Il pensionamento dei Dirigenti Scolastici: le certezze legislative
Data: Martedì, 12 marzo 2013 ore 06:00:00 CET
Argomento: Opinioni


La recente pubblicazione di una nota chiarificatrice sul pensionamento coatto, a firma di Pietro Perziani, estesa al sito della DIR-PRESIDI-SCUOLA Calabria, ha determinato un “vivace” dibattito in merito alle procedure attivate e attivabili in relazione al cosiddetto “pensionamento coatto” che anche l’U.S.R calabrese ha posto in essere in attuazione della C.M. n 98 del 20 dicembre 2012 e, congiuntamente, della Circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, datata 8 marzo 2012.
Più in generale è in fermento (al riguardo) l’intero mondo sindacale, considerato il forte impatto, a livello nazionale,  dei numeri  relativi ai provvedimenti con cui  la pubblica amministrazione esercita la neo - istituita (e legittima) potestà di “pensionamento coatto” ossia di collocamento a riposo “forzato”.  Estesamente si tratta del collocamento a riposo  per il raggiungimento dei limiti di età: cosiddetto pensionamento per “vecchiaia” - e insieme dei  preavvisi di recesso unilaterale   per il raggiungimento dei requisiti contributivi: cosiddetto pensionamento “anticipato” per anzianità contributiva.
Riteniamo, con grande umiltà e pacatezza, che i toni del confronto abbiano decisamente “sovrastimato” le potenziali criticità  derivanti dalle possibili opzioni  interpretative , dal momento che la normativa, nonostante la sua complessità, dovuta – come spesso accade, nel nostro paese – alla stratificazione di successivi interventi legislativi e circolari  esplicative, parla con estrema e ineludibile chiarezza e conferma la fondatezza e la piena legittimità di tutti i provvedimenti (di collocamento a riposo e di preavviso per recesso unilaterale) già adottati dall’U.S.R. calabrese.
Provvederemo pertanto  ad argomentare con molta semplicità la nostra tesi, premettendo in forma quasi tabellare le attuali circostanze in cui  l’U.S.R. , è tenuto ad adottare  provvedimenti di pensionamento coatto, rimarcando che sull’obbligatorietà/necessità dell’azione d’ufficio non lascia alcun dubbio interpretativo né il “dovrà essere collocato a riposo d’ufficio” né, tampoco, il riferimento alle “regole da applicarsi”  con cui la C.M. n. 98 del 2011 si riferisce, rispettivamente , al personale che ha maturato i diritti acquisiti al 31 dicembre 2011  e al personale che dal 01.01. 2012 ha maturato invece i nuovi requisiti della riforma Fornero.
MATURAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI AL 31 DICEMBRE 2011
 Prima dell’impatto della riforma Fornero erano sostanzialmente tre le modalità con cui era possibile accedere alla pensione:
1.    per età, con la cosiddetta pensione di “vecchiaia” (65 anni gli uomini; 61 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione per entrambi)
2.    per anzianità  contributiva,  con la cosiddetta pensione “anticipata” (per chi avesse 40 anni di contributi)
3.    attraverso la quota 96 che “ibridava” i requisiti dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva.

La circolare n. 98 del M.I.U.R. afferma a riguardo, con ineludibile chiarezza, l’obbligatorietà del collocamento a riposo d’ufficio per coloro che hanno maturato i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 2011.
MATURAZIONE DEI REQUISITI PREVISITI DALLA RIFORMA FORNERO
La riforma Fornero ha innalzato, come conseguenza della maggiore aspettativa di vita, sia i limiti anagrafici della pensione di vecchiaia che il periodo contributivo per il pensionamento anticipato. Entrambi vengono ricalibrati, come sappiamo, a:
1.    66 anni e tre mesi di età, indistintamente per uomini e donne, per la “pensione di vecchiaia”;
2.    42 anni e 5 mesi di contribuzione per gli uomini; 41 anni e 5 mesi di contribuzione, per le donne, per la “pensione anticipata”.

