Il Consiglio di Stato annulla il dimensionamento scolastico delle scuole del comune di Castrovillari e condanna la regione Calabria a pagare anche 6.8
Data: Giovedì, 17 gennaio 2013 ore 06:00:00 CET Argomento: Giurisprudenza
Al fine di dare
massima informativa fra il personale interessato, anche in vista delle
scadenze delle domande d’iscrizione degli alunni, della determinazione
dei prossimi organici del personale docente ed ATA e dei nuovi
trasferimenti e passaggi per l’a.s. 2013/14, il SAB, tramite il
segretario generale prof. Francesco Sola, informa che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 110/2013, riformando precedente sentenza del TAR
Calabria, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori delle
scuole ricadenti nel Comune di Castrovillari rappresentati e difesi in
giudizio dall’avv. Antonio Pompilio del foro di Castrovillari,
annullando il dimensionamento scolastico a.s. 2012/13 deliberato dalla
Regione Calabria condannata anche a 6.800,00 euro di spese complessive
e 400 euro per ognuno degli appellanti.
Il SAB esprime viva soddisfazione per tale decisione che annulla
il dimensionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e medie del
comune di Castrovillari trasformante in istituti comprensivi
dall’1/9/2012 attraverso lo scambio di classi avvenuto fra le varie
istituzioni scolastiche già esistenti nel predetto Comune.
In merito, a Castrovillari vi erano 2 circoli didattici ed una
scuola media, per effetto del D.l. n. 98/2011 art. 19 comma 4, le
predette scuole dovevano essere trasformate tutte in istituti
comprensivi, per raggiungere tale scopo e per avere ognuna delle
predette scuole, classi dei vari ordini, la scuola media “E. De Nicola”
veniva smembrata cedendo classi e sezioni ai due circoli didattici,
“Villaggio Scolastico” e “SS. Medici” acquisendo, a sua volta, classi
della scuola dell’infanzia e primaria dai due circoli esistenti per cui
si istituivano 3 istituti comprensivi con grave disagio per le famiglie
che avevano proceduto all’iscrizione dei propri figli in una scuola,
per dopo vederseli assegnati, d’ufficio, alle nuove scuole non
richieste.
Il SAB aveva già contestato, in fase d’incontri a livello
provinciale c/o l’Ente provincia di Cosenza tale modo di operare perché
lo spostamento di classi è andato a incidere anche sulla posizione
giuridica dei docenti e del personale ATA che ha dovuto esercitare
scelta, a scatola chiusa, per i nuovi istituenti istituti comprensivi,
con gravi ripercussioni sugli organici, come ad esempio quelli di
strumento musicale, perché i corsi preesistenti e funzionanti nella
media “E. De Nicola”, non si sono ritrovati più nei nuovi istituti.
Inoltre, sul dimensionamento era già intervenuto il nuovo Sindaco
del Comune di Castrovillari avv. Domenico Lo Polito che, al momento del
suo insediamento, aveva deliberato l’annullamento del predetto piano,
delibera non presa in considerazione dalla Regione Calabria chiamata
ora anche al pagamento delle spese processuali.
In diritto è stato rilevato che gli atti di fusione, scissione o
soppressione degli istituti scolastici sono espressione della potestà
auto organizzativa dell’amministrazione, capaci pertanto di esplicare
sul piano fattuale effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del
servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente)
che opera nell’ambito della scuola, cosi come deve ammettersi
l’esistenza in capo a tali soggetti di una posizione legittimante la
impugnazione dei predetti atti ogni qualvolta se ne prospetti
l’incidenza sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di
dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri
normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale.
Nel merito, posta la legittima adozione, sotto il profilo della
competenza, dei provvedimenti impugnati, occorre esaminare l’incidenza
sugli stessi della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/12,
intervenuta nelle more del giudizio; detta sentenza ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del predetto comma 4 dell’art. 19 del
D.L. n. 98/11 in quanto la predetta norma contiene due previsioni,
strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di
istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola
dell’infanzia, primaria e media, con la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione
della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi
devono raggiungere per acquisire l’autonomi .., e, pur prescindendo “ …
da un certo margine di ambiguità perché, mentre impone
‘aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di
soppressioni pure e semplici, cioè soppressioni che non prevedano
contestuali aggregazioni”, essa “… incide direttamente sulla rete
scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, non può ricondursi nell’ambito delle
norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella
competenza concorrente relativa all’istruzione ..”.
Il dimensionamento della rete scolastica è di spettanza
regionale, mentre appartiene alla competenza statale la determinazione
dei principi fondamentali; lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le
quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di
decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non
possono in alcun modo intervenire. La preordinazione dei criteri
volti all’attuazione del dimensionamento scolastico delle scuole ha una
diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle
varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di
ciascun territorio e devono essere apprezzate in sede regionale e che
non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità
dell’offerta formativa e sulla didattica e né può invocarsi la c.d.
“ragion fiscale”.
F.to Prof. Francesco Sola - Segretario Generale
SAB
sindacato.sab@sabcs.191.it
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