria con nota prot. n. 3519 del 15 marzo 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con nota prot. n. 4925 del 30 marzo 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche con nota prot. n. 4958 del 03 aprile 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata con nota prot. n. 2386 del 5 aprile 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte con nota prot. del 12 Aprile 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con nota prot. n. 113 del 19 aprile
2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, con Decreto n. 44 prot. n. 5379 del 24 aprile 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con nota prot. n. 5797 del 2 maggio 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia con nota prot. n. 2932 del 4 maggio 2012;
- dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con nota prot. 0007257 del 4 maggio 2012;
per l’accertamento del diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO conseguente alla illegittima esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione al concorso originante un danno ingiusto da perdita di chance.

FATTO
Il Ministero dell'Istruzione con bando 13.07.2011, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.07.2011, indiceva un concorso pubblico avente ad oggetto il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, prevedendo all'art.8 lo svolgimento di una prova preselettiva il cui superamento con un punteggio minimo di 80/100 avrebbe consentito l'ammissione alle successive prove scritte.
Il Bando sempre all'art.8 prevedeva, inoltre, che la prova unica su tutto il territorio nazionale si sarebbe svolta sulla base di un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla, e la durata della prova veniva fissata in 100 minuti.
Il Ministero affidava l'organizzazione della prova preselettiva al Formez Italia, compresa la procedura di selezione dei quesiti, di predisposizione del materiale necessario allo svolgimento della prova, l'espletamento della prova stessa e la successiva correzione degli elaborati.
Sostiene parte ricorrente che:
- il Ministero demandava ad una commissione di esperti la scelta di una batteria di quasi 6.000 domande a risposta multipla, che sono state rese pubbliche in data 01 settembre 2011, per consentire ai candidati di prepararsi, fra cui, dopo una epurazione di circa 900 domande che contenevano errori, come da comunicato pubblicato dal MIUR sul sito internet in data 05.10.2011, avvenuta solo sette giorni prima della prova, sono state sorteggiate le 100 domande utilizzate per la preselezione (ed. "griglia")di cui al fogli per la fila A e per la fila B somministrati ai candidati, anch'esse purtroppo contenenti molti errori;
- con la nota MIUR prot. D. 8199/U del 07.10.2011 venivano fornite ai candidati le istruzioni con un Avviso denominato "Chiarimenti Foglio Istruzioni" , distribuito anche il giorno 12 ottobre 2011 all'inizio dello svolgimento della prova, insieme ad un "librone" dal titolo "Libro dei test della prova preselettiva" contenente tutti i quiz/test pari a numero 4.911 fra cui non venivano espunti i predetti 900 test errati;
- I ricorrenti, presentavano tutti domanda di partecipazione al concorso e venivano tutti ammessi a partecipare alla prova preselettiva unica, svoltasi in tutta in Italia il giorno 12.10.2011 presso varie sedi distaccate in ogni Regione ed all'esito della prova, apprendevano anche dagli elenchi successivamente pubblicati sul sito del M.LU.R. e dello stesso Formez, di non essere fra gli idonei, e quindi di essere stati esclusi dal concorso non avendo raggiunto il punteggio minimo di 80/100 necessario per superare la preselezione.
Con il ricorso in esame gli istanti impugnano il bando di concorso e gli atti procedimentali indicati in epigrafe ivi compresa il giudizio di inidoneità conseguito nelle prove preselettive, deducendo i seguenti motivi di gravame:
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 2, 8 E 10 DEL BANDO DI CONCORSO.
- ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DI FORMULAZIONE/DIVULGAZIONE ED ERRONEITÀ DEI QUESITI PRESELETTIVI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE DI ESPERTI INCARICATI DAL MIUR.
- DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO ED ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL' ART. 97 DELLA COSTITUZIONE
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA l, 51, COMMA l E 3, COMMA l, DELLA COSTITUZIONE.
I. I ricorrenti, lamentano la MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PRESELETTIVA, connotata da fughe di notizie, trasandatezza, imprecisioni, innumerevoli errori contenutistici e metodologici, abbia irrimediabilmente compromesso l'astratta idoneità di tale filtro a realizzare il suddetto scopo deflativo del concorso su basi meritocratiche previsto dal legislatore.
