Bando per la diffusione della Cultura Scientifica
Data: Martedì, 03 luglio 2012 ore 10:33:30 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
Decreto Direttoriale 26
giugno 2012 n. 369
Regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla
concessione dei contributi previsti dalla legge 6 del 10 gennaio 2000
per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti annuali, Tabella
triennale e Accordi di Programma e Intese.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.
1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale,
tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero
dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto
2008 "Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, "Regolamento recante
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca";
VISTO il D.M. 27 luglio 2009 "Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale" (G.U. 245 del
21 ottobre 2009) e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 10 gennaio 2000 n. 6, di modifica alla legge 28 marzo
1991 n. 113, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il
potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della
cultura scientifica e tecnologica;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della predetta legge delimita gli
interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e
alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che la richiamata legge n. 6/2000 comprende tre strumenti
di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: "contributi
annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge",
"finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni, consorzi"; "promozione e stipula di accordi e
intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti
pubblici e privati";
VISTO il decreto n. 927 dell'8 novembre 2011, registrato alla Corte dei
Conti in data 1 dicembre 2011, reg.14 foglio 118, con il quale il
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'articolo
3 della richiamata legge n. 6/2000, ha proceduto alla seguente
ripartizione dello stanziamento per l'anno 2011 (pari Euro
10.329.138,00) tra i predetti strumenti di intervento;
Euro 2.000.000,00 destinati ai contributi annuali per attività coerenti
con le finalità della legge n. 6/2000;
Euro 5.500.000,00 destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita
Tabella triennale;
Euro 2.800.000,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con
altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e
privati;
Euro 29.138,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del
CTS.
VISTO il decreto n. 106 del 22 marzo 2012, registrato alla Corte dei
Conti il 29 maggio 2012 Reg.7 foglio 198, con il quale il Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'articolo 3 della
richiamata legge n. 6/2000, ha proceduto alla seguente ripartizione
dello stanziamento per l'anno 2012 (pari Euro 10.329.138,00) tra i
predetti strumenti di intervento;
Euro 2.000.000,00 destinati ai contributi annuali per attività coerenti
con le finalità della legge n. 6/2000;
Euro 6.500.000,00 destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita
Tabella triennale;
Euro 1.800.000,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con
altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e
privati;
Euro 29.138,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del
CTS.
VISTO l'art 13 c.1 quinquies della legge n.44 del 26 aprile 2012 con
cui è disposta la riduzione lineare, per l'anno 2012, delle dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun
Ministero, ed in particolare per la Legge 6/2000 la riduzione di euro
169.236,00;
RITENUTO di procedere alla riduzione proporzionale degli importi
indicati nel predetto D.M. n. 106 del 22 marzo 2012, che, per ogni
intervento, sono così rimodulati:
Euro 1.967.250,00 destinati ai contributi annuali per attività coerenti
con le finalità della legge n. 6/2000;
Euro 6.393.500,00 destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni, consorzi, previo inserimento in apposita
Tabella triennale;
Euro 1.770.500,00 per la promozione e stipula di accordi e intese con
altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e
privati;
Euro 28.652,00 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del
CTS.
