Il TAR della Lombardia interferisce pesantemente annullando le prove scritte del concorso a preside in quella regione, perché le buste con i cartoncini erano trasparenti
Data: Giovedì, 19 luglio 2012 ore 14:18:17 CEST
Argomento: Giurisprudenza


Anche se non é emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice in Lombardia abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato basta solo il sospetto o la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, per invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.
Qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione è di per se sufficiente a invalidare la procedura. Non solo ma appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.
Infine in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della sottocommissione deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa — che è un collegio perfetto — dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato.

Il Direttore Giuseppe Colosio dell'USR Lombardia

FATTO
Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR — Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia.
A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.
Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l'acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.
In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l'Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.
I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.
Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO
1.         In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva — trattandosi dell'impugnazione degli atti relativi alla medesima procedura concorsuale — e parzialmente anche soggettiva.
2.         Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall'Avvocatura erariale in ordine all'inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest'ultima.

2.1. Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).
Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.

2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non e ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, e consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).
Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.

3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principio dell'anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile — anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente — quanto nella stessa contenuto.

3.1. La doglianza è fondata.
Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto — con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 — l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale.
Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta — al limite della trasparenza — dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012).

3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui 'il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione,
né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna'. Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti' (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).
Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito " il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione' (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta — non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato — di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.
Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati.

3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 — Regione Lombardia.

4.         Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa — che è un collegio perfetto — dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato.

5.         In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con gli stessi ricorsi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore







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