Posti sostegno in derga a.s. 2012/2013
Data: Lunedì, 17 settembre 2012 ore 21:40:31 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Come è noto alle SS.LL., a conclusione delle operazioni di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della Legge n.289/2002 ed in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26-2-2010, è possibile assegnare ulteriori posti in deroga secondo le “effettive esigenze” rilevate tenendo in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno così come stabilito dall’art. 1, comma 605, lett. b, della Legge 27-12-2006 n. 296. E’ opportuno ricordare che il ricorso alla deroga riguarda esclusivamente gli alunni disabili che presentano una condizione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e che lo scopo della deroga è quello di assicurare una specifica forma di tutela a quei soggetti che – esperite tutte le possibilità previste dalla normativa (piena utilizzazione delle risorse esistenti, flessibilità oraria ed organizzativa, presenza assistenza personale e specialistica, etc) – potrebbero incontrare particolari ostacoli nella realizzazione dell’ integrazione scolastica. Al fine di raggiungere una piena integrazione dell’alunno si richiede che lo sviluppo dello studente disabile avvenga non soltanto in termini di socializzazione ma anche e soprattutto nell’acquisizione di competenze e abilità. Inoltre, sul piano pedagogico e didattico che si basa, evidentemente, sulla normativa vigente, si evidenzia che il concetto di “integrazione” del soggetto disabile presuppone un piano di interventi integrato progettato ed attuato tra tutti i docenti (curriculari e di sostegno).
Va evidenziato, peraltro, che le ore per il sostegno sono assegnate  alla Scuola che, sulla base di autonome valutazioni di contesto, organizzative e didattiche, oltre che metodologiche e strategiche (classi aperte, cooperative lerning, attività laboratoriali), procede all’assegnazione dei docenti specializzati alle classi ed alle attività.
Si precisa che in base al combinato disposto dell’art.13 L. 104/92, dell’art. 315 del Testo Unico L. 297/94  e del Punto 2.5 delle Linee Guida l' “assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno didattico è fatta alla classe e non al singolo alunno” che  il docente di sostegno, una volta nominato, assume la contitolarità della classe nei confronti di tutti gli alunni, e non solo degli alunni disabili ivi inseriti e che  “è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione, e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione  affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza”, evitando così, anche  il pericolo di azioni esclusivamente isolate e isolanti. Ciò comporta, ovviamente, la predisposizione di un ambiente educativo-didattico funzionale allo sviluppo di apprendimenti specifici.  La richiesta di deroga, pertanto, va finalizzata al recupero delle situazioni di gravità dove vi è un chiaro coinvolgimento deficitario della sfera cognitiva.   Spesso, infatti, si è fatta confusione fra il bisogno di assistenza in presenza e la richiesta di deroga di sostegno. Alla luce dei principi sopra espressi e al fine di quantificare e qualificare le “effettive esigenze” emerse in ambito territoriale, si chiede alle SS.LL. – previa attenta valutazione - di far pervenire, entro e non oltre il 21-9-2012 alla mail angela.rapicavoli@tiscali.it, una dettagliata segnalazione dei casi per i quali si rende necessaria l’attribuzione di ore o posti di sostegno in deroga secondo lo schema delle tabelle A e B allegate. Le richieste, corredate da un progetto di integrazione e dalla certificazione di individuazione della disabilità rilasciata dall’ASP ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92,  saranno esaminate da una Commissione interistituzionale costituita c/o Ufficio Regionale  e composta da personale dell’USR e da esperti del settore sanitario indicati dall’Assessorato reg. alla Sanità. Per quanto riguarda, infine, le segnalazioni di nuove iscrizioni e/o di nuove certificazioni di alunni disabili pervenute successivamente alla chiusura degli organici di adeguamento, si richiede alle SS.LL. di verificare lo stato aggiornato alla data 21-9-2012  della presenza degli alunni disabili utilizzando l’allegata tabella C, che va inviata per mail a   angela.rapicavoli@tiscali.it. Le tabelle di cui sopra (A,B,C), il progetto, la certificazione di individuazione di  disabilità  dovranno essere accompagnate da specifica dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa alla completezza della documentazione ai sensi del DPR 24-2-94 e già in possesso delle singole istituzioni scolastiche  e inviata con raccomandata a mano presso l’Ufficio scrivente (stanze 55 e 54  quinto piano) Nel ringraziare per la collaborazione si segnala l’urgenza. 
f.to il dirigente
Raffaele Zanoli
responsabile del provvedimento
Angela Rapicavoli
Telef: 095 7161507;Fax: 095 446692
angela.rapicavoli@tiscali.it





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