Relativamente alla FUGA DI NOTIZIE risulterebbe che Google avrebbe memorizzato una cache3 dei documenti rispettivamente con le date del 6 Luglio 2011 e 12 Luglio 2011 correlate alla batteria dei 5663 quesiti a risposta multipla da cui avrebbero dovuto essere estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati.
Ciò significa che le due batterie erano scaricabili da Internet già in quelle date, a beneficio di pochi eletti che hanno potuto iniziare la preparazione con quasi due mesi d'anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale avvenuta in data 01.09.2011.
II. Ben 976 QUESITI erano ERRATI il che dimostra come la prima fase di elaborazione dei test preselettivi è stata connotata da difetto di istruttoria e opacità in ordine alla nomina della commissione di esperti ed ai criteri di predisposizione dei quesiti riconosciuta (dal MIUR) erroneità di un quinto delle domande divulgate per la preparazione alla prova preselettiva, con la tardiva correzione degli errori, per di più resa nota attraverso semplici pubblicazioni web.
E invero, il 5 ottobre, ossia appena 6 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, il MIUR ha divulgato, con una pubblicazione web, l'elenco di 975 QUESITI ELIMINATI PER ERRORI, IMPRECISIONI, REFUSI. L'amministrazione resistente non ha reso noti i criteri di individuazione degli esperti incaricati di predisporre le domande, i costi dell'operazione, le eventuali incompatibilità con l'incarico affidato.
Gravemente illegittima appare, l'omessa redazione, da parte della Commissione di esperti nominata dal MIUR, di alcun verbale dei lavori in ordine all'elaborazione dei quesiti dei test preselettivi, rendendo così impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità dell'operato di detta Commissione; il quale, essendo preordinato all'esercizio di una pubblica funzione, avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità.
III. ERRORI CONTENUTISTICI E DI FORMULAZIONE DEI 100 QUESITI SELEZIONATI A SORTE, IN DATA 12.10.2011, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA.
La prova preselettiva è consistita in un test di 100 domande con quesiti a risposta multipla della durata di 100 minuti.
Ed invero molteplici quesiti sono da considerarsi invalidi ed in particolare: (A. RISPOSTE INDICATE COME ESATTE MA, IN REALTÀ, ERRATE O OPINABILI ) A.l. Quesito 1397, A.2. Quesito 1539, A.3. Quesito 4175, A.4. Quesito 3551, A.4.Quesito 4324, A.5. Quesito D. 2829, A.6. Quesito 4424, A.7. Quesito D. 2831; (B. DOMANDE MAL FORMULATE PERCHÉ AMMETTONO PIÙ RISPOSTE VIRTUALMENTE ESATTE) B.I.Quesito 4397, B.2. Quesito 1288, B.3. Quesito n. 4764 INGLESE, B.4. Quesito n. 2674, Bi5. Quesito n.41.76, B.6. Quesito n. 4899 INGLESE ; (C RISPOSTE ERRATE PERCHÉ MAL FORMULATE O INCOMPLETE C.l. Quesito D. 3419 C.2. Quesito n. 380.
IV ULTERIORI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTlVA IN VIOLAZIONE DEL BANDO, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DELL' AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI ALLA DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA 2000/78/CE PER LA "PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE" ED AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.
Le concrete modalità di svolgimento della prova preselettiva, gestite da Formez PA hanno determinato la compressione dei tempi a disposizione dei candidati per la risposta ai quesiti, ma hanno significativamente svantaggiato i candidati privi, per ragioni anagrafiche o per fisiologici deficit visivi, di spiccate capacità di coordinazione oculo-manuale.
Lo strumento di consultazione per la risposta ai test, incomprensibilmente scelto da Formez PA, dunque, è consistito in un tomo di 500 pagine stampato, in carta riciclata scura, in entrambi i lati, con caratteri corp 9, impaginato in verticale, con fogli in formato lettera (nemmeno il A4!) stampati in orizzontale per cui, per sfogliarlo, bisognava girare le pagine da su a giù (e viceversa).
Ora, considerando che mediamente la ricerca della domanda richiedeva dai 10 ai 15 secondi, è possibile stimare in circa 15 minuti il tempo impiegato per in tale attività propedeutica alla selezione della risposta.
