Zoppica la riforma del sistema di pagamento delle supplenze saltuarie
Data: Martedì, 12 febbraio 2013 ore 18:00:00 CET
Argomento: Sindacati


E’ stata introdotta dalla spending review, nell’ottica della de materializzazione (luglio 2012); ma allunga i tempi di pagamento delle spettanze dei supplenti, l’anello più debole. E’ l’ennesima prova di quanto il governo capisca le difficoltà economiche. I bonifici per i supplenti ritardano da due mesi e il segretario generale della Flc Cgil sbotta: “I ministri dell'Istruzione e del Tesoro, pur ministri tecnici, meritano senz'altro il titolo di ministri dell'inefficienza e dell'arroganza: invece di predisporre i servizi informatici di trasmissione dati per il pagamento delle supplenze ad oggi non hanno saputo fare di meglio che varare un sistema che non funziona mandando in tilt il lavoro delle scuole" (larepubblica.it - 09.02.2013). Nella fase di avvio, programmato da gennaio 2013 del nuovo sistema, è andato in tilt il sistema informativo che dovrà consentire alle scuole di caricare i contratti dei supplenti, perché siano pagati direttamente dal ministero dell'Economia. Alcune decine di migliaia di lavoratori attendono che i “subentrati problemi tecnici” (nota della Direzione generale del Bilancio, 4 febbraio 2013) siano risolti, e il ministero del tesoro potrebbe a breve erogare due emissioni utili a tamponare il ritardo. Resta, però, il danno maggiore: da ora in poi, visto che a pagare i supplenti non saranno le scuole, i bonifici saranno accreditati prima di un paio di mesi dalla prestazione del servizio cui si riferiscono. Riportiamo in parte Supplenze brevi e saltuarie – Gestione tramite cedolino unico, Nota n.8110/2012, D.G. per la politica finanziaria e il bilancio. “L’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione. Alla norma si darà attuazione in modo progressivo: ● le scuole dovranno produrre i modelli CUD e 770 relativi i compensi pagati direttamente e…. ● durante l’e.f. 2013 le istituzioni scolastiche ed educative dovranno comunicare mensilmente a NoiPA i compensi delle supplenze brevi al lordo dipendente, tenuto conto… ● a decorrere dall’e.f. 2014 NoiPA, una volta approntati i necessari sistemi informativi in collaborazione con questo Ministero, oltre a curare quanto sopra elencato provvederà direttamente alla fase di liquidazione dei compensi per supplenze brevi, basandosi sui contratti di servizio comunicati dalle istituzioni e sulle dichiarazioni di prestato servizio. A decorrere dal 2013 nel bilancio delle istituzioni non dovrà più essere iscritta una previsione di entrata o di spesa per gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari. Rimarranno naturalmente iscritti in bilancio gli eventuali residui riferiti agli ee.ff. 2012 …
I contratti di supplenza dovranno essere “inseriti” sul sistema informativo SIDI, al fine di consentire a questa Direzione di avere conoscenza del fabbisogno finanziario di ciascuna scuola. … Una volta al mese e comunque al termine di ogni contratto le scuole dovranno comunicare a NoiPA la liquidazione, cioè il calcolo di quanto effettivamente spettante in funzione del servizio prestato dal singolo supplente breve e saltuario, al netto delle eventuali riduzioni e trattenute per assenze ed al lordo dei ratei di tredicesima maturati…. Ai sensi dell’art. 40 comma 3 del CCNL 27 novembre 2011. In particolare, “qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica”. Ciò significa, ad es., che i giorni in cui il calendario scolastico regionale non prevede lo svolgimento delle lezioni sono compresi nel contratto e retribuiti purché il contratto stesso abbia inizio almeno sette giorni prima e termini almeno sette giorni dopo il periodo di sospensione. La domenica e le altre festività sono pagate, invece, purché il contratto le comprenda nella sua durata o qualora siano contigue al periodo di vigenza del contratto e questo comprenda al suo interno tutto l’orario settimanale ordinario proprio del contratto medesimo. La liquidazione della domenica e delle altre festività eventualmente spettanti è rimessa alla scuola che ha stipulato col diretto interessato il contratto che termina il sabato o il giorno immediatamente precedente la specifica festività …. Tutte le liquidazioni comunicate dalle scuole a NoiPA dovranno essere al netto delle trattenute da operare per eventuali giorni di assenza o sciopero. Si ribadisce che si dovrà liquidare anche il rateo di tredicesima maturato nel mese. Le ritenute erariali saranno liquidate ed applicate a cura di NoiPA…”.
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