Centri d’istruzione per gli adulti.
Data: Mercoledì, 14 novembre 2012 ore 13:00:00 CET Argomento: Sindacati
Imminente
la pubblicazione del D.P.R. 4 ottobre 2012, “Regolamento Centri
Provinciali Istruzione”. Eccone un abstract.
Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento detta le norme generali per
la ridefinizione, graduale ai sensi dell’art.11, a partire dall’a.s.
2013/2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei centri
provinciali per l’istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali
(…) al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane e strumentali… 2 3. (omissis). Art. 2 - Identità dei
centri 1. I centri costituiscono una tipologia di istituzione
scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e
organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti
territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto
della programmazione regionale… 2. I centri realizzano un’offerta
formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio (…). 3. 4.
(omissis). 5. I centri possono ampliare l’offerta formativa,
nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo
disponibili e delle dotazioni organiche (…) nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali…. Art. 3 - Utenza 1. Ai
centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno
assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del I ciclo di istruzione; (…) resta comunque ferma
la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in
possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di
iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana (…). 2. Ai centri possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma
restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e
uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico
assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età. 3. 4. (omissis). Art. 4 -
Assetto didattico 1. I percorsi di istruzione degli adulti sono
riorganizzati in: a) i percorsi di istruzione di primo livello
realizzati dai centri di cui all’articolo 2, sono finalizzati al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione
(…) b) i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle
istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al
conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e
artistica; c) i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana, realizzati dai centri di cui all’art. 2 e destinati
agli adulti stranieri di cui all’art. 3, nei limiti dell’organico
assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. 2. 3. (omissis).4. I percorsi
di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2,
lett. a), hanno un orario complessivo di 400 ore (…). In assenza della
certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo
può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore (…). 5.
6. 7. 8. 9. (omissis). Art. 5 - Assetto organizzativo 1. 2. 3.
(omissis). Art. 6 - Valutazione e certificazione 1. La valutazione è
definita sulla base del Patto formativo individuale (…) in modo da
accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi (…). 2. Il primo periodo didattico dei percorsi di
primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo
livello si concludono entrambi con un esame di Stato (…). 3. 4. 5. 6.
7. (omissis). Art. 7 - Organi collegiali dei centri 1. (omissis). 2.
Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario
straordinario nominato dal direttore generale dell’USR senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Art. 8 - Gestione
amministrativo-contabile 1. 2. (omissis). Art. 9 - Dotazioni organiche
1. 2. 3. 4. 5. 6. (omissis). Art.10 - Monitoraggio e valutazione di
sistema 1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono
oggetto di costante monitoraggio da parte del Miur, anche attraverso
l’INDIRE. 2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al
presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di
istruzione. 3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un
apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di
istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei
risultati di apprendimento. Art.11 -Disciplina transitoria, abrogazioni
e norme finali 1. L’attuazione del nuovo assetto organizzativo e
didattico dei centri è graduale e, per l’anno 2012/2013, si realizza
attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i centri
territoriali per l’educazione degli adulti (…), e i corsi serali per il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui
all’ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 2.
A partire dall’a.s. 2013/2014, le disposizioni del presente regolamento
si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi
serali dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale e dei
licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi
serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro
classi dall’anno scolastico 2013/2014. 3. (omissis). 6. Dall’attuazione
del presente regolamento non devono derivare nuovi, maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 7. 8. (omissis). 9. L’istituzione dei
centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente
riduzione di ulteriori autonomie scolastiche (…). 10. 11. (omissis).
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