La recente giurisprudenza 'creativa' inventata in Italia dai TAR, variegata e multiforme, sorta attorno al Concorso per Dirigenti Scolastici
Data: Giovedì, 19 luglio 2012 ore 18:20:32 CEST
Argomento: Opinioni


Una volta si faceva riferimento alla giurisprudenza consolidata e ogni singola cellula del corpo mistico della Giurisdizione prima di decretare e sentenziare faceva grande attenzione ai pronunciamenti degli altri TAR e degli altri organi della costellazione e della galassia della Giustizia Amministrativa.
Negli ultimi mesi numerosi quanto variegati sono stati i pronunciamenti dei TAR di tutta la nazione prima e del Consiglio di Stato poi sulla rivendicata illegittimità del concorso per Dirigenti Scolastici del 13.07.2011.
Così, sono stati ammessi alle prove preselettive i candidati ricorrenti che avevano maturato un servizio di cinque anni nella scuola pubblica negli anni di pre-ruolo o di precariato, provvisti di abilitazione e laurea, di ruolo o precari
I giudici avevano disapplicato la normativa nazionale perché in contrasto con la direttiva comunitaria 1999/70/CE; coloro che avevano presentato la domanda tra il 16 e il 19 agosto, proroga che dal Miur era stata ritenuta valida soltanto per i candidati in servizio presso altre amministrazioni; i docenti di educazione fisica, musica e religione
Tutti provvedimenti meramente cautelari che hanno trovato poi alterna fortuna in base alla Regione e al singolo TAR nel successivo giudizio di merito.
Caso diverso è quello, di coloro che non hanno superato le prove preselettive e che hanno, comunque, impugnato il bando di concorso ritenuto in toto illegittimo chiedendo, in via cautelare, di essere ammessi a sostenere le prove scritte.
Qui, difatti, il TAR Lazio prima ed il Consiglio di Stato poi hanno posto un freno alle decisioni favorevoli emesse da TAR periferici ritenendo che l’aver agito per ottenere l’annullamento del concorso fosse motivo assolutamente ostativo all’ammissione alle prove scritte: “considerato che l’interesse azionato è diretto alla rinnovazione delle prove selettive e quindi dell’intera procedura concorsuale” e “ritenuto che la richiesta di ammissione alle prove scritte non appare coerente con tale pretesa e non elimina il danno lamentato”.
Su questa scia anche il TAR Puglia che, inizialmente, aveva disposto con decreto cautelare l’ammissione alle prove scritte di diversi aspiranti, ha revocato detto decreto “considerato che l’impugnativa investe anche atti – quali il bando di concorso, le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della prova preselettiva ed i criteri della sua valutazione, insieme ad ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova; che sono stati emanati da organo centrale dello Stato ed hanno efficacia non territorialmente limitata; Ritenuto che  non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma”.
Certo la corsa ai ricorsi collettivi ha dato un destino unico e, sino ad oggi, infausto a situazioni che andavano affrontate singolarmente caso per caso in relazione alla specifica posizione dell’aspirante.
Vero è, difatti, che non solo dell’impugnativa del bando andava investito il TAR Lazio – come diverse organizzazioni sindacali hanno fatto – ma è altrettanto vero che tale impugnativa è assolutamente incompatibile con la richiesta cautelare di ammissione alle prove scritte ciò che significa, di fatto, rilegittimare ciò che si è impugnato.
Certo, la genesi ed i primi giorni di vita del Concorso sono stati travagliati e forieri di forti dubbi sull’opportunità di andare avanti ma se si partecipa alle prove preselettive – è questo il caso di moltissimi degli aspiranti che hanno aderito ai ricorsi collettivi delle OO.SS. – se ne devono, in qualche modo, accettare le regole e, per quanto possibile, vincerle, non abbatterle.
Ricordiamo che al concorso, indetto a livello nazionale, hanno partecipato 32mila insegnanti in tutta Italia: 5mila solo in Lombardia per 355 posti disponibili a livello regionale. Il concorso ha coinvolto in Lombardia 4.009 soggetti, di cui 969 hanno superato il test preselettivo. Di questi ultimi 476 ammessi all’orale dove sono risultati idonei in 409.

