
Personale ATA: il MIUR chiede al MEF l’autorizzazione di 5336 immissioni in ruolo, l’ANIEF chiede la copertura di 35.000 posti vacanti
Data: Lunedì, 24 settembre 2012 ore 00:25:00 CEST Argomento: Sindacati
Mentre tutte le OO.SS.
sono impegnate sulla questione “Concorso docenti”, per il quale si
attende il bando per il 24 settembre, nessuno sembra ricordare che in
tutta Italia si sono stipulati contratti (a nostro avviso illegittimi)
fino all’avente diritto ai sensi dell’art. 40 L. 449/97 su tutti i
posti vacanti di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico,
circa 35.000, in attesa di capire cosa fare dei docenti inidonei ed in
esubero e, quindi, di vedere sbloccate le immissioni in ruolo del
personale ATA. L’ANIEF ritiene che non è più tollerabile questo ritardo
e troppo esiguo il contingente di circa 5.000 posti in ruolo per l’a.s.
2012/13, per il quale il MIUR ha chiesto autorizzazione al MEF, in
considerazione soprattutto del fatto che tale ritardo danneggia in
maniera differente tutto il personale coinvolto in questa situazione.
Questo perché chi è stato nominato fino all’avente diritto è sottoposto
a una forma contrattuale non prevista dalla legge, poiché quel tipo di
contratto non appone nessun termine e non dichiara le ragioni per le
quali si stipula il contratto a t.d.; indica, invece, un riferimento
normativo (l’art. 40 della legge 449/97) che al comma 9 recita: “Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa,
delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del
capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al
termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli
aventi diritto”. La norma, quindi, non ha nulla a che vedere con la
natura giuridica del contratto, ma si limita sostanzialmente a
stabilire chi deve pagare i supplenti. Dall’art.1, comma 2, del decreto
n. 112/08 si evince, invece, che l'apposizione del termine è priva di
effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto
nel quale siano specificate le ragioni di cui al comma 1, ovvero di
quelle che ne giustificano la natura a termine. La legge precisa,
quindi, che tanto l'apposizione del termine quanto la ragione che la
giustifica, devono risultare per iscritto, pena l'inefficacia del
termine stesso, a meno che il termine non sia superiore a dodici
giorni, nel qual caso l'atto scritto non è necessario. Il contratto
deve essere, quindi, stipulato in forma scritta e deve contenere
l'indicazione delle ragioni sopra indicate; in loro mancanza, il
contratto si considera a tempo indeterminato. La giurisprudenza ha
chiarito che la causale del ricorso al contratto a termine deve essere
descritta in modo “puntuale e dettagliato”, evitando locuzioni
generiche e/o tautologiche, dal momento che queste ultime impedirebbero
al Giudice di operare il controllo sull’effettività della stessa
causale e quindi sulla legittimità del ricorso al contratto di lavoro a
tempo determinato. Le ragioni devono essere chiaramente specificate,
esplicitate in modo preciso e sufficientemente dettagliato; non è
sufficiente il mero richiamo a formule di legge, a ipotesi alternative
o comunque indicazioni di carattere generico; deve essere possibile per
il giudice verificare il nesso di causalità tra le ragioni addotte e la
specifica assunzione a tempo determinato: è a carico del datore di
lavoro l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle ragioni
giustificative addotte. L’indicazione di un termine che permetta di
stabilire se trattatasi di supplenza temporanea o di incarico annuale,
consente al supplente di usufruire dei diritti spettanti a seconda del
posto occupato. Invece è ormai prassi consolidata dell’amministrazione
considerare gli incarichi fino all’avente diritto come supplenze brevi.
Gli eventuali neo immessi in ruolo stipuleranno, a questo punto, un
contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2012 e decorrenza economica dal 1° settembre 2013. Se questo
personale nell'a.s. 2012/13 non è destinatario di supplenza, godrà
dunque solo degli effetti giuridici (importante a fini pensionistici)
ma il suo effettivo servizio e la sua retribuzione avranno inizio
nell'a.s. successivo. Nel caso in cui invece sia in servizio,
potrà continuare l’incarico e, nel caso in cui riesca a completare il
periodo previsto per l’anno di prova, potrà superarlo. Il personale ATA
già di ruolo che non può usufruire – a causa del contratto fino
all’avente titolo – di quanto disposto dall’art. 59 del CCNL, comma 1,
che recita: “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto
scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede” potrebbe subire, all’atto dell’aggiornamento
delle graduatorie, una retrocessione nelle stesse a causa di un minor
servizio dichiarabile. Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati ad
inviare il modello di diffida predisposto dall’Anief per recuperare il
servizio perso, considerato che le nomine all’avente titolo (nota Miur
del 30 agosto 2012 prot. n. AOOODGPER 6340/bis) sono da imputare
ad un ritardo dell’amministrazione nella procedura di definizione delle
utilizzazioni del personale inidoneo e in esubero per quanto riguarda
gli ITP delle classi C555 e C999. Per ricevere il modello di diffida, è
sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo servizio.ata@anief.net
indicando in oggetto la provincia di interesse e nel corpo della mail i
propri dati anagrafici e i recapiti telefonici. ANIEF chiede al
Ministero di intervenire nel più breve tempo possibile per lo sblocco
delle immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e di effettuare,
quindi, nomine definitive su tutte le supplenze, annuali e non. Il
protrarsi di tale situazione, a nostro avviso, causerà l’instaurarsi di
contenzioso tra il personale danneggiato dai ritardi
dell’amministrazione e l’amministrazione stessa.
www.anief.org
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