Lettera aperta del comitato vincitori concorso DS in Calabria
Data: Giovedì, 20 settembre 2012 ore 03:30:00 CEST Argomento: Opinioni
Lettera
aperta all’On. Prof. Mario Caligiuri
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Ricerca
della Regione Calabri
e agli Assessori Provinciali
alla Pubblica Istruzione delle Province di
Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia
Premesso che:
- il 15 luglio 2011, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
veniva indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento,
nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti
scolastici dei ruoli regionali, per n. 2.386 posti complessivi come
riportato nell'Allegato 1 del relativo Decreto. Il suddetto Allegato
riportava la distribuzione regionale dei posti messi a concorso,
individuando in n. 108 unità quelli disponibili per la Calabria.
- L’art. 19, comma 4 e 5 del DL n 98/2011, convertito
nella legge n. 111/2011, fissava, per gli istituti comprensivi, a
1000 il numero minimo di alunni per acquisire l’autonomia,
ridotto a 500 per le istituzioni collocate nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree caratterizzate da specificità
linguistiche. Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo
prevedeva, per gli istituti comprensivi costituiti con un numero di
alunni inferiori a 500 unità (ridotto a 300 per le istituzioni ubicate
nelle piccole isole, etc.) l’affidamento in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
- A breve distanza dall’approvazione della manovra
di luglio (contenente la normativa sopra specificata), il Governo
interveniva ancora una volta con la legge di stabilità per il triennio
2012-2014, approvata successivamente dal Parlamento. Con essa si
modificava la previsione di cui al comma 5 dell’articolo 19, e si
innalzava il limite minimo di alunni per istituzione scolastica (da 500
a 600 e da 300 a 400) sotto il quale non può essere previsto (in via
esclusiva), oltre al posto di dirigente scolastico, il posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). La previsione
di modifica - sottolineava la relazione illustrativa del disegno di
legge di stabilità - trova “… giustificazione nella circostanza che il
carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della
scuola e del relativo bilancio. Pertanto … le scuole sotto i 600
alunni ( 400 nei comuni montani, etc.) possono essere “accorpate” tra
loro due a due, al fine dell’affidamento di un unico DSGA in
condivisione”. L’innalzamento del parametro, fissato nella manovra di
luglio, ha avuto come conseguenza la soppressione, in tutta Italia, di
ulteriori 1331 posti di dirigente scolastico e di circa 1660 posti di
direttore dei servizi amministrativi.
La normativa in esame rispondeva “a finalità di
contenimento della spesa e al raggiungimento dell’obiettivo della
stabilizzazione della finanza pubblica”, ma, oltre all’obiettivo dei
risparmi, occorre pure, a nostro sommesso avviso, porsi quello della
qualità di tutto il servizio scolastico.
Il provvedimento legislativo sopra indicato veniva calato dall’alto,
cioè dal Governo centrale su territori regionali e istituti scolastici
che sono dotati di autonomia. Ciò confligge con i ruoli derivati
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, art 117, che al punto n)
assegna allo Stato centrale (MIUR) solo compiti in materia di “Norme
generali sull’istruzione”. Se il provvedimento, poi, fosse stato
solo di natura esclusivamente economica doveva, per legge, essere
materia di confronto nella Conferenza Stato-Regioni, cosa che non è
avvenuta. Naturalmente tutto ciò ha generato grossi problemi di
applicazione sul territorio italiano, che presenta storie, situazioni
orografiche e sociali notevolmente differenti.
A conferma delle censure formulate all’indomani dell’approvazione del
provvedimento legislativo suddetto, la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 147/2012, depositata il 07/06/2012, ha dichiarato
illegittimo l'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 osservando che "è
indubbio che la disposizione in esame incida direttamente sulla rete
scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del
2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell'ambito delle norme
generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza
concorrente relativa all'istruzione; la sentenza n. 200 del 2009
rileva, in proposito, che il dimensionamento della rete delle
istituzioni scolastiche è «ambito che deve ritenersi di spettanza
regionale». Ne consegue che, trattandosi di ambito di competenza
concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi
fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione.
L'aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione
della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le
strutture amministrative scolastiche ed il personale operante
all'interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in
tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello
Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla
competenza regionale.
Con deliberazione n. 47 del 10 febbraio 2012 la Giunta regionale della
Calabria, sulla base della suddetta normativa censurata dalla Corte
costituzionale, ha approvato un piano di razionalizzazione e
riorganizzazione delle rete scolastica, determinando, di fatto, la
chiusura in Calabria di circa 100 scuole (da 508 si è passati a 407
istituzioni scolastiche), con la conseguente soppressione di circa 900
posti di lavoro tra dirigenti scolastici, docenti, collaboratori
scolastici e personale amministrativo, con un coinvolgimento in primo
luogo dei precari. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale,
diversi Comuni della Calabria hanno deliberato di revocare i precedenti
provvedimenti in tema di dimensionamento scolastico chiedendo, nel
contempo, agli enti sovracomunali di assumere le relative
determinazioni che salvaguardino le istituzioni scolastiche.
Le fasi concorsuali per il reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici,
in Calabria, si sono concluse decretando 98 vincitori a fronte dei 108
posti previsti dal Bando.
In conseguenza del Piano di dimensionamento della rete scolastica
approvato dalla Regione Calabria, tali 108 posti sembrano essersi
volatilizzati, né, tantomeno, si prevede che essi possano
materializzarsi nel triennio, arco temporale di validità della
graduatoria. Ed infatti, stante la situazione di soprannumerarietà nel
ruolo regionale dei Dirigenti scolastici dovuta agli effetti del
dimensionamento della rete scolastica realizzata sul territorio
calabrese, il M.I.U.R. ha già ufficialmente comunicato che nella
Regione Calabria non si farà luogo ad alcuna nomina di Dirigente
scolastico dalla graduatoria del concorso appena espletato (vedasi
tabella ministeriale recante prospetto assunzioni di Dirigenti
scolastici per l’A.S. 2012/2013, con l’indicazione di posti zero per la
Calabria, qui allegata).
