AZIONE N. 61 – TRATTENUTA 2,50% ASSUNTI DOPO IL 2000 E PER COLORO CHE HANNO OPTATO PER UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Data: Luned́, 25 febbraio 2013 ore 17:29:10 CET
Argomento: Sindacati


Come ormai è noto, la Corte Costituzionale con la sentenza 223 del 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10 del d.l. 78 del 2010 relativa alla trattenuta del 2,50% nei confronti del personale della scuola assunto in ruolo prima del 31 Dicembre 2000. Per effetto della predetta Sentenza il personale interessato, per il quale questa Segreteria ha gestito il ricorso,  ha avuto ripristinato dal 1° gennaio 2011 il diritto al calcolo più favorevole per la determinazione della buonuscita.Ciò premesso, il nostro Studio legale di Roma ritiene che il ricorso presenti ancora margini di fattibilità nei confronti delle seguenti categorie di personale della scuola per i quali la trattenuta del 2,50% non andrebbe effettuata: 
1)  gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo indeterminato;
2)  gli assunti con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30 maggio 2000 o stipulato successivamente;
3) i dipendenti che, ancorché assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, abbiano optato per il TFR ai sensi dell’articolo 59, comma 56, della legge 449 del 1997.
I dipendenti sub 1) e 2), infatti, sono stati assoggettati sin dall’inizio del rapporto al TFR (articolo 2120 c.c.) e, quindi, per essi dal 1° gennaio del 2011 lo Stato avrebbe dovuto sospendere la trattenuta del 2,50% ai fini del calcolo della buonuscita. Quanto ai dipendenti sub 3), va osservato come il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 avesse espressamente previsto che a decorrere dalla data di esercizio della opzione per il passaggio al TFR non si sarebbe applicato il contributo previdenziale del 2,50% .
PREMESSO QUANTO SOPRA
SI COMUNICA CHE LA SEGRETERIA SNALS HA DECISO DI PROPORRE PER LE CATEGORIE 1) – 2) E 3) IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO AL FINE DELLA SOSPENSIONE DELLA TRATTENUTA DEL 2,50% CON DECORRENZA 01.01.2011 E RECUPERO DELLE SOMME ARRETRATE.
Per aderire al ricorso gli interessati devono fare pervenire a questa Segreteria la scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta.
 Il Sindacato si farà inizialmente carico, per gli iscritti, delle spese di lite, a fronte dell’impegno dell’iscritto, all’esito del giudizio, di riversare al Sindacato stesso il 10% di quanto gli verrà riconosciuto. A tal fine, sottoscriverà l’allegata scheda di adesione. E’ richiesto un contributo di euro 25,00 per fare fronte al contributo unificato dovuto per la presentazione di ciascun ricorso al Giudice del lavoro.
La somma deve essere versata sul C.C.P. n. 11371945 intestato allo SNALS – Via G. Lo Giudice, 25- 94015 Piazza Armerina.
Per le modalità di partecipazione rivolgersi alla Segreteria Provinciale – 0935/683041 –
e-mail: sicilia.en@snals.it
f.to Il Segretario Provinciale SNALS
        Calogero Giarrizzo






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