TRATTENUTA TFR/TFS - TFR: la trattenuta del 2,5% deve essere restituita ai neo-assunti dopo il 2001
Data: Lunedì, 07 gennaio 2013 ore 13:49:07 CET
Argomento: Sindacati


La sentenza della Consulta n. 223/12 è chiara, pertanto se tutto rimane immutato per il personale della scuola in regime di TFS, in verità, fino a 10.000 euro possono essere restituiti al personale precario e di ruolo che è stato assunto e ha prestato servizio nell’ultimo decennio, in regime di TFR. Scrivi a tfr@anief.net per ricevere la diffida e le istruzioni operative per ricorrere anche contro il blocco del contratto.
L’art. 1, cc. 98-100 della legge n. 228/12 ha cessato la materia del contendere rispetto alla richiesta di restituzione della trattenuta del 2,5% da parte di chi (assunto prima del 2001) era transitato dal regime TFS al regime TFR dal 1° gennaio 2011 a causa dell’applicazione dell’art. 12 c. 10 della legge 122/2010, dichiarata incostituzionale, perché riporta il TFS alla precedente aliquota del 9,60%, ma non può essere applicata ai neo-assunti dopo il 2001 o ai precari. Per questi lavoratori che in virtù del D.P.C.M. del 20.12.1999, a partire dal 1 gennaio 2001, sono passati dal regime di TFS al regime di TFR regolato dall’art. 2120 del Codice civile per i privati, con la nuova aliquota del 6,91%, non si sarebbe mai dovuto applicare “il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032”, come statuito dal comma 2 dello stesso articolo 1 del decreto. La ratio è spiegata dalla stessa Corte costituzionale: lo Stato, in quanto datore di lavoro, non può versare un TFR inferiore a quello di un’azienda privata. E poiché lo Stato ha trattenuto dalla busta paga indebitamente questi soldi negli ultimi dieci anni, è tenuto ora a restituirli. Soltanto nella scuola, sono oltre 250.000 i possibili beneficiari, la metà degli assunti nel pubblico impiego.
Il primo passo, prima di intraprendere la via giudiziaria, riguarda l’invio di una nuova diffida che il sindacato mette a disposizione gratuitamente per tutto il personale della scuola neo-assunto dopo il 2001 o precario in regime di TFR che lo richiederà scrivendo a tfr@anief.net. Nell’oggetto si dovrà indicare “richiesta diffida regime TFR post 2001 (se assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001)” oppure “richiesta diffida regime TFR precario (se con contratto a TD negli anni 2011 e 2012)”, mentre nel testo si dovranno riportare i propri dati anagrafici e i recapiti telefonici. Ai fini della corretta individuazione dell’importo di cui si chiede la restituzione, si consiglia di verificare tutti i cedolini, mese per mese, ricevuti nei dieci anni precedenti la data dell’invio della diffida e di sommare gli importi presenti alla voce “Ritenute”, OP. DI PREV./TFR.
Lo stesso modello nei prossimi giorni sarà fornito dalla Confedir a tutti i dipendenti e ai dirigenti pubblici.
In caso di esito negativo, dopo i termini preventivati, ogni interessato riceverà le istruzioni operative per ricorrere al giudice del lavoro e recuperare le somme spettanti. Sarà possibile in quella sede, richiedere contestualmente anche lo sblocco degli scatti di anzianità e del contratto, bloccati da una legge che, per quanto riguarda gli effetti sullo stipendio dei magistrati e degli avvocati dello Stato, è stata dichiarata incostituzionale. Chi ha già inviato la diffida, interrompendo così la data di prescrizione decennale del credito, riceverà nei prossimi mesi le istruzioni per ricorrere.
Approfondimenti
D.P.C.M. 20.12.1999
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Legge 228/12, cc. 98-100
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.
Termini di prescrizione del credito
La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.
I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c).
Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltreché costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere.
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