Posti sostegno in derga a.s. 2012/2013
Data: Lunedì, 17 settembre 2012 ore 21:40:31 CEST Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale
Come è
noto alle SS.LL., a conclusione delle operazioni di adeguamento degli
organici di diritto alle situazioni di fatto, ai sensi dell’art. 35,
comma 7 della Legge n.289/2002 ed in applicazione della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 80 del 26-2-2010, è possibile assegnare
ulteriori posti in deroga secondo le “effettive esigenze” rilevate
tenendo in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da
cui è affetto l’alunno così come stabilito dall’art. 1, comma 605,
lett. b, della Legge 27-12-2006 n. 296. E’ opportuno ricordare che il
ricorso alla deroga riguarda esclusivamente gli alunni disabili che
presentano una condizione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 e che lo scopo della deroga è quello di assicurare una
specifica forma di tutela a quei soggetti che – esperite tutte le
possibilità previste dalla normativa (piena utilizzazione delle risorse
esistenti, flessibilità oraria ed organizzativa, presenza assistenza
personale e specialistica, etc) – potrebbero incontrare particolari
ostacoli nella realizzazione dell’ integrazione scolastica. Al fine di
raggiungere una piena integrazione dell’alunno si richiede che lo
sviluppo dello studente disabile avvenga non soltanto in termini di
socializzazione ma anche e soprattutto nell’acquisizione di competenze
e abilità. Inoltre, sul piano pedagogico e didattico che si basa,
evidentemente, sulla normativa vigente, si evidenzia che il concetto di
“integrazione” del soggetto disabile presuppone un piano di interventi
integrato progettato ed attuato tra tutti i docenti (curriculari e di
sostegno).
Va evidenziato, peraltro, che le ore per il sostegno sono
assegnate alla Scuola che, sulla base di autonome valutazioni di
contesto, organizzative e didattiche, oltre che metodologiche e
strategiche (classi aperte, cooperative lerning, attività
laboratoriali), procede all’assegnazione dei docenti specializzati alle
classi ed alle attività.
Si precisa che in base al combinato disposto dell’art.13 L. 104/92,
dell’art. 315 del Testo Unico L. 297/94 e del Punto 2.5 delle
Linee Guida l' “assegnazione dell'insegnante per le attività di
sostegno didattico è fatta alla classe e non al singolo alunno”
che il docente di sostegno, una volta nominato, assume la
contitolarità della classe nei confronti di tutti gli alunni, e non
solo degli alunni disabili ivi inseriti e che “è l’intera
comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in
questione, e non solo una figura professionale specifica a cui
demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione affinché
l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza”,
evitando così, anche il pericolo di azioni esclusivamente isolate
e isolanti. Ciò comporta, ovviamente, la predisposizione di un ambiente
educativo-didattico funzionale allo sviluppo di apprendimenti
specifici. La richiesta di deroga, pertanto, va finalizzata al
recupero delle situazioni di gravità dove vi è un chiaro coinvolgimento
deficitario della sfera cognitiva. Spesso, infatti, si è
fatta confusione fra il bisogno di assistenza in presenza e la
richiesta di deroga di sostegno. Alla luce dei principi sopra espressi
e al fine di quantificare e qualificare le “effettive esigenze” emerse
in ambito territoriale, si chiede alle SS.LL. – previa attenta
valutazione - di far pervenire, entro e non oltre il 21-9-2012 alla
mail angela.rapicavoli@tiscali.it, una dettagliata segnalazione dei
casi per i quali si rende necessaria l’attribuzione di ore o posti di
sostegno in deroga secondo lo schema delle tabelle A e B allegate. Le
richieste, corredate da un progetto di integrazione e dalla
certificazione di individuazione della disabilità rilasciata dall’ASP
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, saranno
esaminate da una Commissione interistituzionale costituita c/o Ufficio
Regionale e composta da personale dell’USR e da esperti del
settore sanitario indicati dall’Assessorato reg. alla Sanità. Per
quanto riguarda, infine, le segnalazioni di nuove iscrizioni e/o di
nuove certificazioni di alunni disabili pervenute successivamente alla
chiusura degli organici di adeguamento, si richiede alle SS.LL. di
verificare lo stato aggiornato alla data 21-9-2012 della presenza
degli alunni disabili utilizzando l’allegata tabella C, che va inviata
per mail a angela.rapicavoli@tiscali.it. Le tabelle di cui
sopra (A,B,C), il progetto, la certificazione di individuazione
di disabilità dovranno essere accompagnate da specifica
dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa alla completezza della
documentazione ai sensi del DPR 24-2-94 e già in possesso delle singole
istituzioni scolastiche e inviata con raccomandata a mano presso
l’Ufficio scrivente (stanze 55 e 54 quinto piano) Nel ringraziare
per la collaborazione si segnala l’urgenza.
f.to il dirigente
Raffaele Zanoli
responsabile del provvedimento
Angela Rapicavoli
Telef: 095 7161507;Fax: 095 446692
angela.rapicavoli@tiscali.it
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