Neo-immessi in ruolo: la domanda di ricostruzione deve essere fatta entro un mese
Data: Giovedì, 02 agosto 2012 ore 08:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Questo il
nuovo termine perentorio per le segreterie scolastiche: ad oggi molte
sono inadempienti. Chiedi l’assistenza dell’Anief per ottenere la messa
in mora e gli aumenti di stipendio maturati. Ricorri anche contro il
blocco del contratto, per ottenere per intero la retribuzione degli
anni pre-ruolo e gli scatti di anzianità maturati durante il
precariato.
Dai primi di luglio 2010 tutte le istituzioni scolastiche sono
obbligate ad emettere i decreti di ricostruzione di carriera del
personale della scuola (docente ed ATA) entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda dell’interessato. Decade, quindi, il limite
di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190. Lo ricorda,
infatti, la circolare esplicativa del 4 luglio 2010 (“Attuazione
dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) emanata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla quale viene fissato
espressamente che le segreterie scolastiche devono emettere il decreto
di ricostruzione di carriera obbligatoriamente entro 30 giorni a
partire dalla data di presentazione della domanda, pena pesanti
sanzioni per il Dirigente Scolastico inadempiente, con l’obbligo di
risarcire il danno ingiusto cagionato alle parti interessate, mentre
per tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla predetta
data, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane
quello originariamente previsto. Pertanto per i procedimenti
amministrativi avviati successivamente alla data del 04.07.10, che
hanno termini superiori a 90 giorni, tale limite cessa di avere
efficacia, e per i procedimenti interessati si applica il termine
ordinario di 30 giorni. Quindi tale disposizione e la connessa
riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti
amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010.
Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine
di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i
procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta
giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina
regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo
periodo della stessa legge. Anief mette a disposizione dei neo-immessi
un modello di diffida da richiedere via e-mail a seguito del termine
trascorso per la domanda di ricostruzione protocollata. Per
l’occasione, oltre a essere in regola con l’iscrizione al sindacato, è
necessario indicare i propri dati anagrafici, contatti telefonici fissi
e cellulari, sede di attuale servizio (denominazione, comune e
provincia) nella mail da inviare a decreto.ricostruzione@anief.net. In
risposta si riceveranno anche le istruzioni per ricorrere al giudice
del lavoro e ottenere lo sblocco degli scatti di anzianità per il
triennio 2010-2013, l’erogazione degli aumenti di stipendio per gli
anni di precariato, il riconoscimento pieno ai fini giuridici ed
economici degli anni di pre-ruolo. Si riporta di seguito uno stralcio
della citata circolare:
“Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del
1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del
2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare,
tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia
e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di
trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini
procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati
successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010.
> Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il
termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i
procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta
giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina
regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo
periodo della stessa legge”.
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