CONSIDERATA l'opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per
i progetti annuali e per gli accordi di programma, dell'esercizio
finanziario 2011 congiuntamente a quelli del 2012;
CONSIDERATO che il 31.12.2011 è scaduta la Tabella Triennale
2009-2011 e che con i Decreti nn. 1103/1104/1105 del 2 dicembre
2011 e nn. 118/119 del 29 marzo 2012 si è provveduto a liquidare agli
enti beneficiari la terza annualità (2011) pari ad Euro
5.500.000,00, come previsto dal decreto n. 927 dell'8 novembre 2011
sopra citato;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione della tabella
triennale, per il triennio 2012-2014, con la procedura prevista
dall'art. 1, comma 3 legge 6/2000;
CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 4 della richiamata legge n. 6/2000
rimanda ad un bando annuale per la definizione delle modalità e dei
criteri per la concessione dei contributi annuali ivi previsti
eventualmente individuando tematiche e progetti di rilevanza nazionale
attorno a cui far convergere le singole iniziative;
RITENUTO di procedere alla definizione, in un unico provvedimento,
delle regole e delle modalità per la concessione dei finanziamenti per
tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, ivi
compresi gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, comma 4, della
stessa legge;
VISTO il Documento "Linee Strategiche per le Attività del Comitato
Tecnico Scientifico per la Diffusione della Cultura Scientifica,
periodo 2011-2013" adottato dallo stesso Comitato nella riunione del 1
aprile 2011 che indica l'opportunità di sviluppare un orientamento più
efficace delle risorse disponibili nell'ambito della legge 6/2000 con
particolare riguardo agli obiettivi strategici indicati nella stessa,
in particolare attivando e meglio focalizzando altre risorse esistenti
con un utilizzo efficace e mirato dei fondi entro essa disponibili.
DECRETA
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito operativo
1. Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la
presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate
alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 6 del 10
gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti.
2. In particolare, la legge n. 6 del 10 gennaio 2000 prevede i seguenti
strumenti di intervento:
contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente
legge;
finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni, consorzi previo inserimento in una tabella
Triennale ;
promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni
dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati.
3. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1 della legge n. 6 del
10 gennaio 2000, la concessione dei contributi previsti dal presente
Decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della
cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze
matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate,
e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente
patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in
Italia.
4. In particolare, le domande per la concessione dei contributi
disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più delle
seguenti finalità;
- riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella
diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del
patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire
l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle
tecniche sull'intero territorio nazionale;
- promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze
storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché
delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia
delle scienze e delle tecniche;
- incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e
altre istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed
aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei,
città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di
potenziare o di istituire;
- sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per
un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con
particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
- promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e
storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche
mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni,
realizzazioni editoriali e multimediali;
- promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni
ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori
scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative
capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della
produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza
sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana
e per lo sviluppo sostenibile della società;
- costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri
scientifici e storico-scientifici;
- potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali
e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e
dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe
finalità;
- adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e
gli orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera
di divulgazione incisiva.
Articolo 2
Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili a presentare le domande per la concessione dei
contributi previsti per gli interventi di cui al precedente articolo 1
del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai
successivi articoli, soggetti pubblici o privati. Il requisito della
personalità giuridica non è previsto per la concessione dei contributi
di cui al successivo articolo 3 del presente Decreto, con l'eccezione
dei soggetti di cui al Titolo III, art. 8.
2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il presente
Decreto precisa, nei relativi articoli, gli specifici requisiti dei
soggetti ammissibili alla presentazione delle domande.
TITOLO 2
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N.
6/2000
Articolo 3
Requisiti dei soggetti ammissibili
1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente Decreto
possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al
successivo articolo 7, domanda per la concessione di contributi per la
realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica
coerente con le finalità di cui al precedente articolo 1 del presente
Decreto.
2. I soggetti proponenti debbono avere, tra i propri fini , la
diffusione della cultura tecnico-scientifica, e/o la tutela e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico,
tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e/o la
realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di
stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai
problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche
attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
3. Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente
articolo 3 può presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro,
fino a un massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul numero
massimo di domande presentate sarà effettuato sul numero di partita IVA
e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i.
Articolo 4
Requisiti dei progetti
1. I progetti di cui al precedente articolo 3 debbono avere un costo
minimo preventivato di 10 mila euro e un costo massimo preventivato di
300 mila euro e debbono avere una durata non superiore ai 18 mesi.
2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
- finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1
del presente decreto;
- indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo
temporale delle stesse;
- descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la
realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti;
- descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura
e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i
soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento,
di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
- descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi
preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
- innovatività delle attività progettuali previste
- descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
3. I progetti presentati da, orti botanici, musei naturalistici o
storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, e da
strutture con analoghe finalità, dovranno evidenziare l'obiettivo di
promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi, mirando alla
costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo
termine, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di
formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e
delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le
università, gli Enti di Ricerca e altre istituzioni italiane e
straniere.