A questi ultimi, infatti, è stato richiesto di ricavare, ad uno ad uno, i 100 quiz ai quali rispondere, riportando ne poi l'esatta risposta su un altro foglio.
Le difficoltà di movimentazione delle pagine del volume, prodotto in carta riciclata ruvida e malamente rifilato sui bordi esterni, e dei due fogli (riferimenti ai quiz e risposte prodotte); la difficoltà di trovare allocazione fisica dei documenti.
Con successivi motivi aggiunti 6 maggio 2012. i ricorrenti impugnano i sopravvenuti provvedimenti indicati in epigrafe, per le stesse ragioni di doglianza già sviluppate con il ricorso introduttivo, censurando altresì le seguenti: le asserite RlSPOSTE ERRATE PERCHÉ MAL FORMULATE O INCOMPLETE (C.l. Quesito n. 3419: C.2. Nella domanda n. 4454 C.3. Quesito 1263, Quesito n. 4574 "Quesito n. 3055 Quesito n. 3612 Quesito n.1192 Quesito n.873: Quesito n.2931: Quesito D. 4105) e gli ulteriori errori, individuati nei quesiti nn. 650, 1088, , 1450, 2183 e 4744, analizzati in specifiche schede allegate ai codesti motivi aggiunti.
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente e gli interventori ad oppoonendum, che nel controdedurre alle censure di gravame chiedono la reiezione del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono palesemente infondati.
Ed invero osserva il Collegio che le doglianze di cui al primo secondo terzo e quarto motivo di gravame sono in parte infondate ed in parte inammissibili per genericità e perché volte a censurare il merito dell’azione amministrativa.
In sostanza parte ricorrente in primo luogo lamenta che il bando non abbia fissato preliminarmente i criteri per la predisposizione dei quesiti, rimessa alla totale discrezionalità di alcuni esperti senza statuire norme sulle modalità di scelta delle domande, né tantomeno sulle modalità di svolgimento della prova stessa e senza prevedere espressamente la possibilità di affidare all'esterno l'espletamento ed organizzazione della prova preselettiva.
In secondo luogo sempre parte ricorrente deduce la irrazionalità della suddivisione in aree tematiche delle 100 domande, e non anche dei punti necessari a superare la prova in maniera proporzionale per ciascun area (80/100) e la illegittimità dell'art. 8 del bando nella parte in cui ha fissato in soli 100 minuti la durata della prova: la scelta di un tempo così breve non avrebbe una sua logica né una sua giustificazione, né tantomeno alcuna particolare finalità: peraltro ì quesiti proposti nell'area della lingua inglese erano illegittimamente di un livello decisamente superiore.
Ed invero osserva il Collegio che sotto il primo profilo già questa Sezione con ordinanza n. 04569/2011 ha avuto modo di ribadire che “le censure avverso il sistema prescelto per la prova preselettiva suddetta non appaiono fondate” posto che il meccanismo della predisposizione dei quesiti e la possibilità di affidamento all'esterno l'espletamento ed organizzazione della prova preselettiva sono chiaramente e tassativamente previsti dall’ordinamento primario senza la necessità di ribadire nelle norme concorsuali prescrizioni pre-selettive previste dalla legge e sulle quali l’Amministrazione ha espressamente e legittimamente fatto esplicito rinvio.
Sotto il secondo profilo, le doglianze formulate da parte ricorrente si risolvono in censure tese a censurare il merito dell’azione amministrativa specie con riferimento al tempo di durata della prova ed al rapporto di valutazione delle varie aree tematiche che in quanto tali sono censurabili in questa sede solo in caso di manifesta illogicità ed irrazionalità non rinvenibile nella specie.
