Lettera aperta: dimensionamento delle scuole della Sicilia – Gravissimo rischio di qualità del servizio e dei risultati – Necessario nuovo intervento di razionalizzazione
Data: Venerdì, 06 luglio 2012 ore 13:33:47 CEST
Argomento: Comunicati


Gent.mo ass. avv. Accursio Gallo
Via Imperatore Federico 70 - 90143 Palermo
Via Ausonia n.122 90146 Palermo

E pc
Al Direttore USR Sicilia Altomonte dott,ssa Luisa         Via Fattori 60 Palermo

Al Dirigente del Dipartimento P.I.
Dott. Ludovico Albert

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia
Loro Sedi

Oggetto:    Lettera aperta: dimensionamento delle scuole della Sicilia – Gravissimo rischio di qualità del servizio e dei risultati – Necessario nuovo intervento di razionalizzazione

                                                                        Egregio Assessore

Le agenzie di stampa hanno informato del Suo subentro all’assessore Mario Centorrino dimissionario, nella carica di assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 
Le abbiamo già rivolto gli auguri di rito, pur consapevoli che i carichi di responsabilità da Lei assunti sono numerosi e gravi rispetto al tempo amministrativo di cui sembrerebbe che si disponga.
Ci sono problemi tuttavia urgentissimi da affrontare perché comportano responsabilità immediate rispetto al buon andamento del servizio scolastico siciliano in direzione dell’efficienza e dell’efficacia del suo governo e conseguentemente della qualità che si deve quale risposta ad una utenza già molto deprivata.
Le abbiamo già sottolineato l’emergenza dovuta alla gravissima crisi di liquidità che coinvolge tutte le istituzioni scolastiche dell’isola per l’inadempienza della Regione Sicilia del mancato accredito dei fondi di funzionamento di cui alla Legge 10 marzo 2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
Vogliamo sottoporle ora, con la stessa urgenza, la condizione di grave pregiudizio dovuta al processo di dimensionamento appena avviato con fatica e con parzialità, sul quale già pendono rimostranze, ricorsi e incertezze che non ne migliorano l’efficacia, né danno prova del valore delle determinazioni assunte dall’ Ufficio che Lei ha accettato di guidare.
La gravissima criticità è quella legata alla norma (non cassata dalla Corte Costituzionale per cui: “    Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.”   
Si tratta in Sicilia di ben 171 scuole, sottodimensionate rispetto allo Stato, che non avranno né Dirigente né DSGA con grave pericolo di consunzione e di deperimento.
È stato pubblicato sul sito del MIUR lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA del prossimo anno scolastico dove risultano 2.237  posti in meno di DSGA (Direttori Amministrativi) rispetto allo scorso anno con -316 posti in Sicilia (che ha 171 istituti sottodimensionati con 400-600 alunni.
Perché si è voluto insistere a mantenere queste istituzioni sotto la soglia deliberata dallo Stato ben sapendo che il rischio era elevatissimo come purtroppo poi si è verificato? Perché non si è dato ascolto al Direttore dell’USR che aveva lanciato il grido di allarme al tavolo regionale presso l’Assessorato alla P.I.?
Purtroppo riteniamo che ulteriori rinvii, a qualsiasi causa addebitabili, e ulteriori paralisi rispetto alle scelte che, a nostro parere, devono essere coraggiose e responsabili, causerebbero il peggioramento dei risultati che la Sicilia ha registrato nelle analisi nazionali e che penalizzerebbero i nostri giovani ed il loro futuro.
Ecco perché non possiamo concederci sconti, né dilazioni di tempo, certi come siamo di rimanere fermi su quei principi di promozione di ogni azioni possibile che sia indirizzata alla collaborazione ed alla interazione, lontani dal fare polemica,  ricca di obiettivi concreti e utili al ben-essere della istruzione e della formazione.
Si Registra che

  • a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione che traccia le competenze nel sistema educativo a garanzia dei diritti civili e sociali, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 aveva già ribadito la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica,
  • la Corte Costituzionale, con recente Sentenza n. 147 del 07 giugno 2012, ha ribadito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ordine all’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
  • La stessa Corte Costituzionale però giunge a diversa decisione sul quinto comma dell’art. 19. Qui, pur riconoscendo che la previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, la Corte rileva che la stessa disciplina un oggetto rientrante nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato in base all’art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), dovendosi tenere presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali, come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico.La disposizione in esame persegue l’evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici – al fine di contenimento della spesa pubblica – attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.

