Concorso per il personale docente - Commissioni giudicatrici
Data: Lunedì, 04 febbraio 2013 ore 21:19:12 CET Argomento: Ministero Istruzione e Università
O.M. n. 4 Roma,
1° febbraio 2013
IL MINISTRO
VISTA la propria ordinanza n. 92 del 23 novembre 2012 concernente la
“Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con il
decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24
settembre 2012”;
VISTO il proprio decreto n. 91 del 23 novembre 2012, recente “Requisiti
dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado”;
CONSIDERATO che per far fronte alla mancanza, in alcune Regioni sede di
concorso, di un numero sufficiente di presidenti e commissari è stata
disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle relative
domande;
PRESO ATTO che ad esito del suddetto rinnovo della procedura di
formazione delle commissioni giudicatrici continua a permanere per le
procedure concorsuali relative ad alcune classi di concorso la mancanza
di domande di partecipazione;
VISTO l’avviso recante il calendario delle prove di esame pubblicato
nella G.U. (S.O. IV serie speciale – Concorsi) n. 4 del 25 gennaio 2013
che ha fissato l’inizio delle sessioni di prove scritte all’11 febbraio
2013;
RITENUTO urgente e necessario, nell’imminenza dell’inizio delle prove
di esame e per non compromettere il corretto e regolare svolgimento dei
concorsi, assicurare in tempo utile, a tutte le procedure concorsuali
indette a livello regionale, le rispettive commissioni giudicatrici;
ORDINA
Articolo 1
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
1. A decorrere dalla data del presente decreto
l’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012 è
così modificato e integrato:
il comma 8 è sostituito dal seguente: “In caso di mancanza di
aspiranti, il direttore generale dell’Usr competente nomina
direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la partecipazione
alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle
materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto. Restano comunque
valide le cause di incompatibilità previste dal medesimo Decreto;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
comma 9: “Ai fini di cui al comma 8, la nomina a commissario è
conferita anche ai docenti di ruolo privi del requisito previsto
dall’articolo 3, comma 5, del decreto. Nei concorsi relativi alle
classi di concorso di cui alla Tabella C, del decreto ministeriale n.
39 del 1998, e s.m.i., in mancanza di aspiranti in possesso del
requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a e b, la nomina a
commissario è conferita ai docenti di ruolo titolari, ai sensi della
Tabella A, del citato decreto ministeriale n. 39 del 1998, della
disciplina alla quale sono associate le attività di laboratorio da
affidare al docente tecnico-pratico.
il ministro
Francesco Profumo
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