Classi pollaio: responsabili i docenti, se non denunciano al superiore
Data: Domenica, 16 settembre 2012 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


In merito al problema delle classi pollaio, poiché ci pare che nessun sindacato al momento, almeno nella provincia di Ragusa, abbia evidenziato il “particolare” che denunciamo qui, vogliamo ricordare a tutti i docenti di classi sovraffollate che essi sono considerati, a norma di codice civile (art. 2048), responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità. Per evitare di incorrere in questa paradossale conseguenza, i docenti devono quindi preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico anomalie e rischi presenti in aula. Lo facciano quindi al più presto, scrivendo al dirigente scolastico ed informando sia RSU che RSL.
Ricaviamo questa informazione preziosa dall’illuminante documento “Aule – massimo affollamento consentito” di Mimmo Didonna, responsabile dello sportello  Scuola Sicura Codacons; questo in particolare il passo che ci ha colpiti:

“Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell’art. 2048 del codice civile – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d’arte (apprendistato) – che recita:

“…………………………………..Omissis……………………..- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Pertanto, anche sotto l”aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.”

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