 

A giudizio della Corte, dunque, l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle competenze concorrenti delle Regioni.
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc (e cioè per il futuro) e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc (e cioè retroattivi).
Sulla base di tale premessa la pronuncia in esame non comporta l’automatica illegittimità dei Piani regionali di dimensionamento emanati in precedenza sulla base della norma ora dichiarata incostituzionale.
La dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.
Né il poco tempo intercorrente per l’inizio dell’anno scolastico prossimo consentirebbe alla Regione di riattivare il complesso procedimento di adozione di un nuovo Piano.
Se «il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche» è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale», ove la regione Sicilia dovesse decidere parametri differenti rispetto a quelli decisi in sede nazionale, determinanti l’organico dei dirigenti della scuola e dei DSGA di competenza nazionale, dovrebbe provvedere con proprie risorse finanziarie all’adeguamento eventualmente deliberato,
nello specifico

la naturale conseguenza è la rivisitazione urgente dei processi di dimensionamento posti in essere, attraverso scelte che ricadono pesantemente sull’andamento della organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche per il nuovo anno scolastico che decorre dal 1settembre 2012, se la Regione Sicilia, intende perseguire organico piano di modernizzazione e razionalizzazione della rete scolastica regionale così come prevede nel decreto legge n. 98/2011.
                                                                                Egregio Assessore,  

le Linee Guida per l’anno scolastico 2012/2013, strumento di definizione dei criteri e delle modalità alle quali le Province ed i Comuni dovevano attenersi per la definizione del dimensionamento, della distribuzione territoriale della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa, avevano determinato la decisione di avvalersi di un “tavolo tecnico”  istituito ai sensi del d.lgs. 112/98 che avrebbe dovuto acquisire gli atti documentali riferenti le proposte degli organismi istituzionali e delle parti sociali, privilegiando ovviamente le proposte provenienti dagli organismi istituzionali, ai fini della propria proposta/consultazione. Ma le cronache hanno riportato le “debolezze” di scelte operate, che non vogliamo ulteriormente ribadire se non per rimarcare con forza che occorre superarle e subito.
Richiamiamo oggettivamente le norme attuali nelle parti in cui viene dimostrata l’urgenza di un immediato intervento:

  • in ordine al dettato normativo, le Regioni attuano il dimensionamento della rete scolastica ai sensi del D.P.R.n. 18 giugno 1998 n. 233, per ciò che concerne i criteri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed in virtù del d.P.R. 81/2009 per quello che riguarda i parametri degli organici e della formazione delle classi.  In particolare, il D.P.R. n. 233/1998 dispone, all’art. 2:
  • comma 1: l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.
  • comma 2: per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali. Va chiarito che detti indici erano stati elevati a 600/1000 dallo Stato
  • comma 4: nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:
  • consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento     a    ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
  • caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
  • estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
  • complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità
  • Il decreto ministeriale del 21 aprile 2008 n. 41, nello stabilire che il numero massimo di istituzioni scolastiche autonome non può superare la dotazione organica regionale dei dirigenti scolastici, al comma II dell’art. 64 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, inoltre, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

 

  • Il regolamento 20 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed istituti di ogni ordine e grado.
  • L’art. 64 del d.l. 112/2008 è stato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale a seguito della citata sentenza n. 200 del 2 luglio 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del decreto legge citato, come convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ritenendo che la “definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica” nonché la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di “chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni” sia di competenza delle Regioni e degli enti locali. Con ciò confermando la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica e la necessaria responsabilità dei Comuni e delle province in ordine alle proposte di dimensionamento in direzione di quella organizzazione del servizio scolastico che deve rispondere ad efficienza e funzionalità per ottenere i migliori risultati nell’interesse pubblico.

 

I Risultati sono necessariamente collegati ai percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 27 comma 2 del d.lgs. n.226/2005”, stante il decreto interministeriale (MIUR – MLPS) del 15 giugno 2010, l intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d. lgs. n.281/97 riguardante l’adozione delle linee guida per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale, il d.m. n. 4 del 18 gennaio 2011 inerente l’adozione delle linee guida per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale.

