La vittoria di Pirro dell’ass. Mario Centorrino. La sentenza della Corte Costituzionale aumenterà il caos del dimensionamento scolastico in Sicilia
Data: Venerdì, 08 giugno 2012 ore 13:57:03 CEST
Argomento: Comunicati


Comunicato dell’ass. Mario Centorrino
Palermo, 8 giugno 2011 - In Sicilia non si applicherà la legge 111/2011 sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ma la legge regionale 6 del 2000. E' l'effetto della sentenza n. 147 con la quale la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione siciliana che aveva impugnato la norma nazionale "per l'incostituzionalità della nuova legge statale per violazione delle disposizioni statutarie che assegnano alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria, nonché le relative funzioni esecutive ed amministrative in materia".
Il Presidente della Regione siciliana si era determinato ad impugnare la norma citata, a tutela delle prerogative statutarie della Regione siciliana. In particolare il ricorso presentato al Giudice delle Leggi riguardava l'art.19, comma 4, della Legge n.111/2011, relativo al dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tale decisione era stata suffragata da relatiova delibera della Giunta regionale (n.186 del 5 agosto 2011), che aveva dato il via libera al ricorso innanzi alla Corte costituzionale.
Nel ricorso si e' con forza ribadito che, alla luce delle norme statutarie, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole spettano alla Regione. Per di più la Regione siciliana, esercitando la propria competenza, aveva già emanato (con la legge regionale n.6 del 2000), disposizioni sul dimensionamento delle stesse istituzioni scolastiche. Pertanto, gli indici e parametri stabiliti dalla legge statale confliggevano con quanto già stabilito legittimamente dal legislatore regionale.
Con la sentenza n.147, depositata il 7 giugno, la Corte Costituzionale non ha potuto fare a meno di riconoscere la fondatezza delle ragioni della Regione siciliana, riaffermando le prerogative regionali statutarie in materia di istruzione, nonché la titolarità della Regione in materia.
Nel censurare tale norma, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, la Corte ha ribadito, infine, la prevalenza delle norme regionali in materia di dimensionamento, sulle corrispondenti norme statali. Di fatto in Sicilia, dunque, l'art. 19 della legge 111/2011 non entrerà in vigore ed il dimensionamento scolastico sarà determinato in base alla legge regionale (n.6 del 2000).
L’assessore Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale Mario Centorrino,  accoglie con soddisfazione la sentenza della consulta sull’incostituzionalità dell’art. 19 della legge 111/2011 che dettava i parametri per il riconoscimento dell’autonomia scolastica perché conferma un principio di autonomia regionale - quella dell’organizzazione scolastica - imprescindibile e da ragione all’impostazione adottata, tra sterili polemiche e piccole rivendicazioni di bottega, nella redazione del piano di dimensionamento della rete scolastica regionale secondo la Legge regionale n. 6/2000.
L’assessore si augura, altresì, che quanto stabilito dalla consulta venga ora tradotto in atti concreti del governo.
L’ASSESSORE
( Mario Centurrino)







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