XIII LEGISLATURA ARS
M O Z I O N E
L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:
§ il Parlamento nazionale, con legge 143/2004, confondendo il concetto di “scuole situate nei Comuni di Montagna” con quello di “scuola di montagna” ha riconosciuto che il servizio prestato dal personale presso scuole di montagna, di ogni ordine e grado, sia valutato con punteggio doppio;
§ si intendono quali scuole di montagna – dice il Parlamento – quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri sul livello del mare”. Quindi, non soltanto le scuole “situate nei Comuni di montagna”, ma anche quelle situate in Comuni non di montagna, ma che abbiano “almeno una sede” (cosa si deve intendere per “sede”? Un plesso, una sezione staccata, una sede coordinata, una sede aggregata?) situata al di sopra dei 600 metri. Avviene allora, per esempio, che l’istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Catania, città notoriamente situata a qualche metro sul livello del mare, diventi scuola di montagna perché ha una sede coordinata nel Comune di Nicolosi, posto a 700 metri di altitudine;
§ la conseguenza devastante di tale valutazione è lo stravolgimento dell’ordine delle graduatorie permanenti di terza fascia e la violazione del principio generale della salvaguardia dei diritti acquisiti;
CONSIDERATO che:
§ finora i docenti collocati nelle prime posizioni delle graduatorie hanno scelto le sedi più comode (cosa buona e giusta) lasciando le sedi disagiate (di montagna) ai colleghi posizionati in coda alla graduatoria, saranno questi ultimi – grazie al raddoppio del punteggio – a schizzare ai primi posti delle graduatorie e a prendersi le poche nomine in ruolo disponibili. Per non parlare poi di quei docenti che hanno avuto la “fortuna” (è il caso di dire) di nascere, crescere e vivere al di sopra dei 600 metri, i quali – senza alcuno stress particolare – hanno insegnato praticamente sottocasa e usufruiranno ugualmente di un raddoppio di punteggio;
§ in effetti, la vecchia ed abrogata legge 1/3/1957, n. 90 – peraltro, espressamente richiamata nella lett. H) della L. 143/2004 – si riferiva alle sole scuole elementari per via della loro capillare diffusione sul territorio, anche in zone particolarmente disagiate; richiedeva non solo che si trattasse di scuole situate in Comuni di montagna, ai sensi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991 (legge poi abrogata da altra legge anch’essa abrogata), ma anche che fossero “scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti… situate in zona disagiata” (art. 2, legge n. 90/1957 citata), con obbligo per l’insegnante di risiedere nella sede di servizio (art. 4, comma 2); con obbligo per il Comune di “fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari”;
§ erano tempi eroici e si trattava di zone veramente disagiate, dove l’angusto alloggio del maestro era privo di acqua corrente, luce elettrica e servizi igenici per raggiungere le quali bisognava percorrere a piedi chilometrici e chilometri;
§ oggi, nel 2004, non ha più senso richiamarsi ad una normativa di cinquant’anni fa, che si ispirava a situazioni come quella sopra descritta, e per di più estenderla alle “scuole di ogni ordine e grado”;
§ è sorprendente che per cinquant’anni il legislatore non abbia mai previsto alcun beneficio particolare per le “scuole di ogni ordine e grado” di montagna e lo preveda oggi, quando le condizioni di vita sono radicalmente mutate,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
§ a sollecitare quello nazionale affinché si faccia carico di presentare e dare corsia preferenziale ad un provvedimento legislativo che abroghi questa norma anacronistica e contraria al buon senso e forse anche alla Costituzione.
(21 aprile 2005)
TUMINO
BARBAGALLO
GENOVESE
FRANCHINA
FRATELLO
PAPANIA
ORTISI