Diffida e contestuale messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge, recupero 2,50%
Data: Marted́, 05 marzo 2013 ore 15:07:06 CET Argomento: Sindacati
”La Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012 ha dichiarato illegittima la trattenuta previdenziale del 2,50 % qualora si versi in regime di trattamento di fine rapporto. I commi 98 e segg. della legge 228/2012 hanno confermato quanto affermato dai giudici della C.C.” La Segreteria nazionale della Uil Scuola ha deciso di attivare azione giudiziale nei confronti del MIUR e dell’INPS, in quanto si ravvisano i presupposti di legge per procedere alla tutela degli iscritti. L’azione verte sulla richiesta di cessazione e rimborso della trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione lorda di cui all’ex art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973. Soggetti interessati: 1) tutti coloro i quali, in qualità di dipendenti, sono assoggettati al regime di TFR (Trattamento di Fine rapporto) ai sensi del vigente D.P.C.M. del 20/12/1999; 2) Nuovi assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato; 3) Assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente; 4) i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a T.I. prima del 31.12. 2000, hanno optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997. I suddetti regimi comportano l’accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione, interamente a carico del solo datore di lavoro; L’illegittimità è rilevabile nei cedolini stipendiali alla voce “ opera di previdenza” e conclama un ingiusto danno economico patito e patendo. Stiamo procedendo, di concerto con il nostro Ufficio legale, a predisporre le indicazioni operative per tale azione rivendicativa. Esperiti i dovuti approfondimenti questa segretaria Territoriale attiverà il servizio di consulenza ed assistenza con l’indicazione della procedura più consona da seguire ( decreto ingiuntivo o ricorso ordinario), ed ogni dettaglio organizzativo ritenuto utile e necessario. Segreteria Territoriale di Catania Piazza Galatea, 27. 95129 Catania Tel.095.533353 fax:095.7464186 e.mail uilscuct@tin.it
Referenti e Responsabili del procedimento: Salvo Mavica, segretario generale segreteria Territoriale di Catania; Fiume Piero Petrosino Anselmo Romeo Angela.
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