Come il Governo intende ridurre la spesa per la Scuola (“manovra” o non, che sia)
Data: Lunedì, 09 luglio 2012 ore 11:58:59 CEST Argomento: Sindacati
Quanto altro si
voglia ricavare dalla Scuola risulta dal testo del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini” pubblicato in
G.U. n.156 del 6 luglio. Parecchie fonti escludono l’applicabilità alla
Scuole di due voci: 1- Riduzione delle dotazioni organiche della P.A.
(riduzione del 20% degli uffici dirigenziali e dotazioni organiche, e
riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa
all’organico del personale non dirigenziale); 2- Situazioni di
soprannumero di personale che sarebbe potuto cessare con diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2014, secondo le disposizioni previgenti
alla riforma Fornero (potrà cessare dal servizio alla maturazione dei
requisiti pensionistici previgenti). Ci limitiamo a segnalare le voci
dell’art.14 “Riduzione delle spese di personale” riguardanti la Scuola.
- Personale del Miur in servizio presso le scuole estere e presso il
Mae. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge sulla
revisione della spesa pubblica, e fino al raggiungimento del nuovo
limite introdotto dalla norma modificativa dell’art. 639 d. lgs.
297/1994, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale
da destinare all’estero, né possono essere rinnovati i relativi
comandi. Passano da 100 a 70 i comandati al MAE. I docenti assegnati
alle scuole all’estero passano da 1400 a 624. Testo:
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite
dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità”
sono sostituite dalle seguenti “è stabilito entro il limite massimo di
624 unità”.
C.12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b),
non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi
o fuori ruolo.
- Personale del Miur ricerca inidoneo all’insegnamento. Entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
transito d’ufficio del personale permanentemente inidoneo nei ruoli del
personale ATA su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia, o
a richiesta in posti di altra provincia. Il docente temporaneamente
inidoneo è utilizzato entro 20 giorni dalla notifica del verbale di
visita su posti disponibili di assistente amministrativo o tecnico
nell’ambito della provincia con priorità nella scuola di titolarità.
Testo:C.13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico
regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi
indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta
de l'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di
notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di
fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di
appartenenza.
- I docenti tecnico pratici della classe di concorso C555 ex
esercitazioni di pratica professionale soppressa nel 1994 e della
classe di concorso C999 ex Enti locali, transitano d’ufficio su posti
di assistente amministrativo tecnico o collaboratore scolastico in base
ai titoli di studio posseduti. Testo: 14. Il personale docente
attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico
regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica
di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in
base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo
su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,
tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
- Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica. Al fine
di far valere il parametro di 400 alunni per posto di D.S. e di DSGA si
intendono le aeree con le minoranze linguistiche di madre straniera.
Testo: 16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti
dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono
quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
- Utilizzo personale docente in esubero. L’utilizzo dei docenti in
esubero è previsto: su altra tipologia di scuola per cui si possiede il
titolo di accesso, su posti di sostegno in presenza di titolo o
formazione specifica, su spezzoni, su posti disponibili in corso di
anno, per supplenze brevi in ambito regionale. Testo. 17. Al personale
dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni
di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella
propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è
assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima
provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base
dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi
d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è
in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento,
purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la
normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado
d’istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno
disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il
dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure
qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni
di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate
prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in
esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto
personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime
lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto
personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle
precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi
utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che
dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima
classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere
a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a
disposizione; 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono
effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo
predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un
posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio
dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello
già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è
erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a
valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto
stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è
erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici
regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a
portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche
al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti
scolastici.
- Norma interpretativa in materia di mansioni superiori. Al docente
collaboratore vicario per i compiti assegnati su delega del dirigente
non spetta la retribuzione prevista per le mansioni superiori. Il
collaboratore ha diritto esclusivamente alla retribuzione accessoria a
carico del FIS. Testo: 22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la
delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni
superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti
godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del
decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere
retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od
educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
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