Centri d’istruzione per gli adulti.
Data: Mercoledì, 14 novembre 2012 ore 13:00:00 CET
Argomento: Sindacati


Imminente la pubblicazione del D.P.R. 4 ottobre 2012, “Regolamento Centri Provinciali Istruzione”. Eccone un abstract.
Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento detta le norme generali per la ridefinizione, graduale ai sensi dell’art.11, a partire dall’a.s. 2013/2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali (…) al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali… 2 3. (omissis). Art. 2 - Identità dei centri 1. I centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale… 2. I centri realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio (…). 3. 4. (omissis). 5. I centri possono ampliare l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche (…) nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali…. Art. 3 - Utenza 1. Ai centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione; (…) resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (…). 2. Ai centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. 3. 4. (omissis). Art. 4 - Assetto didattico 1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: a) i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai centri di cui all’articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione (…) b) i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica; c) i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai centri di cui all’art. 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all’art. 3, nei limiti dell’organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. 2. 3. (omissis).4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lett. a), hanno un orario complessivo di 400 ore (…). In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore (…). 5. 6. 7. 8. 9. (omissis). Art. 5 - Assetto organizzativo 1. 2. 3. (omissis). Art. 6 - Valutazione e certificazione 1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale (…) in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (…). 2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato (…). 3. 4. 5. 6. 7. (omissis). Art. 7 - Organi collegiali dei centri 1. (omissis). 2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell’USR senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 8 - Gestione amministrativo-contabile 1. 2. (omissis). Art. 9 - Dotazioni organiche 1. 2. 3. 4. 5. 6. (omissis). Art.10 - Monitoraggio e valutazione di sistema 1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Miur, anche attraverso l’INDIRE. 2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. 3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento. Art.11 -Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali 1. L’attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei centri è graduale e, per l’anno 2012/2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i centri territoriali per l’educazione degli adulti (…), e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all’ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 2. A partire dall’a.s. 2013/2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall’anno scolastico 2013/2014. 3. (omissis). 6. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. 8. (omissis). 9. L’istituzione dei centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche (…). 10. 11. (omissis).
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