Area V della dirigenza scolastica e Dimensionamento - Siglato controverso CIN per mutamento d'incarico
Data: Martedì, 05 giugno 2012 ore 23:07:48 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


Riportiamo i comunicati sindacali dai siti web.
FLC CGIL


Dirigenti scolastici: sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale sulla mobilità
Assicurata con il contratto l'oggettività dei criteri per l'assegnazione e il mutamento di incarico ai dirigenti coinvolti nei dimensionamenti della rete scolastica.
05/06/2012
 
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La sottoscrizione di un'ipotesi di contratto integrativo nazionale per gestire la mobilità dei dirigenti scolastici è una buona notizia.
La stipula di un contratto integrativo rappresenta un significativo e positivo mutamento del rapporto fra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali, improntato finalmente al riconoscimento del valore del confronto negoziale sui temi che riguardano l’assegnazione del personale alle sedi di lavoro.
Questo è un primo positivo risultato dell’impegno della FLC CGIL per voltare pagina rispetto al recente passato caratterizzato dalla volontà politica di ricondurre al potere esclusivo del datore di lavoro ogni decisione sull’utilizzazione dei lavoratori che, è bene precisarlo, per i dirigenti comporta una possibile mobilità sull’intera regione.
Il contratto integrativo definisce e precisa i criteri oggettivi ai quali si deve attenere il Direttore Regionale nel procedere ad assegnare gli incarichi dirigenziali a quei dirigenti che a seguito del dimensionamento non possono continuare nella direzione dell’istituzione scolastica che è stata oggetto di dimensionamento o che non è più sede dirigenziale (leggi n. 111 e n. 183 del 2011).
Il contratto stabilisce che, per l’assegnazione degli incarichi nelle scuole coinvolte dai dimensionamenti, debbono essere seguiti, nell’ordine, i seguenti criteri:
  1. accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
  2. anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
  3. esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
  4. numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

L’assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici privi di sede sarà effettuata nell’ordine previsto dal comma 5 dell’art. 11 del C.C.N.L. - Area V - del 11 aprile 2006 come modificato dall’art. 28 del CCNL del 15 luglio 2010 e dopo la conferma degli incarichi ricoperti.
Il contratto integrativo stabilisce che prima dovranno essere assegnate le sedi ai dirigenti scolastici rimasti privi di sede a causa dei dimensionamenti e successivamente ai dirigenti che attualmente sono incaricati della direzione di scuole diventate sottodimensionate per effetto dei recenti interventi legislativi che hanno introdotto parametri al disotto dei quali le scuole non possono essere assegnate ad un dirigente a tempo indeterminato (600 alunni ridotto a 400 in istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).
Il contratto integrativo stabilisce infine i criteri per assegnare le sedi sottodimensionate “nelle eccezionali ipotesi di esubero” dei dirigenti scolastici in servizio nella regione. Ad essi, dopo aver esaurito l’assegnazione delle sedi dimensionate, sarà assegnata prioritariamente la sede dell’anno scolastico 2011/12 e poi, ove ancora esse residuino, una ulteriore sede sottodimensionata in base ai seguenti criteri:

  1. preferenza espressa dal dirigente scolastico;
  2. vicinanza tra le due sedi;
  3. residenza del dirigente scolastico.

Le Organizzazioni Sindacali dell’Area V FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto integrativo con una dichiarazione a verbale che sottolinea l’importanza di aver regolato, attraverso un atto negoziale, le conseguenze sui lavoratori delle scelte di un eccezionale intervento di riorganizzazione del sistema scolastico, richiama la validità di tutti gli altri aspetti giuridici ed economici previsti dai vigenti contratti di lavoro ed assume l’impegno per la tutela dei dirigenti scolastici eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi.

CISL SCUOLA

Dirigenti Scolastici: sottoscritta l'ipotesi di Contratto Integrativo
Mar, 05/06/2012 - 15:59

Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali rappresentative della V Area (ad eccezione dell’Anp Cida) hanno sottoscritto, in data odierna, l’Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale (CIN) per il personale della dirigenza scolastica, in attuazione dell’art. 9 del CCNL 15.7.2010 e dell’art. 11 del CCNL 11.4.2006.
Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola e Snals Confsal hanno rilasciato - contestualmente alla sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo - una "dichiarazione a verbale" che ne motiva le ragioni, sottolineando la specificità della materia che si è inteso così disciplinare.
L'Ipotesi di CIN dovrà ora essere sottoposta alle procedure di certificazione previste dal decreto legislativo 165/01, all’esito delle quali acquisirà piena operatività, per l’adozione da parte degli Uffici Scolastici Regionali dei relativi atti di gestione amministrativa.


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SNALS

Area V e Dimensionamento - Siglato CIN per mutamento d'incarico
Al termine di una lunga e laboriosa trattativa, in data odierna è stato sottoscritto dalla Parte Pubblica e da SNALS-Confsal FLC CGIL CISL Scuola e UIL scuola (che rappresentano la maggioranza della rappresentatività nell’Area V) il Contratto Integrativo Nazionale per il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell’art. 9 del CCNL – Area V – del 15/7/2012 e dell’art. 11 del CCNL – Area V – dell’11/4/2007.
Il contratto disciplina nei tre articoli che lo compongono, rispettivamente:

  1. all’art. 1 i criteri per il conferimento del nuovo incarico nell’ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche ai sensi del D.L. 98/2011;
  2. all’art. 2 i criteri di conferimento di incarichi dirigenziali per le istituzioni scolastiche sottodimensionate ai sensi della legge predetta;
  3. all’art. 3 i criteri di conferimento di incarichi dirigenziali nei casi di esubero di Dirigenti per effetto del sottodimensionamento.

