Ferie: ANIEF scrive ai dirigenti, ecco perché non possono assegnare ferie d'ufficio ai precari durante la sospensione delle lezioni
Data: Giovedì, 01 novembre 2012 ore 07:13:30 CET Argomento: Sindacati
Anief ricorda ai
dirigenti scolastici che non esiste nessun riferimento legislativo o
contrattuale che può collocare in ferie d’ufficio durante la
sospensione delle lezioni i precari con contratto temporaneo, sino ad
avente diritto o con supplenze fino al 30 giugno 2013, né tantomeno li
autorizza a realizzare modifiche unilaterali dei contratti per
prevenire ipotetiche richieste di pagamento. Le numerose segnalazioni
fatte pervenire ad Anief da parte di docenti e personale Ata, rimasti
disorientati di fronte alle richieste dei loro dirigenti di fruire
delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, hanno
indotto oggi il nostro sindacato a scrivere a tutti i responsabili
d’istituto per fornire loro il quadro di riferimento normativo e
contrattuale attualmente vigente. Nella lettera il centro studi Anief
si è soffermato su alcuni punti. Tra questi, il più importante riguarda
specificatamente il personale in servizio con contratto di supplenza
breve, sino ad avente diritto oppure al termine delle lezioni o al 30
giugno 2013: per loro, nessuna norma ha attualmente superato il
disposto del c. 2 art. 19 del CCCN Scuola, ove si stabilisce che “la
fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è
obbligatoria”. Tale previsione non è stata, infatti, annullata dal D.L.
95/2012 (Spending review), tanto da costringere il governo a segnalare
(si veda la relazione tecnica al D.d.G. “Stabilità”) la necessità “per
evitare la probabile soccombenza dell´Amministrazione nelle inevitabili
controversie, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al
personale di cui sopra”. Anche i dispositivi contenuti nel CCNL non
sono in grado di garantire, per queste tipologie di personale precario,
né la fruizione delle ferie durante le attività didattiche (se non
parzialmente e secondo modalità dalla gestione alquanto complessa) né
tantomeno (si veda il citato c. 2 art. 19) durante i periodi di
sospensione delle lezioni. Tali periodi (Ognissanti, pausa natalizia,
pasquale, etc.) risultano infatti ben diversi da quello identificato
come periodo di riferimento per la fruizione delle ferie, ovvero quello
di sospensione delle attività didattiche (1° luglio-31 agosto). Inutile
evidenziare come a quella data il personale interessato, però, avrà già
visto decadere il proprio contratto. Ed a nulla valgono i timori
espressi da alcuni dirigenti scolastici di dover far fronte al blocco
dei pagamenti delle ferie non godute, che rimarrà in vigore fino
all’approvazione del D.d.G. “Stabilità” e che nella versione attuale ne
prevede la rimozione a particolari condizioni: se è vero, infatti, che
ad oggi i presidi possono vantare una copertura (per quanto
transitoria) all’impossibilità di pagare le ferie, è altrettanto vero
che nessuna copertura legislativa o contrattuale possono vantare in
ordine alla collocazione in ferie d’ufficio dei precari durante la
sospensione delle lezioni, né tantomeno ad ipotesi di modifiche
unilaterali dei contratti. Pertanto, almeno fino ad un mutamento della
normativa vigente, ANIEF si rivolge anche a tutto il personale precario
interessato e lo invita a non dare seguito alcuno agli “inviti” a
fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni da
parte dei dirigenti scolastici. Nel caso in cui questi ultimi volessero
“forzare la mano”, emanando provvedimenti di collocamento in ferie
d’ufficio, sarà sufficiente inviare una mail a ferie@anief.net per
richiedere il modello di risposta da presentare contro tale
provvedimento. Nel caso in cui i dirigenti scolastici non dovessero
tenerne conto, confermando la disposizione delle ferie d’ufficio, Anief
fornirà successive indicazioni per la tutela legale del caso. Ci
auguriamo che i dirigenti scolastici vogliano ascoltare l’appello
dell’Anief ed evitare ai precari un nuovo ricorso alla giustizia che,
stante l’attuale quadro normativo di riferimento, porterebbe
l’Amministrazione ad un’ennesima soccombenza in giudizio e ad un
ulteriore esborso di denaro pubblico per le condanne alle spese legali.
www.anief.org
|
|