 

A essere state annullate sono ora le due prove scritte in Lombardia, ma il rischio è che, a orali ormai conclusi, si debba ricominciare tutto da capo.
Questa la risposta conseguente ai ricorsi presentati da 101 candidati non ammessi all’orale contro le modalità di svolgimento della correzione delle prove scritte. La motivazione dell’annullamento rasenta quasi la comicità e cioè i giudici hanno ipotizzato che le buste sottili e trasparenti avrebbero potuto indurre i commissari a violare l’anonimato guardandole in controluce o in trasparenza.
La  presunzione o il sospetto che qualcuno avrebbe potuto violare il principio dell'anonimato non può mandare in fumo aspettative dei 409 docenti che, con studio e tempo dedicato, hanno superato la preselezione, le prove scritte e l'orale ed era in attesa della pubblicazione della graduatoria di merito. Non sono loro che hanno violato il principio di anonimato. Si faccia chiarezza e trasparenza sulle responsabilità circa la procedura di gestione di queste bustine trasparenti.
Non si finirà più di ridacchiare nelle scuole sul "controluce" e il "primo piano" e sull'effetto fotografico della sentenza e possiamo immaginarci le commissioni occupate ad analizzare in controluce il contenuto della scheda anagrafica contenuta nella busta piccola.  Come "tutti i gatti di sera paiono neri", l'annullamento del concorso a dirigente scolastico azzera la differenza tra chi ha ottenuto una valutazione positiva e chi no.
Ma anche sul piano tecnico i giudici giacobini di Milano nel loro furore ideologico hanno preso un abbaglio in quanto non a conoscenza della procedura effettiva che le commissioni fanno e cioè quella di mettere le buste piccole in plico sigillato o in cassaforte fino al termine della correzioni, e solo dopo la correzione completa vengono aperte. L’abbinamento al corrispondente elaborato con contestuale trascrizione del voto sulla stessa busta avviene solo in questa fase finale e dunque la trasparenza non c’entra nulla. E comunque si può concepire in un paese che ha inventato la giurisprudenza che la trasparenza delle buste possa essere un vizio di forma determinate?
Assurdo.
La valutazione di quanto prodotto in sede di prove scritte e orali dovrebbe essere l'oggetto su cui si fonda la controversia. Qual è la colpa di coloro che hanno superato tutte le fasi del concorso? Sono loro che hanno leso il principio dell’anonimato?
L’assurdità della questione è che non è stata presa una decisione per sanare un diritto leso ammettendo all’orale, dopo ricorrezione elaborati, chi era stato eventualmente ingiustamente escluso ma si punisce tutti annullando il concorso. Un conto è l’accertare la lesione del diritto e porvi rimedio; un conto è il presumerlo e condannare tutti buttando nella spazzatura anni di sacrifici ed abnegazione.
Ma tant’é.
L’Amministrazione farà ricorso al Consiglio di Stato perché, giustamente, ha tutto l’interesse a coprire i posti vacanti. E mentre chi ha già sostenuto gli orali minaccia richieste di risarcimento danni, il tutto ricade a valanga sul prossimo anno scolastico: le graduatorie sono state congelate e le nomine dei presidi non arriveranno prima di settembre. Rimarranno vacanti, dunque, le oltre 400 presidenze negli istituti lombardi che la Direzione scolastica sperava di coprire (anche se solo in parte) con il concorso. Mentre è difficile prevedere i tempi di risposta da parte del Consiglio di Stato, ci viene facile immaginare invece il disastro che si produrrà nelle scuole della Lombardia il prossimo 01 Settembre.
Saranno quasi il 50% gli istituti senza Dirigenti titolari e gestiti in "reggenza" da Dirigenti titolari di altra sede ai quali magari ne toccherà pure più di una.
E’ una follia!
Un altro anno, dunque, all'insegna delle reggenze

Quadro sinottico dello stato di avanzamento del Concorso a Dirigente scolastico (Fonte ANDIS)

Colonna1

Colonna2

Colonna3

Colonna4

Colonna5

Colonna6

Colonna7

Regione

posti a concorso

ammessi agli scritti

ammessi all'orale

%

inizio orali

fine orali

vincitori

ABRUZZO

68

315

131

4200%

     

BASILICATA

42

149

63

4300%

09/05/2012

concluse

62

CALABRIA

108

451

193

4300%

09/05/2012

concluse

98

CAMPANIA

224

1484

         

EMILIA ROMAGNA

153

492

183

3700%

21/05/2012

   

FRIULI VENEZIAGIULIA

46

122

38

3400%

13/04/2012

concluse

34

LAZIO

215

925

240

2600%

04/06/2012

   

LIGURIA

72

225

82

3600%

12/06/2012

   

LOMBARDIA

355

969

476

4800%

10/05/2012

   

MARCHE

53

220

60

2700%

08/05/2012

concluse

44

MOLISE

16

62

     

procedura sospesa

PIEMONTE

172

461

224

4900%

03/05/2012

concluse

200

PUGLIA

236

895

228

2500%

30/05/2012

   

SARDEGNA

87

261

79

3000%

24/05/2012

   

SICILIA

237

971

         

TOSCANA

112

440

151

3400%

20/06/2012

   

UMBRIA

35

148

51

3450%

07/05/2012

concluse

43

VENETO

155

523

181

3460%

04/06/2012

concluse

176

TOTALE

2386

9113

2380

3800%

 

 

 







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