Ulteriori, importanti, novità sono state diacronicamente e sincronicamente introdotte:
-    dall’art. 1 del d.l n. 138/ del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) e dalla legge n. 133 del 2008, richiamate dalla già citata circolare n. 2  del Dipartimento della Funzione Pubblica; a seguito delle quali il “trattenimento in servizio” non è più oggetto di un diritto potestativo del dipendente che lo richiede, bensì un diritto condizionato dalle valutazioni che l’amministrazione è tenuta a compiere sulla base espliciti criteri;
-    dall’art. 9 (comma 31) del d. l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, che ha equiparato i “trattenimenti in servizio” a nuove assunzioni, con tutte le riduzioni conseguenti;
-    dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008 – più tardi richiamato – che disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle istanze di “trattenimento in servizio”
-    dall’art. 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008, che statuisce criteri e modalità di “risoluzione del rapporto di lavoro”
Analizziamo ora, a valle di questa produzione legislativa:
QUALI SONO LE AZIONI OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTE AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI.
Come concordemente dedotto dalle varie disposizioni legislative richiamate ed efficacemente sintetizzate nella nota con protocollo n. AOODCRAL 281,  firmata dal Direttore Generale Vicario, Dott. Giuseppe Mirarchi, l’U.S.R. calabrese ha adottato 20 provvedimenti di “collocamento a riposo d’ufficio” per i dirigenti scolastici che hanno maturato i limiti d’età (pensionamento per vecchiaia)  e 26 preavvisi  di rescissione unilaterale  per  “anzianità contributiva”.
Analizziamo i casi e i numeri della due categorie di provvedimenti:
I CATEGORIA (applicazione dell’art. 72, comma 7, della legge 133/2008): provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti d’età.
-    n. 1 per fine proroga
-    n. 16 per maturazione della quota 96 al 31-12-2011 e raggiungimento dei 65 anni d’età al 31.08.2013
-    n. 3 per maturazione al 31.08.2013 del limite d’età della riforma Fornero ( 66 anni e tre mesi)
II CATEGORIA (applicazione dell’art. 72, comma 11, della legge 133/2008): preavvisi di rescissione unilaterale del contratto per raggiungimento dei limiti di anzianità contributiva.
-    n. 8 per raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista dalla riforma Fornero (42 anni e 5 mesi di contribuzione per gli uomini; 41 anni e 5 mesi di contribuzione, per le donne)  ma con età non inferiore ai 62 anni
-    n. 16 per raggiungimento della quota 96 al 31.12.2011 e dei 40 anni di contribuzione al 31.08.2012, ma con età non inferiore ai 62 anni
Orbene, tanto la nota  U.S.R, quanto le norme di riferimento (e lo stesso articolo a firma di Pietro Perziani) esplicitano chiaramente  che i provvedimenti  di pensionamento coatto possono essere oggetto di successiva domanda di trattenimento in servizio e, quindi, successivamente valutate e accolte dall’amministrazione, solo nei limiti dei criteri inequivocabilmente sanciti dal comma 7 del richiamato art. 72 (che si riferisce tout court alle istanze di trattenimento in servizio, qualsiasi siano stati i motivi del collocamento forzato a riposo) esplicitati con ineludibile fermezza lessicale. Costituiscono infatti condizioni ostative all’accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio:
1.    le situazioni di esubero determinate dal dimensionamento della rete scolastica ;
2.    la tutela dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali.
Non vi è quindi dubbio alcuno che nella nostra regione, in considerazione dell’esigenza di immissione in ruolo dei 98 vincitori del recente concorso a dirigente scolastico, non possano essere accolte – ai sensi di legge – le domande di trattenimento in servizio.
Una diversa decisione di accoglimento delle istanze, benché affatto ipotizzabile, si configurerebbe, in automatico, come un grave e illegittimo danno a carico dei 98 neo – dirigenti in pectore e sfocerebbe in immediate azioni legali di tutela e risarcimento danni.
Uguale e attenta lettura deve essere fatta in relazione all’applicazione del comma 11 del già citato art. 72, relativo al collocamento a riposo per raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva. Le eventuali impugnative dei soggetti destinatari, devono fare i conti, sempre e solo ai sensi della legislazione applicabile, innanzi tutto con una reale circostanza di danno subito dal dipendente a seguito del collocamento “forzato” in pensione anticipata. Ipotesi di danno che le stesse normative, più volte ed estesamente richiamate anche dalla nota dell’U.S.R calabrese, escludono del tutto nel caso di soggetti con età anagrafica non inferiore ai 62 anni che sono, come evidenziato in precedenza, tutti e solo i dipendenti ai quali l’ufficio ha coerentemente inviato avviso di rescissione unilaterale del contratto.
Non da ultimo, la direttiva M.I.U.R. n. 94 del 4 dicembre 2009, esplicitamente richiamata dalla citata circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012, al comma 2.2 dell’art.2 dal titolo “Criteri concernenti i dirigenti scolastici”, nel chiarire le modalità applicative del comma 11 dell’art. 72 esplicita che : “ il direttore dell’Ufficio scolastico regionale potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, sulla base di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito regionale (…) nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina di dirigente scolastico.”
Anche in questo caso, a nostro avviso, le condizioni ostative enucleate dalla legislazione vigente individuano, nella tutela prioritaria delle immissioni in ruolo dei vincitori di procedure concorsuali, una chiara condizione ostativa all’accoglimento di eventuali ricorsi. E difatti, sempre nell’ipotesi in cui l’ufficio scolastico regionale dovesse ritornare (illogicamente e illegittimamente) sui propri passi,  l’evidente e grave nocumento arrecato ai 98 vincitori in attesa di nomina risulterebbe iperbolicamente sovrabbondante rispetto alla dichiarata (ex lege) insussistenza di danni ai dirigenti in servizio con età non inferiore ai 62 anni, ai quali si rivolge il preavviso dell’U.S.R.
Concludiamo  la nostra analisi con la speranza di aver contribuito a chiarire che,  più in alto delle contrapposte aspettative - di chi non si sente ancora pronto per un “forzato riposo” e chi reclama il giusto diritto all’immissione in ruolo da  dirigente - c’è (per fortuna e buona pace di tutti)  una legislazione che pone dei paletti evidenti e chiari.
Proprio il senso del rispetto ad un apparato normativo che dirime e previene le conflittualità incipienti dovrebbe condurci ad assumere sempre e solo modalità di confronto pacate e ponderate.
Evidenziamo, in chiusura, che nella dovuta difesa dei diritti sindacali dei propri iscritti, la delegazione DIR-PRESIDI-SCUOLA calabrese, guidata dalla Dott.ssa Lupia Maria Rosalba, nel prossimo incontro istituzionale previsto per il 18 marzo, esporrà il merito del presente documento al Dott. Mirarchi, chiedendone l’acquisizione a verbale.

Il comitato di redazione
Maria Pia D’Andrea, Simona Sansosti, Gemma Faraco, Giovanna Caratozzolo
sisan1971@gmail.com





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