Neo-immessi in ruolo: la domanda di ricostruzione deve essere fatta entro un mese
Data: Giovedì, 02 agosto 2012 ore 08:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Questo il nuovo termine perentorio per le segreterie scolastiche: ad oggi molte sono inadempienti. Chiedi l’assistenza dell’Anief per ottenere la messa in mora e gli aumenti di stipendio maturati. Ricorri anche contro il blocco del contratto, per ottenere per intero la retribuzione degli anni pre-ruolo e gli scatti di anzianità maturati durante il precariato.
Dai primi di luglio 2010 tutte le istituzioni scolastiche sono obbligate ad emettere i decreti di ricostruzione di carriera del personale della scuola (docente ed ATA) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell’interessato. Decade, quindi, il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190. Lo ricorda, infatti, la circolare esplicativa del 4 luglio 2010 (“Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla quale viene fissato espressamente che le segreterie scolastiche devono emettere il decreto di ricostruzione di carriera obbligatoriamente entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, pena pesanti sanzioni per il Dirigente Scolastico inadempiente, con l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato alle parti interessate, mentre per tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla predetta data, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto. Pertanto per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 04.07.10, che hanno termini superiori a 90 giorni, tale limite cessa di avere efficacia, e per i procedimenti interessati si applica il termine ordinario di 30 giorni. Quindi tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge. Anief mette a disposizione dei neo-immessi un modello di diffida da richiedere via e-mail a seguito del termine trascorso per la domanda di ricostruzione protocollata. Per l’occasione, oltre a essere in regola con l’iscrizione al sindacato, è necessario indicare i propri dati anagrafici, contatti telefonici fissi e cellulari, sede di attuale servizio (denominazione, comune e provincia) nella mail da inviare a decreto.ricostruzione@anief.net. In risposta si riceveranno anche le istruzioni per ricorrere al giudice del lavoro e ottenere lo sblocco degli scatti di anzianità per il triennio 2010-2013, l’erogazione degli aumenti di stipendio per gli anni di precariato, il riconoscimento pieno ai fini giuridici ed economici degli anni di pre-ruolo. Si riporta di seguito uno stralcio della citata circolare:
“Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010.
> Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge”.
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