Personale docente, educativo ed ATA - Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Data: Sabato, 02 marzo 2013 ore 06:59:24 CET
Argomento: Sindacati


Come è noto, il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale docente, educativo ed Ata è contemplato rispettivamente negli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/2007. Per entrambe le categorie di personale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, è disciplinata, ai sensi del comma 13, dell’art. 39 del CCNL Scuola 29/11/2007 a cui rinvia il pari comma dell’art. 58 del medesimo CCNL, con le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in applicazione del CCNL 4/8/95, e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98. La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno. E’ escluso dalla possibilità di poter presentare la domanda in argomento il personale Ata appartenente al profilo professionale di DSGA.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:
a)    con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;
b)    con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c)    con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.
L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con il rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n. 61/2000).
f.to Il Segretario Provinciale SNALS
        Calogero Giarrizzo






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