4. I progetti presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado
dovranno evidenziare, altresì, l'obiettivo di favorire la comunicazione
tra il mondo della scuola e quello della scienza della tecnologia e
della ricerca.
Articolo 5
Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalità di
erogazione
1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente articolo 4,
il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro
3.967.250.00, in coerenza con le indicazioni contenute rispettivamente
nei Decreti Ministeriali nn. 927 dell'8.11.2011 e 106 del 22.3.2012 con
le decurtazioni indicate nelle premesse del presente Decreto.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria
finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al
precedente comma 1 del dal presente articolo 5.
3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi
giudicati congrui e ammissibili e il relativo trasferimento di risorse
è disposto secondo le seguenti modalità:
a. una prima erogazione in misura dell'80% del contributo approvato e
ammissibile successivamente alla adozione del decreto direttoriale di
approvazione del progetto, e nel termine perentorio dei successivi 45
giorni;
b. il saldo sarà erogato successivamente alla approvazione dei
rendiconti scientifici e finanziari che devono essere presentati entro
90 giorni dalla chiusura delle attività.
4. Con riferimento ai progetti di cui al comma 4 del precedente
articolo 4, i costi del progetto, giudicati ammissibili, sono
riconosciuti nella misura del 100%, ferme restando le modalità di
trasferimento delle risorse descritte dal precedente comma 3 del
presente articolo 5.
5. I soggetti proponenti hanno l'obbligo di presentare la
rendicontazione dei costi sostenuti e dell'utilizzo dei contributi con
cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio del progetto.
6. Il decreto direttoriale di approvazione del progetto conterrà
specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione,
controllo e monitoraggio degli interventi oggetti del finanziamento.
7. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo, il MIUR
procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse
comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di
contributi su progetti.
Articolo 6
Criteri di valutazione
1. La selezione sui Progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico
di cui all'articolo 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce
i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal
Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo
della Ricerca del MIUR.
2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano i progetti nel
rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato
assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante
la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed
accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione dei Progetti, il Comitato deve fornire al
Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di
presentazione dei progetti di cui al successivo articolo 7 del presente
Decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i
relativi punteggi:
a. qualità dei proponenti, in termini di competenze,
esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a
progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionale, capacità
di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
b. qualità del progetto, in termini di
competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di
diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di
capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti
funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario
e/internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 20
punti);
c. ricadute dei risultati attesi con
particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire
alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 20
punti);
4. Sono valutati positivamente i Progetti che abbiano conseguito, nella
sommatoria, un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto
ai 60 conseguibili.
5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico
Decreto Direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti
proponenti unitamente alle relative motivazioni.
Articolo 7
Modalità presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contribuiti annuali di cui al
presente Decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o
da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO
all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore
17.00 del 28 settembre 2012.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente
dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo
dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale,
offerti dallo sportello telematico.
3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della
documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata,
corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7
giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F.
Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'art. 4 della legge 6/2000;
4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per
il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del
MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti
necessari dal Ministero stesso.
TITOLO 3
FINANZIAMENTO TRIENNALE DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DI ENTI, STRUTTURE
SCIENTIFICHE, FONDAZIONI, CONSORZI
Articolo 8
Requisiti dei soggetti ammissibili
1. I Soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente Decreto
possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al
successivo articolo 12, domanda per la concessione di un contributo
triennale finalizzato al funzionamento delle relative strutture, previo
inserimento in apposita Tabella Triennale.
2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalità
statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica
e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che
dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale
e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità
attività in coerenza con le finalità della legge n. 6/2000.
