Calendario delle festività e degli esami per l’anno 2012/2013
Data: Mercoledì, 01 agosto 2012 ore 19:18:56 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
ORDINANZA n.68 Prot. n.
5254 Roma, 1 agosto 2012 - VISTO l’art. 74, comma 5, del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il
quale “Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza,
il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per
le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli
esami.”
VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far
tempo dall’anno scolastico 2002/2003;
RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data
della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui
all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59);
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di
inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza
nazionale;
VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività
didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di
aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed
il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami
di maturità”;
VISTA l’ordinanza ministeriale 1° agosto 2011, n. 68 (“ Calendario
scolastico nazionale per l‘anno 2011/2012”);
VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L'esame di
licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove
suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le
prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo”;
VISTO l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455 (“Educazione in età adulta - Istruzione e formazione”),
per il quale “Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto
all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza
media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi
non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici
progetti finalizzati”;
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con
modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all’art.1, comma
24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività,
concernenti anche la determinazione annuale delle date delle
festività dei Santi Patroni;
CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di
cui al citato art.1, comma 24, del Decreto Legge n.138/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge n.148/2011, sono attuate con
apposto D.P.C.M.;
ATTESO che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato;
RITENUTO, pertanto, che fino all’emanazione del D.P.C.M., sono
confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate
secondo la normativa precedente all’articolo 1, comma 24, del Decreto
legge 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge
n.148/2011;
ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per
l’anno scolastico 2012/2013;
ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nell’adunanza del 25 luglio 2012;
RITENUTO di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 25 luglio 2012;
O R D I N A
Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge,
per l’anno scolastico 2012/2013, per l’intero territorio nazionale ed
in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2013 con inizio alle ore
8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il
giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013 , con inizio
alle ore 8.30.
Art. 2 – L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per
gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli
adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al
termine dell’anno scolastico con esonero dalla somministrazione della
prova nazionale da parte dell'INVALSI. Può essere effettuato, altresì,
in una o più sessioni speciali nel corso dell’anno scolastico nei
confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il
possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L'individuazione
delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa
alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.
Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012-2013 ha inizio,
per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il
giorno 19 giugno 2013 alle ore 8.30. La prima prova scritta
suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore 8.30.
Art. 4 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni
vigenti, relative all’anno scolastico, 2012-2013 è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la
registrazione.
il ministro
Francesco Profumo
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