Cessione del quinto e delegazione di pagamento
Data: Mercoledì, 27 febbraio 2013 ore 04:00:00 CET
Argomento: Istituzioni


Messaggio    33/2013 Roma, 25 febbraio 2013 - Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici territoriali, si comunica quanto rappresentato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, in relazione alla tematica indicata in oggetto. In via generale, nel caso in cui sullo stipendio del dipendente gravino più trattenute (cessione del quinto, delegazioni, ecc.), va comunque garantita al medesimo dipendente, salve specifiche eccezioni, la fruizione della metà dello stipendio netto calcolata prima delle riduzioni da operare. Pertanto, qualora, oltre alla cessione del quinto, sussista, anche una delegazione convenzionale di pagamento, relativa ai contratti sia di assicurazione che di finanziamento, e al datore di lavoro venga notificato un atto di pignoramento inerente agli emolumenti corrisposti al dipendente, la quota stipendiale destinata a soddisfare la delegazione convenzionale di pagamento può continuare ad essere trattenuta nei limiti in cui al dipendente-delegante sia garantita, fatte salve le puntuale eccezioni previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, o da leggi speciali, la spettanza di metà dello stipendio netto. Inoltre, si specifica che la delegazione convenzionale di pagamento ha natura pattizia e volontaria, per cui non può ritenersi idonea a vanificare, neppure in parte, un’eventuale provvedimento giurisdizionale di esecuzione. In conclusione, come evidenziato dal suddetto Dipartimento, qualora l’esecuzione di un pignoramento sullo stipendio, già gravato da trattenute, ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge, al fine di poter dar corso all’ordine del giudice occorrerà convenientemente ridurre le trattenute operate, incidendo, in primis, sulla delegazione convenzionale di pagamento, stante pure la base giuridica su cui è fondata, imperniata sulla convenzione stipulata tra Amministrazione e istituto delegatario. Per quanto sopra esposto, questa Direzione a rettifica del punto “Sopraggiunto pignoramento su stipendio con ritenute per delega e cessione”, contenuto nel messaggio n. 33/2012 del 22 febbraio 2012,  fornisce le seguenti istruzioni operative. In presenza di sopraggiunto pignoramento sarà possibile contrarre la ritenuta di delegazione convenzionale, effettuando le operazione nell’ordine sottoelencato:
1.    con la funzione “Mancata messa in quota” rimodulare l’importo della ritenuta da contrarre, selezionando la quota interessata e indicando i nuovi dati di decorrenza,  scadenza e  importo mensile. Una volta inserite tutte le informazione obbligatorie, premere il tasto “Conferma” e “Registra in banca dati”, senza chiudere il lotto.
2.    procedere alla cessazione della vecchia ritenuta e con il tasto “Conferma” e “Registra in banca dati”;
3.    concludere l’operazione procedendo alla chiusura del lotto.
download NoiPA-033-2013
il dirigente
Roberta Lotti





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