I TFA “speciali” rappresenteranno un danno per i diplomati magistrale e per la scuola primaria paritaria
Data: Lunedì, 31 dicembre 2012 ore 06:00:00 CET Argomento: Opinioni
Continuano senza
sosta le richieste di attivazione dei cosidetti TFA "speciali" o
"riservati".
E' importante ricordare che i possessori di Diploma di Maturità
Magistrale sono definiti dalla Legge quali possessori di un titolo che
abilita in modo permanente all'insegnamento e da loro la possibilità di
accedere, in modo permanente, sia ai contratti a tempo indeterminato
nella scuola primaria paritaria, sia ai concorsi a cattedra nella
scuola statale. Tale disposto è enunciato in modo inequivocabile
dall'art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998 n. 323, che recita: “I titoli conseguiti nell’ esame di
Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale
iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente
l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola
elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed
esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola
elementare.”
Così come ricordato nelle molte interrogazioni presentate nei mesi
scorsi dagli On.li Ciccanti, Ghizzoni, De Pasquale, Coscia e Zazzera, e
così come evidenziato nella risoluzione parlamentare
(http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=62874&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27&fb_source=message
) presentata Dagli On.li. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia e Siragusa, il
valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare del
Diploma di Maturità Magistrale, non è una fantasia, è un diritto
affermato da precise norme che lo Stato si è dato e che costituisce la
ratio per cui è stato superato un esame di stato avente sia funzione di
"maturità" che di qualifica professionale, ovvero di abilitazione.
La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza num. 466/1997,
obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé
abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra
Appare chiaro che il MIUR, nell'emanare il DM 249/2010, inserendovi
l'art. 15 comma 16, sia andato ben oltre la delega conferita
dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
prevedendo corsi finalizzato esclusivamente a conferire una
"abilitazione" a personale docente già, per legge, abilitato, e
certamente non necessitate di una "formazione iniziale", giacché
trattasi di personale che ha completato un corso di studio
professionalizzate concluso con un esame di stato avente sia funzione
di conseguimento del titolo di studio di "maturità" sia della qualifica
professionale di "abilitazione" magistrale e che, in molti casi presta
da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie.
Ricordo che nella proposta di modifica al DM 249/2010 è stato inserito
il comma 27-bis che recita:
“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di
cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie
a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione
in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la
specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono
requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi
dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I
medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per
l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma
4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’articolo 1, comma 6,
lettera g), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29
novembre 2007, n. 267”.
In pratica, qualora il testo di modifica del DM 249/2010 dovesse essere
approvato così come proposto dal MIUR mediante il decreto istitutivo
dei TFA "speciali", il Diploma di Maturità Magistrale perderebbe
definitivamente il proprio valore di abilitazione all'insegnamento,
cessando di essere titolo valido alla stipula di contratti a tempo
indeterminato nella scuola primaria paritaria e titolo di accesso ai
concorsi a cattedra.
In pratica i cosidetti TFA speciali non solo non aggiungono alcun
diritto ai diplomati magistrale, salvo la possibilità di passare dalla
III alla II fascia delle graduatorie di istituto per chi anela a
lavorare nella scuola statale, ma con atto retroattivo, privano i
diplomati di diritti ormai acquisiti, quali la possibilità di
continuare ad insegnare nella scuola primaria paritaria o partecipare
ai futuri concorsi a cattedra.
Il rischio maggiore, è, dunque, per le scuole paritarie, nelle quali
opera un numero rilevante di maestre e maestri in possesso del diploma
magistrale, molti dei quali sono assunti a tempo indeterminato, e che
ora, con l'attivazione di norme secondo cui "I medesimi titoli di
abilitazione (quelli stabiliti dall'art. 15 comma 16 n.d.r.)
costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie" si
troveranno da un giorno all'altro privati, con una norma ambigua e
contrastante la normativa vigente, del titolo necessario a continuare
ad insegnare.
Già il SINASCA (Sindacato dipendenti scuole cattoliche), con una nota
del 24.07.2012
(http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=38221&action=view),
aveva messo in evidenza come "va fatto notare che l'articolo 15 comma
16 appare illegittimo. Il MIUR, infatti, con un atto di carattere
meramente amministrativo (un decreto ministeriale) pretende di
cancellare quanto previsto da norme avente valore di legge, ovvero
l'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R.
323/1998, che sanciscono il valore abilitante permanente del diploma di
maturità magistrale ed il diritto dei possessori di partecipare ai
concorsi a cattedra. Tale diritto è, peraltro, ribadito dall'art. 402
dello stesso D.Lgs. 297/1994 che, tra i titoli che permettono la
partecipazione ai concorsi, comprende i diplomi di istituto magistrale
conseguiti prima della conclusione del primo ciclo di studi post
secondari abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria, in
sostanza, i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001-2002... con l'attivazione dei nuovi corsi previsti
dall'art. 15 comma 16 del DM 249/10 il diploma di maturità magistrale
cesserà di avere valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola
primaria, se non in associazione ai nuovi percorsi formativi (ordinari
o speciali). Tale situazione, così come previsto dall'art. 27-bis del
decreto di modifica, sottoposto al Cnpi, si estenderà anche alle scuole
paritarie, che si troveranno nella condizione di avere in servizio
personale assunto a tempo indeterminato, privo di abilitazione e del
requisito necessario all'insegnamento, con il rischio, ai sensi della
Legge 62/2000, di perdere la parità scolastica."
Peraltro è pura illusione, spacciata da chi non ha letto o finge di non
conoscere le proposte di modifica al DM 249/2010, l'ipotesi che i
cosiddetti TFA speciali abbiano come scopo l'accesso alle graduatorie
ad esaurimento, ipotesi espressamente negata proprio dalle modifiche
proposte: "I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi
di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle
graduatorie a esaurimento".
Si tratta quindi di un provvedimento, che, nel complesso, non solo non
aggiunge alcun beneficio ai diplomati magistrale, ma li danneggia in
modo sostanziale, mettendo a rischio decine di migliaia di posti di
lavoro nella scuola paritaria e privando i titolari di diploma
magistrale di chiari diritti acquisiti, quali la possibilità di
lavorare o continuare a lavorare) nelle scuole paritarie, e di
partecipare ai concorsi a cattedra nella scuola statale
Ecco perché, prima di procedere all'eventuale attuazione delle
modifiche finalizzate all'istituzione dei cosiddetti TFA speciali, è
necessaria l'abrogazione o, quantomeno, la revisione dell'art. 15 comma
16 del DM 249/2010.
Di
Fabio Albanese Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale -
Veneto
Fabioalbanese.it
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