 

PER QUANTO SOPRA DETTO

evidenziamo che, se la competenza nelle scelte di politica scolastica in ordine alla materia descritta è dell’assessorato regionale alla P.I., la legittimazione di tali scelte discende dal rispetto delle indicazioni, sotto il profilo delle procedure e delle valutazioni da operarsi, perché il vincolo della discrezionalità intrinseca possa e debba riconoscersi:

  • nei principi di buona amministrazione riconducibili a
  • Buon andamento nell’attività economico-finanziaria.
  • Imparzialità dell’azione amministrativa nella tutela dell’interesse pubblico.
  • Azioni e scelte controllabili a posteriore da parte dell’autorità giudiziaria.

Da tali presupposti si sviluppano le ragioni di trasparenza e di equità nelle scelte attraverso il farsi della procedura che contempla necessariamente i seguenti fatti indispensabili per l’adozione del provvedimento:

  • l’attività istruttoria
  • l’attività conoscitiva
  • l’attività valutativa, riconducibile al principio della valutazione comparativa per stabilire la prevalenza  nella verifica degli interessi pubblici in gioco, primari e altri.
  • nel principio della necessaria acquisizione delle documentabilità di cui sopra, in assenza della quale il provvedimento risulterebbe illegittimo per vizio di eccesso di potere.

                                                   
La circolare dell’assessorato regionale alla P.I. per la Sicilia n°28 del 5.10.2011, individuava i soggetti istituzionali competenti all’attività propositiva del piano di dimensionamento e le documentabilità da acquisire

  • Delibera del Comune e/o della Provincia regionale
  • Delibera del consiglio scolastico provinciale
  • Delibera del collegio dei docenti della scuola interessata
  • Delibera del consiglio di istituto della scuola interessata.
  • Dati numerici della popolazione scolastica di ciascuna istituzione (che, per un più corretto collegamento con le fonti istituzionali, potrebbe rilevarsi con facilità dai dati on line del MIUR acquisiti ai fini degli organici.

Poiché a rischio sono le stabilità delle istituzioni scolastiche e la conseguente affidabilità del servizio in tutta la Sicilia, con gravi disagi per il personale dirigente, direttivo, docente e ATA, ma soprattutto con gravissimo nocumento per la “capacità” di un’offerta formativa e professionalizzante integrata e significativa ai fini della crescita e dello sviluppo occupazionale,  poiché il vecchio e già contestabile piano di riorganizzazione della rete scolastica siciliana ha mantenuto scuole di enormi dimensioni e scuole sottodimensionate, che per effetto delle leggi 111 e 183/11 saranno date in reggenza e private di personale direttivo e hanno anche complicato, oltre l’ordinario,  la gestione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali,

LE CHIEDIAMO

di intervenire su scelte necessarie e di porre in essere e con urgenza ogni azione utile alla risoluzione di tali problemi aperti, nel rispetto dei tempi e delle esigenze delle istituzioni scolastiche siciliane che non possono e non devono ulteriormente patire le difficoltà della politica e dell’amministrazione.
La 7 Commissione del Senato sta affrontando il problema del dimensionamento scolastico dopo la sentenza 147. La Commissione dopo una precisazione sulle competenze esclusive e quelle concorrenti ritiene che tutto vada lasciato inalterato per i piani già esitati mentre si potrebbe lavorare a una proposta per il prossimo anno che veda le scuole stabilizzate con una media di 900 alunni.
Lasciare quindi  immutati gli organici per il 2012-2013, mentre conviene avviare  una discussione per rivedere i parametri a partire dal 2013-2014. Pone perciò l'accento sulla necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio.
Tenuto conto che il rapporto medio nazionale, dopo gli accorpamenti del 2012-2013, è pari a 860 alunni per scuola, per un totale di 8.617 istituti scolastici, propone il parametro di 900 alunni, con il quale gli istituti scolastici salirebbero a 8.692.
Lo scarto sarebbe pertanto assai contenuto, pari ad appena poche decine di scuole, mentre l'autonomia delle Regioni sarebbe salvaguardata.

Attendiamo fiduciosi un suo pronto intervento che possa restituire almeno in parte la efficacia dell’offerta formativa ai giovani della Sicilia, nel rispetto del servizio a loro dovuto.

Cogliamo l’occasione per darLe la nostra piena disponibilità alla collaborazione fattiva e per porgerle cordiali saluti

Dirigente  Salvatore Indelicato
Pres. Reg. DIR-PRESIDI-SCUOLA
330365449







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