Nuovo successo ANIEF: il MIUR deve sempre valutare il servizio militare
Data: Giovedì, 07 febbraio 2013 ore 19:27:37 CET Argomento: Sindacati
L'ANIEF ottiene ancora
una volta ragione contro il MIUR: il D.M. 44/2011, laddove stabilisce
che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati
per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, è
illegittimo e deve essere disapplicato. Il Tribunale di Verona
condivide le argomentazioni ANIEF e la favorevole giurisprudenza già
ottenuta dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli reputandole
“pienamente conformi al principio di non discriminazione e di
ragionevolezza”. Accogliendo in pieno le ampie e argomentate
motivazioni giuridiche e le citazioni di diversi precedenti
giurisprudenziali esposte con competenza dall'Avv. Maria Maniscalco,
legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, il Giudice rileva che il
D.M. 44/11 si pone “in contrasto con il quadro normativo concernente la
prestazione obbligatoria del servizio militare di leva” e conferma che
“il servizio militare deve essere sempre valutabile [...] ai sensi
dell’art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 [...], dal momento che la
predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza
distinzioni legate al tipo di servizio svolto”. Dopo un ampio e
approfondito excursus di norme e disposizioni ministeriali che
suffragano le tesi dell'ANIEF, la sentenza conclude, in accoglimento
del ricorso, che “da tali principi giurisprudenziali non ci si può
allontanare, stante il quadro normativo che non consente una diversa
interpretazione delle norme, dovendosi pure rilevare la disomogeneità
nella disciplina adottata dall’Amministrazione per la stessa identica
fattispecie e che introduce elementi di disparità di trattamento a
parità di situazioni, come correttamente dedotto da parte ricorrente”.
Ancora una volta l'ANIEF vede accolte le proprie tesi in tribunale a
difesa dei diritti dei propri iscritti e costringe il MIUR a
ristabilire all'interno delle graduatorie a esaurimento il rispetto
dell'imprescindibile principio di ragionevolezza e di non
discriminazione.
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