Classi pollaio: responsabili i docenti, se non denunciano al superiore
Data: Domenica, 16 settembre 2012 ore 06:00:00 CEST Argomento: Rassegna stampa
In merito
al problema delle classi pollaio, poiché ci pare che nessun sindacato
al momento, almeno nella provincia di Ragusa, abbia evidenziato il
“particolare” che denunciamo qui, vogliamo ricordare a tutti i docenti
di classi sovraffollate che essi sono considerati, a norma di codice
civile (art. 2048), responsabili diretti di eventuali danni ai loro
studenti derivanti da tale situazione di illegalità. Per evitare di
incorrere in questa paradossale conseguenza, i docenti devono quindi
preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore
gerarchico anomalie e rischi presenti in aula. Lo facciano quindi al
più presto, scrivendo al dirigente scolastico ed informando sia RSU che
RSL.
Ricaviamo questa informazione preziosa dall’illuminante documento “Aule
– massimo affollamento consentito” di Mimmo Didonna, responsabile dello
sportello Scuola Sicura Codacons; questo in particolare il passo
che ci ha colpiti:
“Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di
preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile
degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell’art. 2048 del
codice civile – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
(istruzione) e dei maestri d’arte (apprendistato) – che recita:
“…………………………………..Omissis……………………..- I precettori (insegnanti) e coloro
che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (art.
2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le
persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il
fatto”.
Pertanto, anche sotto l”aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente
e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi
presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a
tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia
responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.”
Lascuolaiblea.it
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