Controlli legge 104/92
Data: Giovedì, 07 febbraio 2013 ore 13:38:20 CET
Argomento: Ufficio Scolastico Regionale


Come noto, il D.M. del 30 luglio 2010, n. 165 pone in capo all’Amministrazione scolastica doveri di vigilanza e controllo sulla fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992. L’accertamento si sostanzia in una attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa e l’eventuale revoca della concessione dei benefici al venir meno di tali condizioni. Nel fare rinvio all’art. 3 del Decreto n. 165/2010 per una più puntuale descrizione, si pone l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti:  
-    Soggetti tenuti all’accertamento tecnico della disabilità:
Le SS.LL. richiederanno accertamenti e controlli sulla documentazione presentata dai beneficiari ad un’Azienda Sanitaria Provinciale diversa da quella che ha esaminato la documentazione nella fase di prima richiesta, competente per l’area territoriale nella quale hanno sede l’Istituzione scolastica di titolarità o l’Ufficio Scolastico Provinciale competente. Qualora  i benefici  siano stati concessi per le condizioni di handicap del familiare, il relativo accertamento sarà affidato ad un’Azienda Sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza del familiare.
Nel caso in cui il familiare risieda nell’area territoriale dell’Azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l’accertamento è effettuato da altra Azienda Sanitaria.
-    Criteri per l’individuazione dei destinatari dell’accertamento:
Il controllo deve essere esperito con l’individuazione dei soggetti attraverso il metodo a campione sulla base di criteri stabiliti preventivamente e pubblicati nei siti informatici di rispettiva competenza.
In particolare le SS.LL. dovranno procedere alla individuazione dei nominativi beneficiari oggetto di verifica  con l’ausilio delle banche dati degli Istituti scolastici, ovvero, con l’utilizzo di quelle già in Vostro possesso, relative alle graduatorie del personale scolastico di riferimento.
Le SS.LL. vorranno concordare con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti la procedura da seguire per il controllo suddetto. Si consiglia di procedere, ad ogni modo, tramite sorteggio da effettuarsi sul totale degli aventi diritto per una percentuale non inferiore al 10%.
-    Modalità dell’accertamento: 
Individuati i nominativi a campione dei titolari dei benefici di legge,  le SS.LL. procederanno ad effettuare l’accertamento sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma.
A tal proposito le tipologie di verifiche possono essere molteplici:
-    potrà essere analizzata la veridicità delle autocertificazioni allegate dai soggetti, nel momento della presentazione della richiesta, attraverso l’ausilio di documenti inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione;
-    potranno essere acquisite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti la sussistenza in vita del disabile o l’eventuale revisione, non comunicata, del giudizio di gravità dell’handicap;
-    è possibile richiedere alle strutture ospedaliere, in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, una specifica dichiarazione da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile;
-    possono essere richiesti alle Aziende Sanitarie provinciali ulteriori controlli in ordine alla sussistenza delle condizioni personali e familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici in parola. Si precisa che la richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap deve essere trasmessa contestualmente alla Direzione Provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 165/2010, nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici si dovrà procedere alla immediata revoca degli stessi.
Inoltre si dovrà provvedere alla comunicazione dei risultati dell’accertamento, oltre che a questa Direzione Generale, alle autorità competenti per il recupero delle prestazioni indebitamente percepite ed ai fini della configurazione del relativo danno erariale.
-    Tempi dell’accertamento:
L’accertamento in questione dovrà essere esperito in occasione delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale, con cadenza annuale.
I successivi controlli saranno effettuati con cadenza annuale. Sarà cura dello scrivente Ufficio chiedere periodicamente informazioni circa l’andamento di tale attività di controllo.
Le risultanze dei controlli dovranno essere comunicate a questa Direzione Generale all’indirizzo di posta elettronica luca.girardi2@istruzione.it.
Si allega alla presente la Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale vengono fornite utili indicazioni ed interpretazioni sulla disciplina vigente in materia di permessi ex Lege 104/12.
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
il direttore generale
Maria Luisa Altomonte





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