Mobilità 2012-13 dei Dirigenti Scolastici: una nota del MIUR che innesca una deriva pericolosa e unilaterale
Data: Giovedì, 14 giugno 2012 ore 15:05:33 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


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Il Miur facendo seguito all’Intesa sottoscritta dalle OO.SS. Area V del 5 giugno scorso che ha disciplinato il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2012- 13, ha inviato ai Direttori Generali Regionali una nota - senza alcun confronto negoziale con le OO.SS. Area V - che introduce il principio secondo cui l’attribuzione di ulteriori sedi sottodimensionate costituisce «conferimento di un ulteriore incarico su un’altra sede senza diritto all’indennità di reggenza».

Una decisione unilaterale dell’Amministrazione che contraddice l’Ipotesi di accordo e che porterà inevitabilmente a contenzioso da parte dei Dirigenti Scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi delle condizioni professionali disciplinate dal CCNL Area V.
Ci chiediamo se il Miur non poteva evitare questi “venti di guerra” proprio in un anno in cui – su scala nazionale – la mobilità interesserà un grosso numero di Ds i quali già sono abbastanza scocciati per il fatto che si sono trovati perdenti posto e/o senza sede. (n.b.)

Di seguito la nota MIUR.      Prot. n. AOODGPER.4488                                       
Roma, 13 giugno 2012
AI DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti scolastici - Conferimento e mutamento d’incarico - A.S. 2012/2013.

I - Si forniscono di seguito le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2012/2013.
In particolare si richiama la validità delle seguenti disposizioni:
- Articolo 25 - D.L.vo n. 165/2001;
- Articolo 11 del C.C.N.L. - Area V del’11.4.2006;
- Articolo 9 del C.C.N.L. - Area V del 15.7.2010.

II - Si rappresenta che d’intesa, non unanime, con le Organizzazioni sindacali dell’Area V della dirigenza scolastica sono stati individuati criteri e regole uniformi per il conferimento e mutamento d’incarico del personale Dirigente scolastico destinatario delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tali criteri sono stati trasfusi in una ipotesi di Contratto integrativo nazionale sottoscritto (non da tutte le OO.SS. rappresentative) in data 5 giugno 2012.
Il suddetto contratto prevede che nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche determinate dalla suddetta normativa, i criteri individuati per il conferimento del nuovo incarico di cui tener conto nei confronti del predetto personale sono nell’ordine:
a) accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

I Dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche sottodimensionate, ai sensi dell’art. 19, comma 5, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui al paragrafo precedente e l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. - Area V - dell’ 11 aprile 2006.
Nelle eccezionali ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici, che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma (tra queste vanno ricomprese: le sedi vacanti e disponibili, le sedi già assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato altrove ai sensi delle vigenti disposizioni, le sedi, comunque, disponibili per l’intero anno scolastico in virtù dell’assenza del titolare), saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/2012.
Terminate tali ultime operazioni, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai Dirigenti scolastici cui sia stato conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) referenza espressa dal Dirigente scolastico;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del Dirigente scolastico.

III - Si precisa che le attribuzioni di ulteriori sedi sottodimensionate di cui al penultimo capoverso del paragrafo II non costituiscono la tipica fattispecie di reggenza, poiché il Dirigente scolastico viene confermato sulla istituzione scolastica sottodimensionata con un contratto atipico di durata annuale. L’istituto della reggenza, invece, presuppone che l’incarico effettivo sull’istituzione scolastica principale venga conferito su una sede attribuibile ad un Dirigente scolastico con un contratto tipico. Per quanto suesposto e per ragioni di contenimento della spesa pubblica, il Dirigente scolastico di cui sopra sarà destinatario di un ulteriore incarico su un’altra sede senza diritto all’indennità di reggenza.
Si rappresenta, inoltre, che, per l’assegnazione della sede ai Dirigenti scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico in esecuzione di un provvedimento giudiziario (anche se cautelare), si terrà conto prioritariamente di tutti i posti vacanti e disponibili relativi all’a.s. 2011/2012 ed eventualmente, ove i predetti non risultassero in numero sufficiente, anche dei posti vacanti e disponibili a seguito di collocamento a riposo per l’a.s. 2012/2013.
Per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. - Area V - Dirigenza scolastica del 15.7.2010.
I Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico, a qualsiasi titolo - in ambito regionale o per effetto dell’interregionalità - non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell’incarico stesso salvo per i motivi indicati al comma 3, art. 9 dell’Ipotesi di C.C.N.L..
Si precisa che per l’a.s. 2012/2013 la domanda per la richiesta di mutamento di incarico deve essere presentata entro il 22 giugno 2012 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.
Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale. In esse deve essere formalmente richiesto l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.
Entro il 2 luglio 2012 gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a spedire, con plico unico, tutte le domande corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15 luglio 2012, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II.
Dopo la predetta data saranno effettuate le operazioni concernenti la conferma degli incarichi di presidenza e le reggenze.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni predette entro il 15 luglio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta







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