Tre settimane al voto. Il prossimo esecutivo introdurrà la carriera per i docenti?
Data: Martedì, 05 febbraio 2013 ore 14:00:00 CET
Argomento: Sindacati


In tema di valorizzazione della Funzione docente, nell’ultimo decennio gli studi (e le buone intenzioni) non sono mancati; può essere utile ricordarne alcuni.
1. Programma quinquennale di attuazione della Legge n.30/2000 (approvato, dicembre 2000):
“E’ necessario - si parli di articolazione di funzioni o di riconoscimento di carriera degli insegnanti - predisporre le condizioni strutturali per poter realizzare nelle scuole un'anagrafe delle competenze e delle professionalità, vale a dire la documentazione del curriculum personale e dei percorsi di arricchimento professionale, maturati in servizio. Si può partire da tale documentazione delle competenze certificate e delle esperienze effettivamente svolte e valutate nei loro esiti come possibile base per l’attribuzione di compiti e responsabilità (ad es., compiti legati all’attuazione del POF, coordinamenti disciplinari, accoglienza dei nuovi docenti, sportelli di consulenza, progetti particolari). Il problema resta quello di individuare i criteri di valutazione e di certificazione. Impresa più semplice per quanto riguarda i crediti professionali istituzionalmente certificabili (lauree, titoli, anni di servizio, attività di formazione in servizio), più difficile per quanto riguarda esperienze professionali vissute nella scuola. Altri non semplici problemi riguardano: - la questione se i soggetti valutatori debbano essere esterni o interni alla scuola. In quest’ultimo caso occorrerebbe ridefinire, nel contesto della riforma degli organi collegiali, gli organismi già presenti nella scuola, come il comitato di valutazione…”.
2. Proposta C.4091/C4095 abb., presentata alla VII Commissione della Camera il 15.02.2005:
“Sviluppo di carriera dei docenti (tre livelli: docente iniziale, docente ordinario e docente esperto)…Art. 3. 1)… Il docente esperto ha responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione. La collocazione in livelli…. non implica sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale…. Il passaggio da un livello al successivo comporta l'attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato un'anzianità di almeno 5 anni nel livello di appartenenza. … 3.3) È disposta la valutazione dell'attività docente per i livelli iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito di valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a: a) efficacia dell'azione didattica e formativa; b) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa; c) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa; d) titoli professionali acquisiti in servizio. … 3.7) L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa, dal competente USR o assessorato regionale. Ai fini della selezione, il d.s.g.a. provvede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto: a) della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità; b) di apposita valutazione espressa dal d.s. o dell’ istituzione formativa; c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati. 3.8) Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia docenti di altre istituzioni scolastiche o formative… 3.9) L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati dal competente USR o assessorato dell'amministrazione regionale, mediante formazione e concorso …11) Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni complesse da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa… possono esclusivamente essere conferiti a docenti ordinari o esperti,.. con retribuzioni aggiuntive …”.
3. Proposta di Legge C.953 presentata in VII Commissione nel 2008, e riformulata nel 2009:
Art. 14. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. 2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento, per esigenze connesse con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto. …4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a: a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; c) il contributo fornito all'attività dell'istituzione scolastica o formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio. 5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori… Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera… 6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. … 7. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati. 8. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e corso di formazione…”.
4. Una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata nel marzo 2010:
Art. 9. 1. Per il reclutamento del personale docente la regione, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili nella rispettiva regione… Art. 19. … Sono assunti con lo status giuridico di docenti ricercatori, per un periodo massimo di 3 anni. … l'assunzione con contratto a tempo determinato del personale docente è trasformata in assunzione definitiva, a tutti gli effetti giuridici, contrattuali, normativi e retributivi, al terzo incarico annuale, previa valutazione meritocratica del servizio prestato… Le istituzioni scolastiche promuovono accordi di rete volti a inserire i docenti di cui al comma 1 in progetti di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nonché di formazione e aggiornamento obbligatori, tenuto conto della relativa classe di specializzazione. 4. I docenti che ottengono parere favorevole in merito allo svolgimento del proprio servizio, nonché delle attività didattiche e di sperimentazione ottengono lo status giuridico di docenti esperti, salvo successive valutazioni sulla garanzia e sulla qualità del servizio prestato… Art. 20. 1. L'accesso ai ruoli del personale docente ha luogo a livello regionale….”.
5. La proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata il 25 febbraio 2011. (da notarsi: proponeva l’elettività del docente incaricato della gestione e della rappresentanza della scuola).
Capo II Art. 4. 1. La professione docente è articolata nelle tre distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. 2. All'interno di ciascuna fascia professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità… 3. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all'attuazione del piano formativo. 4. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio..
5.I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono all'albo. 6. L'attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all'interno dell'istituzione scolastica. La valutazione attiene per i docenti associati all'efficacia dell'azione didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente. 7. Il comitato di valutazione è composto da due docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti eletti dal consiglio d'istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza… 8. L'accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale. 9. L'accesso alla fascia di docente superiore avviene, a domanda, a livello nazionale.
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