Anche per quanto riguarda le doglianze volte a censurare le modalità di espletamento della prova preselettiva …1) obbligo di riportare la risposta considerata corretta su un foglio a lettura ottica, annerendo un cerchietto, di dimensioni non proprio piccole (si veda fac-simile allegato), con penna biro di colore nero, senza fuoriuscire da quest'ultimo; 2) 40 secondi: 20/30 per cercare il quesito all'interno del "librone" e 10/15 per ritornare sul foglio a lettura ottica per annerire il pallino di risposta sulla stringa senza sbavature; 3) numerazione dei quesiti non in ordine progressivo; 4) difficoltà di maneggiare un volume contenente le domande in orizzontale, anzichè in verticale; 5) le pagine del libro in carta riciclata molto ruvida risultavano difficilmente sfogliabili, mentre il carattere di stampa era molto piccolo; 6) disparità di trattamento fra i candidati che hanno svolto le prove in alcune sedi che hanno potuto portare via il "librone" e la minuta, ed altri che sono stati costretti a lasciare tutto in aula; 7) presenza di segni (maiuscola, puntini sospensione, simboli ... ) nelle risposte esatte stampate sul "librone"; 8) non con testualità della prova tutta Italia.; 9) nelle aule gli elaborati non sono stati ritirati contemporaneamente, bensì ad uno ad uno da parte dei sorveglianti partendo dall'inizio dell'aula con una differenza di tempo di 4/5 minuti, essenziale per questo tipo di prova; 10) collocazione sul "librone" delle domande per l'area tematica delle lingua straniere, le quali per ogni lingua avevano lo stesso identico numero, collocate in parti diverse del libro; 11) i candidati non avrebbero apposto, come sarebbe stato logico i codici identificativi sul foglio risposte in contemporanea al cartoncino anagrafico, ma li avrebbero apposti solo sulla scheda risposte e sulla busta piccola sigillata, seppur anonima, che conteneva la scheda anagrafica del candidato, a sua volta sigillata in una busta più grande sempre anonima contenente anche il foglio con le risposte; 12) palese discriminazione fra i soggetti più giovani di età ed i candidati con età avanzata caratterizzati da una manualità minore. 13) domande errate oppure domande parziali o dubbie, o quesiti parziali), le censure medesime sono in parte infondate ed in parte inammissibili per genericità e perché censuranti il merito dell’azione amministrativa anche con riferimento alla ristrettezza del tempo (100 minuti) per rispondere ai 100 quesiti.
Al riguardo si precisa come le articolate osservazioni … come già evidenziato da questa Sezione con ordinanza n. 04569/2011 “… appaiono generiche (es: fuga di notizie, etc.) ovvero soggettivamente opinabili” ed in ogni caso volte a sindacare la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, insindacabile in questa sede, senza che sia stata peraltro fornita neanche un principio di prova di eventuali irregolarità, con la conseguenza che le doglianze medesime difettano dei presupposti di veridicità dei fatti sulle quali si fondano e del pari infondate si appalesano le residue doglianze con le quali si lamenta la irregolarità nella pubblicazione dei quesiti con violazione lex specialis (art. 8 bando).
Sostengono al riguardo i ricorrenti che le stringhe della domande pubblicate ufficialmente solo il 01 settembre 2011 sarebbero state inserite in internet (google) con una cache dei documenti rispettivamente in data 06.07.2011 e 12.07.2011 e che il Ministero solo sette giorni prima della prova, in data 05 ottobre 2011, avrebbe pubblicato un elenco di circa 900 domande risultate errate.
Tale operazione dovrebbe, sempre a dire di parte ricorrente ritenersi tardiva ed illegittima, invalidando l'intera procedura, in quanto i candidati che hanno avuto a disposizione poco più di 40 giorni per studiare e memorizzare la batteria dei quesiti, sarebbero stati fuorviati e costretti a studiare 1/5 delle domande sbagliate. La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Ed invero osserva il Collegio che la brevità del tempo occorrente ai candidati per la preparazione della prova preselettiva e la circostanza della asserita tardiva comunicazione delle indicate 900 domande risultate errate non è idonea ad invalidare la procedura e lo svolgimento della prova preselettiva dato che le asserite circostanze fattuali, correlate ad eventi anteriori allo svolgimento procedimentale della prova medesima, non riverberano sulla par condicio dei candidati posti tutti sullo stesso piano agli effetti dell’accertamento del grado di professionalità e preparazione.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
La infondatezza del gravame comporta ex se la reiezione della domanda risarcitoria
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso, sui motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria indicati in epigrafe, li respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore







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