
Maestre e maestri disabilitati
Data: Lunedì, 15 ottobre 2012 ore 05:00:00 CEST Argomento: Opinioni
Segnalo
che in fase di compilazione on line della richiesta di partecipazione
al concorso per titoli ed esami per la scuola primaria, il MIUR
IMPEDISCE di inserire il Diploma di Maturità Magistrale tra i titoli di
abilitazione all'insegnamento, con ciò violando l'art. 197 comma 1 del
testo unico e l'art. 15 comma 7 del DPR 323/1998 che espressamente
definiscono il diploma di maturità magistrale abilitante in modo
permanente all’insegnamento nella scuola primaria e ripreso da fonti
secondarie quali il DI 10/03/97 e la **circolare ministeriale n. 31 del
2003.
Inoltre, non essendo valutato per quello che è, ovvero titolo di
abilitazione all'insegnamento (v. CCNL mobilità* 2012 sottoscritto da
FLC-CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS-CONFSAL e GILDA-UNAMS ), i
diplomati magistrali partecipano con un handicap di partenza nel
punteggio complessivo.
Infatti, ai sensi del CCNL mobilità della scuola statale, a coloro che
sono in ruolo per altre classi di concorso e sono anche in possesso del
diploma di maturità magistrale, è permesso richiedere la mobilità per
l’insegnamento nella scuola primaria statale, cosa non possibile con
nessun altro titolo considerato dal MIUR semplicemente “di accesso” ma
solo in presenza di specifica abilitazione.
*Dal CCNL mobilità 2012: “Conservano valore di abilitazione
all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti
al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi
del D.M. 10/3/1997”
Nella scuola primaria, come è noto, non esiste abilitazione ma solo
idoneità. I concorsi a cattedra per la scuola primaria non hanno mai
avuto la funzione di abilitare all’insegnamento ma solo quella di
creare una graduatoria di merito per l’accesso ai ruoli nella scuola
elementare/primaria statale. L’abilitazione, invece, è data dal diploma
stesso. Il concorso quindi è una procedura di reclutamento e non di
formazione. Con il termine "idoneità" si indica semplicemente il
superamento del concorso magistrale, che, va ricordato, non ha mai
avuto alcuna funzione o valenza abilitante (non esiste alcun docente di
scuola elementare/primaria in Italia che possa attestare di essersi
"abilitato" mediante un concorso senza con ciò affermare il falso), in
quanto il diploma, è "in sé" abilitante. Infatti l’ "idoneità"
conseguita a seguito di superamento dei concorsi per l’accesso ai ruoli
nella scuola statale non solo non costituisce requisito ma nemmeno
elemento di valutazione ai fini dell’assunzione nelle scuole primarie
paritarie, o della formazione delle graduatorie interne, giacché il
titolo di abilitazione è, per l’appunto, il diploma avente valore in sé
abilitante.
Il diploma di scuola di istituto magistrale conseguiti prima del 2001 è
considerato a tutti gli effetti abilitante per poter insegnare nelle
scuole paritarie e di essere assunti a tempo indeterminato. La parità è
ottenuta dal MIUR a condizione che la scuola privata assuma docenti
abilitati.
**Circolare Ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come
“interpretazione autentica” della Legge 62/2000 con nota prot. n.
3070/A7a del 23.7.2004:
Punto 4.1: “Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in
possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della legge 10
marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il
valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a
conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti
magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola
elementare.“
Gruppo
Coordinamento Diploma Magistrale
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