Articolo 9
Documentazione richiesta
1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui
al precedente articolo 8 devono essere corredate della seguente
documentazione:
- Statuto;
- Relazione analitica sull'attività del triennio 2009-2011;
- Programma di attività e impegni programmati per il periodo di
validità della Tabella Triennale per il triennio 2012-2014, che
riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art
11, in italiano e in inglese;
- Bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2009, 2010,2011 e
preventivi 2012;
- Indirizzo del sito web in cui i soggetti e le relative attività sono
riportate in italiano e in inglese.
Articolo 10
Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalità di
erogazione
1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente articolo 9,
il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro
6.393.500,00, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto
Ministeriale n.106 del 22 marzo 2012, con le decurtazioni
indicate nelle premesse del presente Decreto.
2. Le risorse verranno assegnate nel rispetto degli esiti delle
graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili
previste al precedente comma 1 del presente articolo 10.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di
funzionamento dedicati ad attività coerenti con le finalità della legge
n. 6/2000, così come desunti dalla documentazione di cui al precedente
articolo 9, e il relativo trasferimento di risorse è disposto su base
annuale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 della legge n.
6/2000, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività
svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso,
corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese
sostenute.
4. Il decreto direttoriale di approvazione conterrà specifiche
disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, controllo e
monitoraggio degli interventi oggetti del finanziamento.
5. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle
attività di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca dei
contributi assegnati e all'esclusione del soggetto dalla Tabella
Triennale.
Articolo 11
Criteri di valutazione
1. La selezione sulle domande è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico
di cui all'articolo 5 della legge n. 6/2000 che, a tal fine, acquisisce
i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dal
Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo
della Ricerca.
2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano le domande nel
rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato
assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante
la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed
accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione delle domande, il Comitato deve fornire al
Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di
presentazione dei progetti di cui al successivo articolo 12 del
presente Decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi,
assegnando i relativi punteggi:
a. qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze,
esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, utenza raggiunta,
partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari,
internazionali, qualità della presentazione del sito web in italiano ed
inglese, capacità operativa e di spesa per attività istituzionali (max
20 punti);
b. qualità e continuatività delle attività svolte, con particolare
riferimento alla consistenza, conservazione, valorizzazione e fruizione
del patrimonio, e alla programmazione pluriennale delle attività (max
20 punti);
c. qualità e rilevanza dell'attività di ricerca, di elaborazione
culturale, di servizio, di promozione culturale, anche in termini di
fruibilità e di impatto sul pubblico (max 20 punti);
d. disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un
patrimonio e di collezioni di alto rilievo qualitativo, di personale
qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della
cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico (max 20 punti);
4. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito,
nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 60
punti sugli 80 conseguibili.
5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico
Decreto Direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti
proponenti unitamente alle relative motivazioni.
Articolo 12
Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contribuiti annuali di cui al
presente Decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o
da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO
all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore
17.00 del 28 settembre 2012.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente
dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo
dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma
digitale, offerti dallo sportello telematico.
3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della
documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata,
corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7
giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F.
Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'art.1 comma 3 della legge
6/2000;
4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per
il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del
MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti
necessari dal Ministero stesso.
TITOLO 4
PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMA E INTESE CON ALTRE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Articolo 13
Requisiti dei soggetti ammissibili
1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente Decreto,
nonché altre Amministrazioni dello Stato, possono presentare, secondo i
termini e le modalità di cui al successivo articolo 17, proposte per la
stipula di accordi e/o intese finalizzati alla realizzazione congiunta
degli obiettivi della legge n. 6/2000.
2. I soggetti proponenti diversi dalle altre Amministrazioni dello
Stato debbono avere, tra i propri fini, la diffusione della cultura
tecnico-scientifica, o la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale
conservato nel nostro Paese, o la realizzazione di attività di
formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei
cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e
della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle
nuove tecnologie multimediali.
3. Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente
articolo 13 può presentare, individualmente e/o congiuntamente tra
loro, fino a un massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul
numero massimo di domande presentate sarà effettuato sul numero di
partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i.