Dall'approvazione della graduatoria del concorso a Dirigente scolastico
in Calabria discende, secondo un orientamento giurisprudenziale, il
diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile
della stessa, cui corrisponde l'obbligo di adempimento
dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218
c.c. anche con riferimento al diritto al risarcimento in caso di
inadempimento (in tal senso si vedano Cass. S.U. 16 aprile 2007, n.
8951; Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399; Cass. S.U. 4 novembre 2009, n.
23327). Ed ancora: “I candidati utilmente collocati in graduatoria, in
relazione al numero dei posti messi a concorso (ed in Calabria lo sono
tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale, n.d.r.), sono
dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di
formazione e tirocinio..” (art. 16 del Bando di Concorso). In ogni
caso, si potrebbe ipotizzare, quantomeno, un diritto al risarcimento
del danno a favore di quanti hanno superato il predetto concorso,
anche in considerazione del fatto che costoro, se avessero
preventivamente saputo che i posti messi a concorso sarebbero stati poi
azzerati per effetto del piano di dimensionamento approvato in
Calabria, avrebbero indirizzato la loro domanda di partecipazione al
concorso in altre Regioni nelle quali - oggi - si è proceduto
regolarmente all’assunzione dei vincitori del concorso stesso, per come
previsto dal Bando. Ne deriva, allora, che, a differenza dei loro
colleghi - regolarmente assunti - della Toscana, del Lazio e
dell’Emilia Romagna (Regioni nelle quali il Piano di dimensionamento
delle Istituzioni scolastiche non ha avuto effetti devastanti come in
Calabria), a parità di requisiti, ossia l’aver superato la selezione, i
vincitori del Concorso in Calabria hanno visto svanire il risultato in
vista del quale si sono duramente impegnati.
Il Tar della Basilicata, con la sentenza n. 357 del 24
luglio 2012, ha dato ragione alla Provincia di Matera che
aveva impugnato la delibera del Consiglio regionale della Basilicata di
approvazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
nella Regione per l’anno scolastico 2011/12, limitatamente a quanto
stabilito per le istituzioni scolastiche della Provincia. In
particolare, la Provincia lamentava che la
Regione avesse modificato, in sede di approvazione del Piano di
dimensionamento, quanto in merito deliberato dalla medesima Provincia
in sede di redazione e approvazione del Piano provinciale di
organizzazione della rete scolastica, esulando in tal modo dalle
proprie competenze relative all’approvazione finale del piano regionale
di dimensionamento e invadendo quelle dalla legge attribuite alla
Provincia stessa e ai Comuni.
Premesso, infine, che il T.A.R. di Reggio Calabria, sulla scia
della sopra citata sentenza n. 147/2012 della Corte
Costituzionale, con sentenza n. 516 del 7 agosto 2012, ha
esplicitato riguardo il dimensionamento fatto d’imperio dalla
Regione Calabria, due principi:
1) il riconoscimento della sussistenza del diritto a ricorrere avverso
tale dimensionamento scolastico anche da parte dei docenti e delle
famiglie dei discenti; 2) gli atti deliberativi degli Organi
politici che non giustificano in punto motivazionale il dato numerico
imposto dalla legge dichiarata incostituzionale vanno
annullati. In buona sostanza, la predetta sentenza del TAR di
Reggio Calabria evidenzia che i provvedimenti di dimensionamento
scolastico costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione
dell’Amministrazione regionale ed esplicano, sul piano fattuale,
effetti specifici sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio
scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione)
che stabilmente operano nell’ambito della scuola, soggetti ai quali va
pertanto riconosciuta una posizione peculiare da cui discende un
interesse diretto concreto ed attuale all’eventuale
impugnativa. “Per cui, la pronuncia di incostituzionalità
(sentenza n. 147/2012 della Corte Costituzionale) ha fatto venire meno
l’unico ed esclusivo referente normativo che sostiene i provvedimenti
delle Amministrazioni resistenti, con la conseguenza che la censura
principale del ricorso, ovvero il difetto assoluto di motivazione degli
atti impugnati si rivela a questo punto fondata e da accogliersi” (così
T.A.R. di R.C., Sent. n. 516 del 7 agosto 2012).
Tutto ciò premesso
si chiede
che l’Assessore alla Cultura, Istruzione e Ricerca della Regione
Calabria, nella persona dell’On. Prof. Mario Caligiuri e gli Assessori
provinciali delle 5 Province calabresi indicate in intestazione si
adoperino fattivamente, per quanto di Loro competenza, al fine di
rendere effettivo il diritto all'assunzione dei 98 vincitori del
concorso a Dirigente scolastico nella Regione Calabria e dare
esecuzione, così, alla previsione del Bando di concorso che ne prevede
l’assunzione nell’arco del triennio di validità della graduatoria.
E ciò attraverso, in primis, la redazione di un nuovo piano di
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche - da approvare
verosimilmente entro novembre 2012 . Ed infatti non è tollerabile,
oltre che neppure congruo e razionale, che su 407 Istituzioni
scolastiche attualmente operanti in Calabria (da 508 esistenti ante
dimensionamento) ben il 22% di esse vada a reggenza, ossia senza
l’assegnazione di un Dirigente e di un Direttore dei servizi generali e
amministrativi.
Si confida, pertanto, in un positivo esame della presente e si chiede
un incontro al fine di illustrare più compiutamente i termini della
questione qui sintetizzata.
Distinti ossequi.
f.to: i vincitori del concorso a D.S. nella Regione Calabria.
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