Nessun giochetto!!! le RSU continuano a contrattare anche nelle scuole fuse o accorpate
Data: Mercoledì, 12 settembre 2012 ore 12:07:45 CEST
Argomento: Sindacati


L’accorpamento selvaggio di tremila istituti a livello nazionale (circa un terzo del totale) legata ai tagli disposti dal Governo Berlusconi e confermati dal Governo Monti, sta producendo, oltre al prevedibile disservizio dovuto all’ingestibilità di scuole-pachiderma, anche una  ricaduta negativa sulle relazioni sindacali. La confusione regna di nuovo sovrana in quelle scuole che, per accorpamenti in orizzontale, verticale (o misti), hanno visto, da settembre, cambiare i propri collegi docenti: che fine fanno i rappresentanti della Rsu appena eletti a marzo? Vanno indette nuove elezioni? E nel frattempo rimane in carica la RSU esistente? A chi compete la contrattazione?
A queste domande rispondiamo, normativa alla mano, sperando di essere d’aiuto a colleghi e dirigenti confusi e dubbiosi.
Il riferimento normativo principale, in materia, è l’accordo collettivo nazionale quadro del 7 Agosto 1998.
Gli organi collegiali di una istituzione scolastica (consiglio d’istituto, collegio docenti, ecc.) decadono quando c’è un ridimensionamento della rete scolastica.
Con gli OO.CC. decade anche la RSU che, normalmente, dura in carica 3 anni, ma solo se il cambiamento interessa più del 50% dei membri della RSU (parere ARAN del 16.9.03 sull'art.7 del citato CCNQ).
In ogni caso, in attesa delle elezioni resta in carica, anche ai fini della contrattazione d’istituto, la RSU vigente e questo si evince dalla interpretazione autentica dell’art 1, comma 3 del suddetto accordo quadro redatta dall’Aran e dalle OO.SS il 13 Febbraio 2001.

Vi si legge:
“ …le parti concordano che le Rsu …vadano rielette entro i 50 giorni successivi alla decadenza attivando le procedure entro 5 giorni da quest’ultima.”

Ma per rieleggere le RSU occorre un accordo delle OOSS firmatarie con l'ARAN e nelle more resterebbero in carica le RSU appena elette. Al momento tale accordo non è stato siglato e le OOSS firmatarie di contratto, nel frattempo, stanno dicendo nelle scuole che i contratti integrativi di istituto andrebbero sottoscritti SOLO con i loro rappresentanti provinciali. Ciò non corrisponde al vero.
La stessa interpretazione autentica precisa infatti che:
“Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie…e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica…”.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 COMMA 3 - PARTE SECONDA - DELL'ACCORDO COLLETTIVA QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.

ART. 1 (Clausola di intepretazione autentica)
1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti delle RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

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