Articolo 14
Requisiti dei progetti
1. Gli accordi/intese proposte ai sensi del precedente articolo 13
debbono prevedere un costo minimo preventivato di 300 mila euro e un
costo massimo preventivato di 1 milione di euro e debbono avere una
durata non superiore ai 24 mesi.
2. Le proposte debbono evidenziare, in lingua italiana ed inglese i
seguenti elementi:
- finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto
all'articolo 1 del presente decreto;
- indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte
dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
- descrizione, chiara e dettagliata, dell'utilizzo dei contributi
richiesti e preventivati per la realizzazione del progetto;
- descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in
termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di
coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato
di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale
e internazionale;
- descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi
complessivamente preventivati;
- innovatività delle attività progettuali previste.
Articolo 15
Risorse finanziarie e determinazione della misura e delle modalità di
erogazione
1. Per il finanziamento degli accordi/intese di cui al precedente
articolo 14, il MIUR mette a disposizione risorse complessive pari a
Euro 4.570.500,00, in coerenza con le indicazioni contenute nei Decreti
Ministeriali nn. 927 dell'8.11.2011 e 106 del 22.3.2012, con le
decurtazioni indicate nelle premesse del presente Decreto.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto degli esiti della graduatoria
finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al
precedente comma 1 del dal presente articolo 15.
3. Nell'ambito dell'accordo/intesa il MIUR interviene a sostegno dei
costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e il
relativo trasferimento di risorse è definito in sede di accordo/intesa.
4. L'accordo/intesa prevederà, comunque, l'obbligo per i soggetti
firmatari di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti con
cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio del progetto.
5. L'accordo/intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni in tema
di modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli
interventi specifici oggetto del finanziamento.
6. In caso di revoca, totale o parziale, del contributo, il MIUR
procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse
comunque dovute dal MIUR e/o da altre Amministrazioni a titolo di
contributi su progetti.
Articolo 16
Criteri di valutazione
1. La selezione sulle proposte è curata dal Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 5 della legge n. 6/2000 che, a
tal fine, acquisisce i pareri di esperti proposti dallo stesso Comitato
e nominati dal Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento
e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR.
2. Gli esperti di cui al precedente comma 1 valutano le proposte nel
rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, il Comitato
assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante
la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed
accurato impiego dei punteggi a disposizione.
3. Ai fini della selezione delle proposte, il Comitato deve fornire al
Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di
presentazione dei progetti di cui al successivo articolo 17 del
presente Decreto, una relazione illustrativa dei seguenti elementi,
assegnando i relativi punteggi:
a. qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze,
esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a
progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionale (max 20
punti);
b. qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta,
in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva
alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti
territoriali, di collegamento funzionale a
progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario
e/internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare
riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 20 punti);
c. ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla
potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura
scientifica su scala nazionale (max 20 punti);
4. Sono approvate esclusivamente le proposte che abbiano conseguito,
nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 40
punti sui 60 conseguibili.
5. Gli esiti delle procedure di selezione sono adottati con specifico
Decreto Direttoriale e tempestivamente comunicati ai soggetti
proponenti unitamente alle relative motivazioni.
Articolo 17
Modalità di presentazione delle domande
1. Le proposte per la stipula di accordi di programma dovranno essere
presentate, anche a nome degli altri eventuali partecipanti, e con un
sommario in lingua inglese che ne permetta la valutazione da parte di
eventuali esperti esterni, dal legale rappresentante dell'Ente
sottoscrittore o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico
SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le
ore 17.00 del 28 settembre 2012.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente
dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo
dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma
digitale, offerti dallo sportello telematico.
3. Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della
documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata,
corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7
giorni dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F.
Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'art.1 comma 4 della legge
6/2000;
4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per
il tramite del servizio telematico di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle
assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del
MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti
necessari dal Ministero stesso.
TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è il Dott.
Fabrizio Cobis. Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo
della Ricerca - Ufficio IV. Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca. Tel. 06-97727365.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la
documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.cobis@miur.it
Roma, 26 giugno 2012
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele FIDORA)
Miur
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