Riflessioni sulla definita non selettività dei test del TFA speciale
Data: Venerdì, 19 aprile 2013 ore 08:30:00 CEST Argomento: Opinioni
D.M.25 marzo 2013
Art.3
comma 3:
".... Sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0
punti. Da 43 a 70 le risposte esatte valgono 1, 25 punti, le risposte
non date valgono 0 punti, le risposte errate valgono -0,50 punti, sino
ad un massimo (teorico) di 35 punti."
comma 4:
"La prova di cui al presente articolo non costituisce sbarramento
all'iscrizione, ..., ma il suo risultato è parte integrante del
punteggio di abilitazione."
Dalla premessa all'art.1 del D.M. 25 marzo 2013:
"...i percorsi speciali abilitanti non prevedono, a differenza degli
altri percorsi di abilitazione normati dal D.M. n.249 / 2010, alcuna
prova di accesso."
Da Allegato A al D.M. 25 marzo 2013:
a) risultato ottenuto nella prova di cui all'art.3 del presente
decreto, per un massimo ( teorico) di 35 punti
b) media ponderata dei risultati riferiti ai singoli insegnamenti
(.....), rapportata in cinquantesimi, per un massimo (teorico) di 50
punti
c) valutazione dell'esame finale per un massimo (teorico) di 15 punti
Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento
dell'abilitazione.
Considerazioni
L' irrituale procedura del calcolo dei punteggi (42 risposte esatte non
considerate, punteggi negativi per risposte errate) in palese
difformità con la più accreditata e moderna letteratura sulle tecniche
di valutazione delle prove strutturate di conoscenza, risulta in
evidente contrasto con il pronunciamento, più volte affermato nel
medesimo decreto, sulla mancanza di sbarramento all' iscrizione al
percorso speciale abilitante,
A conferma basta fare un semplice calcolo di elementare aritmetica:
caso di n. 47 risposte esatte su 70 quesiti, corrispondente nella scala
decimale a 6,7 / 10 e nella scala centesimale a 67 /100 :
vengono computate solamente 5 risposte esatte ( 47 - 42 = 5 ), che
comportano un attribuzione di punteggio pari a 5 x 1,25 = 6,25;
vengono computate le 23 risposte errate ( 70 - 47=23 ), che comportano
una penalizzazione di 23 x ( - 0,50 ) = - 11,50.
Il risultato ottenuto nella prima prova, corrispondente nella scala
decimale a 6,7 /10 e nella scala centesimale a 67 /100, varrà punti
6,25 - 11,50 = - 5,25.
Alla somma dei punteggi massimi teorici delle altre due prove, 50 + 15
= 65, occorrerà aggiungere il punteggio di - 5,25 della prima prova,
pervenendo, anche nell'ipotesi teorica dell'attribuzione di tali
massimi punteggi, ad un risultato di 65 - 5,25 = 59,75, inferiore a 60
/ 100.
L' accesso al corso viene quindi
automaticamente precluso in quanto non esistono le condizioni di un
possibile conseguimento dell'abilitazione.
Si deduce che lo sbarramento al corso
esiste, contrariamente a quanto affermato nello stesso decreto.
L'auspicio che venga eliminata tale
vistosa anomalia, anche per evitare conseguenti ricorsi al Tar.
Prof. Francesco Distefano
franzdistefano@yahoo.it
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