Diploma magistrale: sono tre le interrogazioni presentate
Data: Domenica, 28 ottobre 2012 ore 03:00:00 CET
Argomento: Associazioni


Sono già tre le interrogazioni presentate in VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria del diploma di maturità magistrale. E' ormai noto a tutti che il Diploma di Maturità Magistrale, senza margini di discrezionalità, è definito quale abilitazione all'insegnamento:

- dall'art. 197 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: “A conclusione degli studi svolti (...) nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell’istituto magistrale abilita, (...) all’insegnamento nella scuola elementare", altresì richiamato in premessa dal Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 "Visto (…) l’articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell’istituto magistrale..."

- dall' art. 15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”;

- dalla Circolare Ministeriale n. 31 del 2003 – definita, quest'ultima, dal Ministero, come “interpretazione autentica” della Legge 62/2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23.7.2004. Punto 4.1: “Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.“

- dal CCNL mobilità scuola statale sottoscritto dal Ministero in data 29.02.2012: "Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997."

Ad oggi il valore di abilitazione all'insegnamento è stato esplicitamente richiamato dalle interrogazioni:
- n. 5/07194 presentata in data 26.06.2012 dall'On. Deputato Dott. Amedeo Ciccanti e co-firmata dal Presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati Dott.ssa Manuela Ghizzoni;
- n 5/08170 presentata in data 18/10/2012 dall'On. Deputato Dott.ssa Rosa De Pasquale e co-firmata dal Presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati Dott.ssa Manuela Ghizzoni e dall'On. Dott.ssa Maria Coscia;
- n. 4/18191 presentata in data 23/10/2012 dall'On. Deputato Dott. Pierfelice Zazzera;

che recitano testualmente

“mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto nè i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, nè i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento; in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria, tant'è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;“ (interrogazione in risposta alla Commissione 5/07194 – On. Ciccanti, On. Ghizzoni);

“per i diplomati magistrali non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;” (interrogazione in risposta alla Commissione 5/08170 – On. De Pasquale, On. Coscia, On. Ghizzoni);

“anche la Corte costituzionale ha chiarito che il diploma è in sé abilitante, mentre il CCNL mobilità della scuola statale consente ai possessori di abilitazione nella scuola secondaria in ruolo nella scuola statale anche possessori di diploma di maturità magistrale, di richiedere il passaggio all'insegnamento nella scuola primaria, cosa possibile solo con titolo abilitante;“ (interrogazione a risposta scritta 4/18191 – On. Zazzera);

Ci chiediamo, dunque: quanto tempo deve passare prima che il Ministero faccia ciò che è chiamato a fare, ovvero ammettere, senza ulteriori indugi, il valore di abilitazione all'insegnamento del titolo, così come previsto dalle Norme vigenti e ricordato da autorevoli Membri del Parlamento ? Ha ancora senso continuare a negare l'evidenza, oltre che il valore delle Norme dello Stato ? Chi ci guadagna (o spera di guadagnarci) da questa assurda situazione ? Forse la speranza di rimpinguare le casse universitarie con l'erogazione di corsi "riabilitanti" ordinari o "riservati" finalizzati a privare - in barba al principio di democrazia della salvaguardia dei diritti acquisiti - i diplomati magistrale di un'abilitazione già conseguita ?

Sempre in attesa di risposte.
 
Coordinamento nazionale diploma magistrale
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