Congedo per assistere il coniuge convivente
Data: Venerdì, 04 gennaio 2013 ore 09:46:45 CET Argomento: Rassegna stampa
L’Anci ha recentemente
avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali (interpello n. 43 del 21 dicembre 2012) per
richiedere un parere circa la portata applicativa dell’art. 42, comma
5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per
l’assistenza al soggetto portatore di handicap. La richiesta verteva,
in particolare, sulla corretta interpretazione di tale disposizione
normativa, nella parte in cui contempla le ipotesi di “mancanza,
decesso, o (…) presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente”, quali causali che legittimano la richiesta di fruizione
del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso. A
tal proposito, si può considerare l’età avanzata del coniuge convivente
– superiore agli 80 anni – quale fattispecie presuntiva di uno stato
invalidante? Oppure, anche in quest’ultima circostanza, è comunque
necessaria una certificazione medica attestante l’eventuale stato
patologico?
La risposta del Ministero del Lavoro è chiara: l’età avanzata del
titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per
legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti
titolati.
Questo perchè per quanto concerne la nozione di patologie invalidanti,
in presenza delle quali è dunque possibile accordare il congedo,
occorre attenersi alla casistica indicata dall’art. 2, comma 1, lett.
d), del decreto interministeriale n. 278/2000:
“1) le patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette
a riacutizzazioni periodiche;
2) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa
o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario; (…)”
Quindi, la legge consente l’ampliamento della platea dei familiari
legittimati a fruire del congedo solo in presenza di una delle
situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea
documentazione medica.
L’età avanzata del titolare del diritto non costituisce quindi un
requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte
di altri soggetti titolati.
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