Riflessioni sulla definita non selettività dei test del TFA speciale
Data: Venerdì, 19 aprile 2013 ore 08:30:00 CEST
Argomento: Opinioni


D.M.25 marzo 2013

Art.3
comma 3:
".... Sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0 punti. Da 43 a 70 le risposte esatte valgono 1, 25 punti, le risposte non date valgono 0 punti, le risposte errate valgono -0,50 punti, sino ad un massimo (teorico) di 35 punti."

comma 4:
"La prova di cui al presente articolo non costituisce sbarramento all'iscrizione, ..., ma il suo risultato è parte integrante del punteggio di abilitazione."

Dalla premessa all'art.1 del D.M. 25 marzo 2013:
"...i percorsi speciali abilitanti non prevedono, a differenza degli altri percorsi di abilitazione normati dal D.M. n.249 / 2010, alcuna prova di accesso."

Da Allegato A al D.M. 25 marzo 2013:
a) risultato ottenuto nella prova di cui all'art.3 del presente decreto, per un massimo ( teorico) di 35 punti
b) media ponderata dei risultati riferiti ai singoli insegnamenti (.....), rapportata in cinquantesimi, per un massimo (teorico) di 50 punti
c) valutazione dell'esame finale per un massimo (teorico) di 15 punti

Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Considerazioni
L' irrituale procedura del calcolo dei punteggi (42 risposte esatte non considerate, punteggi negativi per risposte errate) in palese difformità con la più accreditata e moderna letteratura sulle tecniche di valutazione delle prove strutturate di conoscenza, risulta in evidente contrasto con il pronunciamento, più volte affermato nel medesimo decreto, sulla mancanza di sbarramento all' iscrizione al percorso speciale abilitante,
A conferma basta fare un semplice calcolo di elementare aritmetica:

caso di n. 47 risposte esatte su 70 quesiti, corrispondente nella scala decimale a 6,7 / 10 e nella scala centesimale a 67 /100 :
vengono computate solamente 5 risposte esatte ( 47 - 42 = 5 ), che comportano un attribuzione di punteggio pari a 5 x 1,25 = 6,25;
vengono computate le 23 risposte errate ( 70 - 47=23 ), che comportano una penalizzazione di 23 x ( - 0,50 ) = - 11,50.
Il risultato ottenuto nella prima prova, corrispondente nella scala decimale a 6,7 /10 e nella scala centesimale a 67 /100, varrà punti 6,25 - 11,50 = - 5,25.
Alla somma dei punteggi massimi teorici delle altre due prove, 50 + 15 = 65, occorrerà aggiungere il punteggio di - 5,25 della prima prova, pervenendo, anche nell'ipotesi teorica dell'attribuzione di tali massimi punteggi, ad un risultato di 65 - 5,25 = 59,75, inferiore a 60 / 100.

L' accesso al corso viene quindi automaticamente precluso in quanto non esistono le condizioni di un possibile conseguimento dell'abilitazione.
Si deduce che lo sbarramento al corso esiste, contrariamente a quanto affermato nello stesso decreto.
L'auspicio che venga eliminata tale vistosa anomalia, anche per evitare conseguenti ricorsi al Tar.

Prof. Francesco Distefano
franzdistefano@yahoo.it





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