Controlli legge 104/92
Data: Giovedì, 07 febbraio 2013 ore 13:38:20 CET Argomento: Ufficio Scolastico Regionale
Come noto, il D.M.
del 30 luglio 2010, n. 165 pone in capo all’Amministrazione scolastica
doveri di vigilanza e controllo sulla fruizione dei permessi previsti
dalla legge n. 104 del 1992. L’accertamento si sostanzia in una
attività di verifica circa la sussistenza delle condizioni richieste
dalla normativa e l’eventuale revoca della concessione dei benefici al
venir meno di tali condizioni. Nel fare rinvio all’art. 3 del Decreto
n. 165/2010 per una più puntuale descrizione, si pone l’attenzione
delle SS.LL. sui seguenti punti:
- Soggetti tenuti all’accertamento tecnico della
disabilità:
Le SS.LL. richiederanno accertamenti e controlli sulla documentazione
presentata dai beneficiari ad un’Azienda Sanitaria Provinciale diversa
da quella che ha esaminato la documentazione nella fase di prima
richiesta, competente per l’area territoriale nella quale hanno sede
l’Istituzione scolastica di titolarità o l’Ufficio Scolastico
Provinciale competente. Qualora i benefici siano stati
concessi per le condizioni di handicap del familiare, il relativo
accertamento sarà affidato ad un’Azienda Sanitaria, territorialmente
competente, avuto riguardo alla residenza del familiare.
Nel caso in cui il familiare risieda nell’area territoriale
dell’Azienda che ha rilasciato la certificazione originaria,
l’accertamento è effettuato da altra Azienda Sanitaria.
- Criteri per l’individuazione dei destinatari
dell’accertamento:
Il controllo deve essere esperito con l’individuazione dei soggetti
attraverso il metodo a campione sulla base di criteri stabiliti
preventivamente e pubblicati nei siti informatici di rispettiva
competenza.
In particolare le SS.LL. dovranno procedere alla individuazione dei
nominativi beneficiari oggetto di verifica con l’ausilio delle
banche dati degli Istituti scolastici, ovvero, con l’utilizzo di quelle
già in Vostro possesso, relative alle graduatorie del personale
scolastico di riferimento.
Le SS.LL. vorranno concordare con le Organizzazioni sindacali
territorialmente competenti la procedura da seguire per il controllo
suddetto. Si consiglia di procedere, ad ogni modo, tramite sorteggio da
effettuarsi sul totale degli aventi diritto per una percentuale non
inferiore al 10%.
- Modalità dell’accertamento:
Individuati i nominativi a campione dei titolari dei benefici di
legge, le SS.LL. procederanno ad effettuare l’accertamento sulla
sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma.
A tal proposito le tipologie di verifiche possono essere molteplici:
- potrà essere analizzata la veridicità delle
autocertificazioni allegate dai soggetti, nel momento della
presentazione della richiesta, attraverso l’ausilio di documenti
inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione;
- potranno essere acquisite dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti la sussistenza in
vita del disabile o l’eventuale revisione, non comunicata, del giudizio
di gravità dell’handicap;
- è possibile richiedere alle strutture ospedaliere,
in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave,
una specifica dichiarazione da cui risulti l’eventuale carattere
sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al
disabile;
- possono essere richiesti alle Aziende Sanitarie
provinciali ulteriori controlli in ordine alla sussistenza delle
condizioni personali e familiari che danno diritto alla fruizione dei
benefici in parola. Si precisa che la richiesta di accertamento della
sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap deve essere
trasmessa contestualmente alla Direzione Provinciale dell'INPS
competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie
individuate, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando
siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei
benefici.
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 165/2010, nel caso in
cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno
diritto ad usufruire dei benefici si dovrà procedere alla immediata
revoca degli stessi.
Inoltre si dovrà provvedere alla comunicazione dei risultati
dell’accertamento, oltre che a questa Direzione Generale, alle autorità
competenti per il recupero delle prestazioni indebitamente percepite ed
ai fini della configurazione del relativo danno erariale.
- Tempi dell’accertamento:
L’accertamento in questione dovrà essere esperito in occasione delle
procedure di reclutamento e di mobilità del personale, con cadenza
annuale.
I successivi controlli saranno effettuati con cadenza annuale. Sarà
cura dello scrivente Ufficio chiedere periodicamente informazioni circa
l’andamento di tale attività di controllo.
Le risultanze dei controlli dovranno essere comunicate a questa
Direzione Generale all’indirizzo di posta elettronica
luca.girardi2@istruzione.it.
Si allega alla presente la Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica con la quale vengono fornite utili indicazioni ed
interpretazioni sulla disciplina vigente in materia di permessi ex Lege
104/12.
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
il direttore generale
Maria Luisa
Altomonte
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