Applicazione del CCNL 13/03/2013 Comparto Scuola. Recupero dell’utilità dell’anno 2011, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 del CCNL 4/8/2011.
Data: Giovedì, 18 aprile 2013 ore 06:10:44 CEST Argomento: Istituzioni
Messaggio 058/2013
Roma, 16 aprile 2013 Come anticipato con messaggio n.
51 del 5 aprile 2013, si comunica che questa Direzione ha provveduto
all’applicazione del CCNL in oggetto, sulla rata di maggio 2013. Di
seguito si descrivono i dettagli dell’intervento effettuato. Al fine di
includere l’anno 2011 nel computo degli anni utili alla maturazione
delle posizioni stipendiali e garantire al personale interessato
l’attribuzione di eventuali classi o scatti maturati nell’anno 2011, le
decorrenze relative al passaggio di classe successiva, presenti in base
dati prima dell’elaborazione, sono state anticipate di due anni,
ripristinando la situazione preesistente all’applicazione del blocco
introdotto dall’art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010. Tenuto conto
che, invece, l’anno 2012 è escluso dal calcolo degli anni utili alla
maturazione delle posizioni stipendiali, tutte le progressioni che, a
seguito della retrodatazione di due anni descritta al punto precedente,
risultavano con decorrenza dal 2 gennaio 2012 sono state prorogate di
un anno. Gli eventuali importi di arretrato spettanti al personale
interessato sono stati registrati in banca dati con i codici
“4L2-APPL.CCNL 13/03/2013 COMPARTO SCUOLA AC” e “4L3- APPL.CCNL
13/03/2013 COMPARTO SCUOLA AP”; la liquidazione verrà effettuata con
l’emissione urgente del 17 aprile p.v. Si fa presente che, in questa
prima fase di applicazione del CCNL, l’intervento centralizzato ha
interessato tutte le posizioni stipendiali per le quali le procedure
sopra descritte hanno determinato
una ricostruzione di carriera corretta rispetto alla situazione
preesistente. In base ai requisiti ulteriori che sono stati richiesti
direttamente al MIUR per le situazioni particolari riscontrate in base
dati, sono previsti successivi interventi centralizzati a copertura
della maggior parte delle posizioni stipendiali interessate
all’applicazione del CCNL, anche per evitare ulteriore aggravio di
attività a carico di codeste Ragionerie Territoriali dello Stato. Si
evidenzia che tale scelta operativa è stata effettuata in
considerazione di fattispecie che avrebbero potuto determinare, da una
parte pagamento di arretrati non dovuti, dall’altra riguarderebbero
ricostruzioni di carriera per periodi futuri senza, pertanto, diritto a
immediata corresponsione di arretrati. Si riepilogano le casistiche
che, in questa prima fase di applicazione del CCNL, sono state oggetto
di esclusione dall’elaborazione:
- personale immesso in ruolo con decorrenza economica dal 1° gennaio
2012 in poi;
- personale immesso in ruolo con decorrenza economica dal 1° gennaio
2011 in poi, con la sola eccezione dei casi degli immessi in ruolo dal
1° settembre 2011 la cui classe successiva matura dal 1° settembre 2022;
- personale per il quale risulta in banca dati la maturazione della
classe o dello scatto dal 2 gennaio 2011 al 1° gennaio 2013, compresa
l’attribuzione dell’assegno 790 - DIFF.
FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/2011;
- altri casi particolari, quali una parte del personale con più
contratti a tempo determinato (KTxx o KSxx) nel periodo di applicazione
o posizioni stipendiali con progressioni di
carriera anomale o senza scadenza della successiva maturazione.
il dirigente
Roberta Lotti
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