Tre settimane al voto. Il prossimo esecutivo introdurrà la carriera per i docenti?
Data: Martedì, 05 febbraio 2013 ore 14:00:00 CET Argomento: Sindacati
In tema di
valorizzazione della Funzione docente, nell’ultimo decennio gli studi
(e le buone intenzioni) non sono mancati; può essere utile ricordarne
alcuni.
1. Programma quinquennale di attuazione della Legge n.30/2000
(approvato, dicembre 2000):
“E’ necessario - si parli di articolazione di funzioni o di
riconoscimento di carriera degli insegnanti - predisporre le condizioni
strutturali per poter realizzare nelle scuole un'anagrafe delle
competenze e delle professionalità, vale a dire la documentazione del
curriculum personale e dei percorsi di arricchimento professionale,
maturati in servizio. Si può partire da tale documentazione delle
competenze certificate e delle esperienze effettivamente svolte e
valutate nei loro esiti come possibile base per l’attribuzione di
compiti e responsabilità (ad es., compiti legati all’attuazione del
POF, coordinamenti disciplinari, accoglienza dei nuovi docenti,
sportelli di consulenza, progetti particolari). Il problema resta
quello di individuare i criteri di valutazione e di certificazione.
Impresa più semplice per quanto riguarda i crediti professionali
istituzionalmente certificabili (lauree, titoli, anni di servizio,
attività di formazione in servizio), più difficile per quanto riguarda
esperienze professionali vissute nella scuola. Altri non semplici
problemi riguardano: - la questione se i soggetti valutatori debbano
essere esterni o interni alla scuola. In quest’ultimo caso occorrerebbe
ridefinire, nel contesto della riforma degli organi collegiali, gli
organismi già presenti nella scuola, come il comitato di valutazione…”.
2. Proposta C.4091/C4095 abb., presentata alla VII Commissione della
Camera il 15.02.2005:
“Sviluppo di carriera dei docenti (tre livelli: docente iniziale,
docente ordinario e docente esperto)…Art. 3. 1)… Il docente esperto ha
responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di
aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti
o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di
collaborazione col dirigente dell'istituzione. La collocazione in
livelli…. non implica sovraordinazione gerarchica. All'interno di
ciascun livello professionale è disposta la progressione economica
automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale…. Il
passaggio da un livello al successivo comporta l'attribuzione della
relativa differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il
mantenimento della retribuzione di anzianità fino maturata. Non è
ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato
un'anzianità di almeno 5 anni nel livello di appartenenza. … 3.3) È
disposta la valutazione dell'attività docente per i livelli iniziale e
ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni
scolastiche e formative istituiscono un'apposita commissione permanente
di valutazione con il compito di valutare l'attività dei singoli
docenti in ordine a: a) efficacia dell'azione didattica e formativa; b)
impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano
dell'offerta formativa; c) contributo fornito all'attività complessiva
dell'istituzione scolastica o formativa; d) titoli professionali
acquisiti in servizio. … 3.7) L'avanzamento dal livello di docente
iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di
selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati, per
ciascuna classe di abilitazione nell'istituzione scolastica o
formativa, dal competente USR o assessorato regionale. Ai fini della
selezione, il d.s.g.a. provvede alla compilazione di graduatorie
d'istituto degli aspiranti che tengano conto: a) della valutazione
sulle competenze professionali espressa dalla commissione permanente di
valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità; b)
di apposita valutazione espressa dal d.s. o dell’ istituzione
formativa; c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli
professionali certificati. 3.8) Alla selezione possono partecipare sia
i docenti interni, sia docenti di altre istituzioni scolastiche o
formative… 3.9) L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello
di docente esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti
autorizzati dal competente USR o assessorato dell'amministrazione
regionale, mediante formazione e concorso …11) Incarichi aggiuntivi
rispetto all'insegnamento per funzioni complesse da svolgere
nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa… possono
esclusivamente essere conferiti a docenti ordinari o esperti,.. con
retribuzioni aggiuntive …”.
3. Proposta di Legge C.953 presentata in VII Commissione nel 2008, e
riformulata nel 2009:
Art. 14. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli
di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde
un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità
maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione
gerarchica. 2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti
incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse
con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior
possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di
formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti,
di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione
interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente
dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi sono remunerati
con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle
risorse iscritte in un apposito fondo di istituto. …4. L'attività del
personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e
di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata
da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a: a) l'efficacia
dell'azione didattica e formativa;b) l'impegno professionale nella
progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; c) il
contributo fornito all'attività dell'istituzione scolastica o
formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio. 5. La
valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori… Le
valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato
utilizzabile ai fini della progressione di carriera… 6. La commissione
di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente
dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior,
eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli
docenti esperti e senior. … 7. L'avanzamento dal livello professionale
di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a
seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite
commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata
dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e
dei titoli professionali certificati. 8. L'avanzamento dal livello
professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a
domanda, mediante superamento di concorso e corso di formazione…”.
4. Una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata nel
marzo 2010:
Art. 9. 1. Per il reclutamento del personale docente la regione, con
cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre
vacanti e disponibili nella rispettiva regione… Art. 19. … Sono assunti
con lo status giuridico di docenti ricercatori, per un periodo massimo
di 3 anni. … l'assunzione con contratto a tempo determinato del
personale docente è trasformata in assunzione definitiva, a tutti gli
effetti giuridici, contrattuali, normativi e retributivi, al terzo
incarico annuale, previa valutazione meritocratica del servizio
prestato… Le istituzioni scolastiche promuovono accordi di rete volti a
inserire i docenti di cui al comma 1 in progetti di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, nonché di formazione e aggiornamento
obbligatori, tenuto conto della relativa classe di specializzazione. 4.
I docenti che ottengono parere favorevole in merito allo svolgimento
del proprio servizio, nonché delle attività didattiche e di
sperimentazione ottengono lo status giuridico di docenti esperti, salvo
successive valutazioni sulla garanzia e sulla qualità del servizio
prestato… Art. 20. 1. L'accesso ai ruoli del personale docente ha luogo
a livello regionale….”.
5. La proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata il 25
febbraio 2011. (da notarsi: proponeva l’elettività del docente
incaricato della gestione e della rappresentanza della scuola).
Capo II Art. 4. 1. La professione docente è articolata nelle tre
distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di
docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde
un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità
maturata. 2. All'interno di ciascuna fascia professionale è disposta la
progressione economica automatica per anzianità… 3. Ai docenti esperti
possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni
in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento
permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse
all'attuazione del piano formativo. 4. Ai docenti superiori possono
essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il
coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione
interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto
all'insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo
stipendio..
5.I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione
scolastica nella regione ove sono all'albo. 6. L'attività del personale
appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è
soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di
valutazione istituito all'interno dell'istituzione scolastica. La
valutazione attiene per i docenti associati all'efficacia dell'azione
didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle
funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche
costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini
della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale
del docente. 7. Il comitato di valutazione è composto da due docenti
superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti
eletti dal consiglio d'istituto e da un docente superiore, designato
dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza… 8.
L'accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito
di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello
regionale. 9. L'accesso alla fascia di docente superiore avviene, a
domanda, a livello nazionale.
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