Come il Governo intende ridurre la spesa per la Scuola (“manovra” o non, che sia)
Data: Lunedì, 09 luglio 2012 ore 11:58:59 CEST
Argomento: Sindacati


Quanto altro si voglia ricavare dalla Scuola risulta dal testo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini”  pubblicato in G.U. n.156 del 6 luglio. Parecchie fonti escludono l’applicabilità alla Scuole di due voci: 1- Riduzione delle dotazioni organiche della P.A. (riduzione del 20% degli uffici dirigenziali e dotazioni organiche, e riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa all’organico del personale non dirigenziale); 2- Situazioni di soprannumero di personale che sarebbe potuto cessare con diritto a pensione entro il 31 dicembre 2014, secondo le disposizioni previgenti alla riforma Fornero (potrà cessare dal servizio alla maturazione dei requisiti pensionistici previgenti). Ci limitiamo a segnalare le voci dell’art.14 “Riduzione delle spese di personale” riguardanti la Scuola.
- Personale del Miur in servizio presso le scuole estere e presso il Mae. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, e fino al raggiungimento del nuovo limite introdotto dalla norma modificativa dell’art. 639 d. lgs. 297/1994, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero, né possono essere rinnovati i relativi comandi. Passano da 100 a 70 i comandati al MAE. I docenti assegnati alle scuole all’estero passano da 1400 a 624. Testo:
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito entro il limite massimo di 624 unità”.
C.12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
- Personale del Miur ricerca inidoneo all’insegnamento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto transito d’ufficio del personale permanentemente inidoneo nei ruoli del personale ATA su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia, o a richiesta in posti di altra provincia. Il docente temporaneamente inidoneo è utilizzato entro 20 giorni dalla notifica del verbale di visita su posti disponibili di assistente amministrativo o tecnico nell’ambito della provincia con priorità nella scuola di titolarità. Testo:C.13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta de l'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
- I docenti tecnico pratici della classe di concorso C555 ex esercitazioni di pratica professionale soppressa nel 1994 e della classe di concorso C999 ex Enti locali, transitano d’ufficio su posti di assistente amministrativo tecnico o collaboratore scolastico in base ai titoli di studio posseduti. Testo: 14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
- Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica. Al fine di far valere il parametro di 400 alunni per posto di D.S. e di DSGA si intendono le aeree con le minoranze linguistiche di madre straniera. Testo: 16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
- Utilizzo personale docente in esubero. L’utilizzo dei docenti in esubero è previsto: su altra tipologia di scuola per cui si possiede il titolo di accesso, su posti di sostegno in presenza di titolo o formazione specifica, su spezzoni, su posti disponibili in corso di anno, per supplenze brevi in ambito regionale. Testo. 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione; 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
- Norma interpretativa in materia di mansioni superiori. Al docente collaboratore vicario per i compiti assegnati su delega del dirigente non spetta la retribuzione prevista per le mansioni superiori. Il collaboratore ha diritto esclusivamente alla retribuzione accessoria a carico del FIS. Testo: 22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
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