Nuove regole per l’indennità di disoccupazione
Data: Domenica, 14 aprile 2013 ore 06:30:00 CEST Argomento: Associazioni
Dal 1° Gennaio 2013 le indennità di disoccupazione che normalmente
eravamo abituati a conoscere (Ordinaria e Requisiti Ridotti) sono state
sostituite delle attuali ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e
MINI-ASpI. Sostanziale il cambiamento intervenuto nell’ex
Disoccupazione a Requisiti ridotti, specie per gli insegnanti precari e
saltuari che non riescono a raggiungere le 52 settimane di lavoro negli
ultimi due anni!
Proviamo a vedere cosa è cambiato analizzando le prestazioni.
dalla DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA alla ASPI visualizza la tabella comparativa.
Tra la vecchia Disoccupazione Ordinaria e la nuova ASpI, non vi sono
particolari differenze per ciò che riguarda i requisiti di accesso.
La nota positiva sta nel progressivo prolungamento del periodo
indennizzato previsto per l’ASpI, secondo lo schema seguente:
Cambia tutto, invece, nella
modalità di calcolo dell’indennizzo:
mentre la Disoccupazione Ordinaria, ai fini del calcolo, prendeva in
considerazione solamente gli ultimi 3 mesi lavorativi e riconosceva
un’indennità mensile pari al 60% della retribuzione media dei tre mesi
precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi, per via via scendere
al 50% per gli ulteriori 2 mesi e al 40% per il restante periodo (nel
caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i
50 anni di età), l’attuale ASpI prende in considerazione, ai fini del
calcolo, l’intero biennio antecedente al licenziamento, prevedendo
un’indennità mensile pari all’incirca (il calcolo previsto dalla legge
è particolarmente articolato) al 75% della retribuzione media mensile
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, e prevede una
riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore
riduzione del 15% dopo il dodicesimo.
Le modalità di invio e le tempistiche restano sostanzialmente invariate.
dalla DS a REQUISITI
RIDOTTI alla MINI-ASpI visualizza la tabella comparativa.
Mentre da una parta l’ASpI va a sostituire quella che veniva chiamata
"ordinaria", l'indennità di
disoccupazione mini-ASpI prende il posto a partire dal 1 gennaio
2013 della “ridotta”. SOSTANZIALE NE’ E’ PERO’ LA DIFFERENZA.
La vecchia Disoccupazione a Requisiti
Ridotti andava a coprire i vuoti contributivi dell’anno
precedente, con contribuzione figurativa, per un numero di giornate
pari a quelle indennizzate. Non era necessario essere disoccupati nel
momento della richiesta, poiché questa prestazione indennizza il
lavoratore per i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
entro il 31 marzo di ciascun anno, tutti coloro che, pur non possedendo
i requisiti contributivi per accedere alla disoccupazione ordinaria,
erano in possesso di almeno 78 gg di affettivo lavoro nell’anno
precedente, potevano richiedere la Disoccupazione con requisiti ridotti
che prevedeva un’indennità UNA-TANTUM calcolata in base al numero di
giorni lavorati nell’anno solare precedente.
La nuova mini-ASpI, invece, NON E’ RAPPORTATA al periodo lavorato
effettuato durante l’anno solare precedente, ma ha sostanzialmente gli stessi
requisiti di accesso dell’ASpI, con la differenza che non
necessita dell’anzianità assicurativa biennale e che bastano 13
settimane lavorative nei 12 mesi precedenti la data del licenziamento
per accedere alla prestazione.
Dunque, non si parla più di anno solare, ma bisogna fare riferimento ai
12 mesi antecedenti la data di licenziamento e l’indennità erogata NON
SI RIFERISCE PIU’ alle giornate non lavorate dell’anno solare
precedente, MA AL PERIODO FUTURO DI DISOCCUPAZIONE!
Prendiamo ad esempio il caso di un insegnante o un ATA precario
che, pur non riuscendo a raggiungere i requisiti per la Disoccupazione
Ordinaria, è riuscito nell’anno solare 2011 a lavorare almeno 78 gg: a
seguito dell’istanza prodotta entro Marzo 2012, ha potuto beneficiare
della DS a Requisiti Ridotti per l’indennizzo dei periodi non lavorati
nel 2011.
Qualora poi lo stesso avesse maturato entro il 2012 i requisiti per
accedere alla DS Ordinaria, avrebbe potuto richiedere anche l’ulteriore
prestazione a sostegno del reddito.
Iggi, nella stessa situazione, l’insegnante o l’ATA, non solo può più
cumulare le due prestazioni, ma nel momento in cui si trova in stato di
disoccupazione, deve IMMEDIATAMENTE inoltrare istanza per l’ottenimento
della prestazione più conveniente (ASpI o mini-ASpI, in relazione ai
requisiti posseduti), pena l’impossibilità di richiedere “a posteriori”
l’indennizzo per i periodi precedentemente non lavorati (come succedeva
con la DS a requisiti ridotti).
Nel caso di nuova occupazione:
l’erogazione della
prestazione Mini-ASpI sarà sospesa d’ufficio, PER UN PERIODO
MASSIMO DI 5 GIORNI ,al termine del quale l’indennità riprenderà ad
essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui
l’indennità era stata sospesa.
l’erogazione della
prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, per un periodo massimo di
sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprenderà ad essere
corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui
l’indennità stessa era stata sospesa.
Dunque, se il soggetto che ha richiesto la mini-ASpI sarà destinatario
di contratto di lavoro superiore ai 5 gg, DOVRA’ RIPRESENTARE L’ISTANZA pena la
decadenza del diritto all’indennità!
Stefano
Guarnera - Responsabile Nazionale ASA-scuola
www.asascuola.it
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