Orario dei docenti della secondaria a 24 ore – I chiarimenti del governo nella relazione tecnica fugano gli allarmismi
Data: Giovedì, 18 ottobre 2012 ore 20:07:11 CEST
Argomento: Attività parlamentare


 

comma 42 - La norma in questione non comporta modifiche ed in particolare riduzioni dell’organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell’art. 50 del DL 5/2012 e quindi in misura complessivamente pari a quello dell’a.s. 2011/2012, sia per i docenti su posto normale che per quelli di sostegno. Infatti il comma di cui trattasi mantiene immutato l’orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di sei ore alla scuola secondaria, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all’insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno ecc., .
Alla norma consegue comunque una riduzione della spesa di personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano usate per la copertura degli spezzoni orario disponibili nella istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue:
■ l’organico di diritto non copre l’intero fabbisogno di docenza. Infatti l’organico in questione comprende solo le cattedre intere, mentre gli spezzoni orario, pur costituendo posto di diritto, non sono conteggiati tra i posti inseriti nel decreto interministeriale che fissa il relativo organico;
l’organico di diritto del sostegno copre circa il 70% del fabbisogno. Il rimanente 30% è costituito da posti interi assegnati in organico di fatto e spezzoni orari;
• le supplenze brevi e saltuarie sono determinate dalla necessità di sostituire docenti assenti e quindi tipicamente per 18 ore la settimana nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
“Spezzoni orario” coperti con ore eccedenti strutturali
Come già detto parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto e precisamente quando vi siano docenti disponibili a svolgere queste cosiddette “ore eccedenti strutturali” nella specifica scuola e le ore da affidare in eccedenza (lo spezzone) siano pari od inferiori a 6. Si ritiene utile precisare che le ore eccedenti in questione hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l’indennità integrativa speciale conglobata ed esclusa la retribuzione professionale docenti e che sono una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti che hanno altri fini e sono invece retribuzione accessoria. Tutti gli altri spezzoni orario sono affidati invece a supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratti di durata pari allo spezzone o all’insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidati allo stesso docente.
All’incremento di sei ore a settimanali dell’orario di servizio consegue naturalmente l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto.

Infatti le ore eccedenti sono assegnate dal dirigente scolastico a personale che si rende disponibile già in servizio nella medesima istituzione scolastica in cui il relativo spezzone deve essere coperto. Il personale in questione sarà d’ora in poi obbligato alla copertura dello spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva per questo.
Tale remunerazione è oggi pari ad 1/18mo dello stipendio in godimento per ciascuna ora settimanale eccedente, inclusa l’anzianità di servizio ed esclusa la retribuzione professionale docenti.

 

Spezzoni orario coperti con supplenze sino al termine delle attività didattiche
Tutti quegli spezzoni che non sono coperti mediante ore eccedenti strutturali affidate a docenti nominati su posti di organico di diritto trovano copertura mediante supplenti sino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono spesso affidati più spezzoni anche su scuole diverse, sino a concorrenza dell’orario lavorativo.
Gli spezzoni orario di cui trattasi sono pari, se rapportati a cattedre intere, a 7.365 posti nella scuola secondaria di I° e a 13.397 nella scuola secondaria di II° (cfr. Tabella 2).
La norma comporterà naturalmente la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all’orario di insegnamento con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche.
Per computare l’entità di detta riduzione si tiene conto che gli spezzoni presenti in una specifica istituzione scolastica sono assegnabili ai docenti nominati su posti di organico di diritto e quindi non comportano più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche, solo entro il limite di sei ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso

Dunque per il computo del minor fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche si è proceduto come segue:

  • in ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna classe di concorso si è calcolato il numero di ore rese disponibili ai sensi della norma di cui trattasi, pari a 6 per i posti di organico di diritto;
  • in ciascuna istituzione scolastica e classi di concorso è stato preso in considerazione il numero delle ore degli spezzoni orari non coperti con ore eccedenti strutturali;
  • il minore tra i numeri di cui ai due precedenti punti è il numero di ore precedentemente affidate a supplenti sino al temine delle attività didattiche che potranno essere affidate senza oneri a docenti nominati su posto di organico di diritto.
  • Docenti di sostegno

Gli effetti sul fabbisogno di docenti di sostegno indotto dalla norma in questione sono da misurare in rapporto all’organico di fatto attuale. Infatti l’organico di diritto copre solo una parte del fabbisogno, pari a circa il 70%, mentre la rimanente parte è coperta con supplenti annuali. Ciò fa sì Casella di testo: 72che in tutte le province, cioè in ciascun ambito territoriale nel quale può essere attivata la mobilità obbligatoria per motivi organizzativi, vi sia un ampio numero di supplenti, tanto che la riduzione del fabbisogno indotta dalla norma in esame non può determinare esuberi.
Si rappresenta, inoltre, che l’organizzazione del lavoro per i docenti di sostegno è caratterizzata dai seguenti fatti:

    • l’attuale orario di lavoro dei docenti di sostegno è interamente dedicato alle relative attività ed è di 25 ore settimanali alla scuola dell’infanzia, di 22 alla scuola primaria e di 18 alla scuola secondaria. Quindi, la norma incrementa l’orario di lavoro di 6 ore alla scuola secondaria, lasciando immutato l’orario negli altri gradi di istruzione;
    • non è previsto un modulo orario definito. Viceversa, ciascun docente presta la propria opera nei confronti di uno specifico studente per il numero di ore settimanali assegnate dai Gruppi di lavoro per l’handicap dell’istituto e dai Gruppi per l’integrazione provinciali sulla base della gravità del caso come da segnalazione della ASL di riferimento.
    • Le circostanze sopra elencate fanno sì che la riduzione nel fabbisogno possa essere pari a 6/24mi dell’organico di fatto attuale nella scuola secondaria
    •  
    • comma 44 - Il DL 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici.
    • Nel comparto scuola si presenta però il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti, inclusi i 15 giorni aggiunti dalla presente norma.
    • Infatti il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale (cfr. paragrafo precedente), ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario.
    • Infatti:
    • ■ i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie
    • i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.
    • Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell’Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la ‘monetizzazione’ delle ferie al personale di cui sopra. Con la medesima norma si modifica però il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.
    • La norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all’art. 5 comma 8 del DL 98/2011.
    • Per dimostrarlo è sufficiente mostrare come il numero di giorni che potranno essere monetizzati dal personale di cui sopra non supera in media quelli che venivano monetizzati prima dell’entrata in vigore del medesimo art. 5 comma 8, nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma proposta.
    • A tale scopo la tabella successiva presenta il numero dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (tra l’inizio delle lezioni e il 30 giugno), in funzione dello specifico calendario regionale






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