Nel rinviarvi alle norme testuali dei citati articoli, lo SNALS-Confsal esprime soddisfazione per la sottoscrizione di un Contratto Integrativo Nazionale che opera, prevedendo criteri omogenei e univoci per tutto il territorio nazionale, sull’assegnazione della sede di servizio in un particolare momento, come quello attuale, determinato dall’applicazione di una norma che ha generato complessivamente 1.118 istituzioni scolastiche sottodimensionate, con la conseguente perdita di Dirigente titolare.
Le OO.SS. che hanno sottoscritto il CIN hanno altresì presentato congiuntamente una dichiarazione a verbale, con la quale rivendicano ogni azione futura che si renda necessaria per la tutela, anche sul piano giudiziale, dei Dirigenti Scolastici che fossero eventualmente destinatari di provvedimenti lesivi delle condizioni professionali sia in riferimento agli istituti giuridici che a quelli economici come risultano disciplinati dai CCNL 11/4/2006 e 15/07/2010.

UIL SCUOLA

Sottoscritto il contratto integrativo
DIRIGENTI SCOLASTICI E DIMENSIONAMENTO
E’ stato sottoscritto dalla Flc-CGIL, dalla CISL Scuola, dalla UIL Scuola e dallo SNALS-Confsal il contratto integrativo nazionale per il personale della dirigenza scolastica, in attuazione dell’Art. 9 del CCNL Area V del 15.07.2010 ed a seguito del D.L. n. 98 e successive modifiche.
Il C.I.N. prevede di regolamentare i mutamenti d’incarico dei dirigenti scolastici nei casi di istituzioni scolastiche “fuse” e/o “accorpate” o di istituzioni scolastiche sottodimensionate, al di sotto di 600 alunni, ridotte fino a 400 alunni, in alcuni casi.
Nei casi di eccezionale esubero dei dirigenti in servizio presso le suddette unità scolastiche, gli stessi resteranno sulle sedi sottodimensionate con incarico di durata annuale.
Questo incarico annuale permetterà ai dirigenti scolastici in esubero di rimanere sulla stessa scuola per un altro anno scolastico, garantendole una continuità sia di indirizzo che di organizzazione gestionale di tutto personale ivi compreso.
Per la UIL Scuola era presente Rosa Cirillo.

  1. il testo del contratto integrativo

ANP

Area V: ANP non sottoscrive il CCNI su dimensionamento e mobilità

[05-06-2012]


In data odierna è stato proposto alle OO.SS. rappresentative dell’Area V da parte del MIUR di sottoscrivere un Contratto integrativo nazionale in attuazione dell’art.9 del CCNL dell’Area V e la delegazione dell’ANP ha deciso responsabilmente di non sottoscriverlo sulla base di alcuni elementi di fondo che non potevano essere condivisi.

  1. É del tutto dubbio che un CCNI possa definire all’art.1 i criteri in base ai quali debbano essere assegnati i nuovi incarichi dirigenziali sulle istituzioni scolastiche dimensionate. La norma di riferimento può essere soltanto l’art. 19, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. N. 165/01, dove è detto chiaramente che «1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
    1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
    »
    L’Amministrazione nel caso in questione non può che essere quella di livello regionale dal momento che gli organici dei dirigenti sono regionali; è quindi tutto da dimostrare che i Direttori generali degli UU.SS.RR. debbano adeguarsi a criteri “contrattati centralmente” anziché applicare criteri propri, che dovranno essere resi pubblici e sui quali dovranno fornire l’informazione preventiva alle OO.SS. dell’Area V di livello regionale.»
  2. Il secondo motivo che ha impedito all’ANP di sottoscrivere la proposta dell’amministrazione riguarda l’ipotesi di utilizzare i dirigenti in esubero sulle sedi sottodimensionate affidando loro incarichi annuali sugli istituti sottodimensionati. L’Amministrazione avrebbe dovuto in tal caso garantire che ai dirigenti ai quali sarà assegnata oltre alla prima anche la seconda scuola sottodimensionata sarebbe stata attribuita, in applicazione del CCNL/10, la dovuta indennità di reggenza. Il mancato inserimento nel CIN di ogni garanzia al riguardo ha indotto la delegazione ANP a ritenere che non fosse sottoscrivibile un accordo che costringerà i dirigenti, in particolar modo quelli della Campania, a gestire due scuole autonome, per quanto sottodimensionate, senza nessuna garanzia di veder compensato il doppio incarico.

In conclusione, l’unica materia che, ad avviso dell’ANP, doveva essere oggetto del CCNI era quella retributiva e proprio su questo punto l’Amministrazione ha preteso che ogni eventuale decisione non fosse oggetto di accordo ma di successiva nota del MIUR.
Siamo dunque in presenza di una palese violazione di norma pattizia e ogni eventuale decisione unilaterale che vada ad incidere sul trattamento retributivo dei dirigenti non potrà che essere impugnata se lesiva di diritti soggettivi inviolabili.


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