Applicazione del CCNL 13/03/2013 Comparto Scuola. Recupero dell’utilità dell’anno 2011, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 del CCNL 4/8/2011.
Data: Giovedì, 18 aprile 2013 ore 06:10:44 CEST
Argomento: Istituzioni


Messaggio 058/2013 Roma, 16 aprile 2013    Come anticipato con messaggio n. 51 del 5 aprile 2013, si comunica che questa Direzione ha provveduto all’applicazione del CCNL in oggetto, sulla rata di maggio 2013. Di seguito si descrivono i dettagli dell’intervento effettuato. Al fine di includere l’anno 2011 nel computo degli anni utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e garantire al personale interessato l’attribuzione di eventuali classi o scatti maturati nell’anno 2011, le decorrenze relative al passaggio di classe successiva, presenti in base dati prima dell’elaborazione, sono state anticipate di due anni, ripristinando la situazione preesistente all’applicazione del blocco introdotto dall’art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010. Tenuto conto che, invece, l’anno 2012 è escluso dal calcolo degli anni utili alla maturazione delle posizioni stipendiali, tutte le progressioni che, a seguito della retrodatazione di due anni descritta al punto precedente, risultavano con decorrenza dal 2 gennaio 2012 sono state prorogate di
un anno. Gli eventuali importi di arretrato spettanti al personale interessato sono stati registrati in banca dati con i codici “4L2-APPL.CCNL 13/03/2013 COMPARTO SCUOLA AC” e “4L3- APPL.CCNL 13/03/2013 COMPARTO SCUOLA AP”; la liquidazione verrà effettuata con l’emissione urgente del 17 aprile p.v. Si fa presente che, in questa prima fase di applicazione del CCNL, l’intervento centralizzato ha interessato tutte le posizioni stipendiali per le quali le procedure sopra descritte hanno determinato
una ricostruzione di carriera corretta rispetto alla situazione preesistente. In base ai requisiti ulteriori che sono stati richiesti direttamente al MIUR per le situazioni particolari riscontrate in base dati, sono previsti successivi interventi centralizzati a copertura della maggior parte delle posizioni stipendiali interessate all’applicazione del CCNL, anche per evitare ulteriore aggravio di attività a carico di codeste Ragionerie Territoriali dello Stato. Si evidenzia che tale scelta operativa è stata effettuata in considerazione di fattispecie che avrebbero potuto determinare, da una parte pagamento di arretrati non dovuti, dall’altra riguarderebbero ricostruzioni di carriera per periodi futuri senza, pertanto, diritto a immediata corresponsione di arretrati. Si riepilogano le casistiche che, in questa prima fase di applicazione del CCNL, sono state oggetto di esclusione dall’elaborazione:
- personale immesso in ruolo con decorrenza economica dal 1° gennaio 2012 in poi;
- personale immesso in ruolo con decorrenza economica dal 1° gennaio 2011 in poi, con la sola eccezione dei casi degli immessi in ruolo dal 1° settembre 2011 la cui classe successiva matura dal 1° settembre 2022;
- personale per il quale risulta in banca dati la maturazione della classe o dello scatto dal 2 gennaio 2011 al 1° gennaio 2013, compresa l’attribuzione dell’assegno 790 - DIFF.
FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/2011;
- altri casi particolari, quali una parte del personale con più contratti a tempo determinato (KTxx o KSxx) nel periodo di applicazione o posizioni stipendiali con progressioni di
carriera anomale o senza scadenza della successiva maturazione.
download Noipa 058/2013
il dirigente
Roberta Lotti





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