Circolare n. 98 18/07/2012-ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 1
Data: Domenica, 22 luglio 2012 ore 13:00:00 CEST Argomento: Istituzioni
SOMMARIO: Il
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le
circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012, ha
emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di
applicazione dell’art.40 comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed
all’applicazione al DURC delledisposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima
norma. Con la presente circolare vengono adeguate alle sopra citate
direttive ministeriali le indicazioni fornite alle Sedi con la
circolare n.47 del 27 marzo 2012.
1. Premessa - Con la Circolare n.47 del 27 marzo 2012, sono state
fornite le prime istruzioni organizzative ed operative per
l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15
della legge 12 novembre 2011 n. 183, in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive. Sulla materia in questione il Ministero per
la Pubblica amministrazione e la semplificazione è nuovamente
intervenuto con le circolari n.5 del 23 maggio 2012 e n.6 del 31 maggio
2012. La prima circolare ministeriale citata fornisce chiarimenti in
ordine al rilascio dei certificati per l’estero ed ai certificati da
depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie; la seconda emana
direttive in merito all’applicazione al DURC dell’art.40, comma
02 del D.P.R. n. 445 del 2000, all’acquisizione d’ufficio dello stesso
nell’ambito dei lavori pubblici ed alle modalità di effettuazione della
relativa richiesta.
2. Certificati rilasciati per l’estero - Com’è noto la norma di legge
citata in premessa, al fine di evitare che le Pubbliche amministrazioni
richiedano ai privati la produzione di certificati rilasciati da altre
Pubbliche amministrazioni, garantendo il ricorso a pieno regime allo
strumento dell’autocertificazione o acquisizione d’ufficio delle
informazioni necessarie ai procedimenti, ha previsto che su ogni
certificato sia apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In
considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo
il D.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni
diverse da quelle italiane, la regola del divieto di produrre a
un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica
amministrazione si
applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Pertanto, ove il
privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro
privato residente all’estero o a un’Amministrazione di un Paese diverso
dall’Italia, la citata dicitura prevista dall’art.40, comma 2, del
D.P.R. n. 445 del 2000 viene sostituita dalla seguente “Ai sensi
dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è
rilasciato solo per l’estero”. Alla luce delle disposizioni di cui
sopra, devono essere risolti anche i casi in cui le istituzioni estere
con le quali le Sedi abbiano in trattazione domande di pensione e/o
richieste di estratto contributivo, richiedano, per l’attribuzione di
particolari benefici previsti dalle proprie legislazioni nazionali (ad
esempio gli incrementi di pensione cd. majoration enfants o
bonification enfants riconosciuti, alle condizioni di cui al
messaggio n. 3046 del 4 febbraio 2004, dalla legislazione francese) o
per la definizione delle richieste, specifiche certificazioni
rilasciate da altre Amministrazioni italiane (ad esempio stato di
famiglia o estratto dell’atto di nascita di competenza dei Comuni). In
tali casi, le certificazioni rilasciate al privato con la dicitura “Ai
sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente
certificato è rilasciato solo per l’estero”, potranno essere acquisite
dalla Sede esclusivamente per essere trasmesse all’ente estero con i
consueti formulari di collegamento.
3. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause
giudiziarie - In relazione all’applicazione delle disposizioni dettate
dall’articolo n. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del 2000 in merito ai
certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, si
rappresenta che la norma citata, in base alla quale le Amministrazioni
devono apporre sui
certificati, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi”, è applicabile solo nei rapporti
tra Pubbliche amministrazioni, tra le quale non possono essere
annoverati gli uffici giudiziari nell’esercizio di attività
giurisdizionale . In merito è intervenuta la giurisprudenza della Corte
di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 dicembre 2010,
n.25800; id. 23 luglio 2010 n. 17358; Sezione V, 15 gennaio 2007,
n.703), precisando che le dichiarazioni sostitutive sia di atto di
notorietà che di certificazione, esplicano efficacia certificativa e
probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, mentre ne
sono completamente prive in sede giurisdizionale, non potendo essere
estesa al diritto processuale civile, nel quale resta ferma la regola
dell’onere della prova.
4. Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) -
4.1 Applicazione al DURC delle disposizioni previste in materia di
certificazione dall’art. 40 comma 02 del DPR n.445/2000
introdotto dall’art. 15, Legge n.183/2011
Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, con l’articolo 14, comma 06 bis ha
stabilito che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia,
le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico
di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”.
Nell’ambito citato, dunque, il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal
privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a
doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio. Nei rapporti tra
privati restano valide le disposizioni dettate dall’articolo n.90 comma
9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi
specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica
Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di
nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi”. In ordine alla natura del DURC,
infatti, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione
nella Circolare n.6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco,
il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le
caratteristiche previste dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n.
445/2000. Conformemente alla giurisprudenza del Giudice Amministrativo,
la sopra citata circolare
qualifica il DURC “una dichiarazione di scienza da
collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da
un Pubblico Ufficiale ed avente carattere meramente dichiarativo di
datiin possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica
fede ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino
a querela di falso”.
Ulteriore riconferma della natura certificativa attribuita al DURC
viene infine riconosciuta dall’articolo n.6 del DPR 5 ottobre 2010 n.
207 che al comma 1 stabilisce che “per Documento Unico di Regolarità
Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli
adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati
sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Preso atto di
quanto precede, deve concludersi che al DURC debbano essere
applicati integralmente i principi dettati dal D.P.R. n.445 del
2000; analogamente le stesse considerazioni devono essere estese anche
al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello
spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS, nonché alle
attestazioni di regolarità contributiva in generale.
Da quanto sopra descritto consegue che quanto prescritto nella
Circolare n. 47/2012 al quarto capoverso del paragrafo 4 viene
integralmente sostituito con le indicazioni che precedono. Oltre a ciò
si evidenzia che l’articolo 44 bis del medesimo D.P.R. -introdotto
dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011- ha stabilito che: “le informazioni
relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero
controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni
procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”. In
conclusione, il legislatore con la riforma normativa in ordine alla
semplificazione e decertificazione amministrativa, ha voluto
considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha
previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle
Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la
specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una
dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà
tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
4.2 Acquisizione d’ufficio nella materia dei lavori pubblici - In
materia di lavori pubblici, l’acquisizione d’ufficio del documento
unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto
dall’art. n.6 comma 3 del DPR n.207/2010, deve avvenire in tempi
rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di
evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità
erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il
DURC. Preme rammentare inoltre che, secondo quanto chiarito dalla nota
congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese interessate
possono verificare l’inoltro della richiesta di DURC da parte delle
Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione
disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it
4.3 Modalità di effettuazione della richiesta del D.U.R.C. - Il
Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la
sopra citata Circolare n.6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare,
salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile
nell’applicativo sportello unico previdenziale. Nella stessa circolare
ha formulato l’invito agli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase
di output lo strumento della PEC (indicazione peraltro già resa
operativa dall’INPS con messaggio Hermes n.7255 del 27 aprile 2012), in
quanto l’utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di
risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi
di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva.Si sottolinea, da ultimo, che nei casi
in cui il DURC debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso
deve obbligatoriamente apposta la dicitura: “rilasciato ai fini
dell’acquisizione d’ufficio”.
il direttore generale
Nori
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